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AS 2002 155

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

Modifica del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 ottobre 20001 che istituisce provvedimenti nei confronti dei Tali- ban (Afghanistan) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 e 4 1 Gli averi appartenenti alle persone fisiche e giuridiche menzionate nell’allegato 2 o controllati da queste ultime sono bloccati. 4 Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri o a preve- nire casi di rigore. Il Seco si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 5 lett. b Nella presente ordinanza si intendono per: b. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico- noscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbli- gazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titola- rizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni;

II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 946.203

2001-2644 155

Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) RU 2002

III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) RU 2001

Allegato 22 (art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette le sanzioni finaniziarie

2 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Seco, settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1,

3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet:

http://www.seco-admin.ch. Fa fede soltanto la versione stampata.

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