AS 2002 2529
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (con prot.)
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 17 novembre 1997 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 luglio 1999
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Thailandia, qui di seguito designati «le Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati e, in particolare, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, convinti che l’incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti per mezzo del presente Accordo, contribuiranno a stimolare l’iniziativa in materia eco- nomica e a promuovere la prosperità dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte, ha la cittadi- nanza della medesima; (b) ogni persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente e che esercita importanti attività eco- nomiche sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) ogni persona giuridica, che non è costituita secondo la legislazione di questa Parte contraente: (i) qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartenga a per- sone di questa Parte contraente, o (ii) qualora persone di questa Parte contraente abbiano la facoltà di nomi- nare una maggioranza dei suoi amministratori o siano legittimati altri- menti a dirigere le sue attività.
RS 0.975.274.5
1 Dal testo originale inglese.
2001-1132 2529
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con la Thailandia RU 2002
(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, le quote di capitale, i titoli di credito, nonché le altre forme di partecipazione al capitale sociale, qualunque sia il luogo di costituzione delle società; (c) i crediti monetari e i diritti a prestazioni di valore economico a titolo di con- tratto; (d) i diritti di proprietà intellettuale, il know-how e la clientela; (e) le concessioni relative ad attività economiche, conferite per legge o per con- tratto, comprese le concessioni di prospezione, coltura, estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i canoni e gli onorari. (4) Il termine «territorio» si riferisce al territorio di ogni Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitare su di esse i diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Art. 2 Applicazione, ricorso (1) Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, sul territorio di una Parte contraente da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso. Non si ap- plica tuttavia a divergenze o controversie precedenti la sua entrata in vigore. (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può, per quanto concerne un investimento effettuato sul proprio territorio da un investitore dell’altra Parte contraente, fare dipendere il diritto di detto inve- stitore di far valere il presente Accordo dalla condizione che l’investimento sia stato autorizzato ufficialmente.
Art. 3 Promozione, autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente promuove e facilita, tenuto conto dei propri progetti o delle proprie politiche economiche, gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente effettuati sul proprio territorio e li ammette, o autorizza qualora necessa- rio, in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a questo investimento e all’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte contraente si ado- pera altresì per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per le attività di consulenti e di altri esperti di nazionalità straniera.
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Art. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una pro- tezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustifi- cati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’aliena- zione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, conside- rato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. (3) Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godi- mento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, essendo determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessa- to. (4) Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti degli inve- stitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, detta legislazione prevale sull’Accordo nella misura in cui è più favorevole.
Art. 5 Espropriazione, indennizzo (1) Nel caso in cui investimenti di un investitore di una Parte contraente fossero oggetto, sul territorio dell’altra Parte contraente, di provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, o di provvedimenti equivalenti a una espropriazione o nazionalizzazione, a detto investitore è accordato un trattamento non discriminato- rio. Sarà possibile prendere tali provvedimenti per ragioni di interesse pubblico e a condizione che implichino il pagamento di un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo è pagato senza indugio in una moneta liberamente convertibile ed è liberamente trasferibile. La legalità di un provvedimento di espro- priazione o di nazionalizzazione nonché l’ammontare e le modalità di pagamento dell’indennizzo possono fare l’oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni legali. (2) La Parte contraente che espropria o nazionalizza gli averi di una società regi- strata o costituita, secondo le leggi in vigore nel suo territorio e di cui investitori dell’altra Parte contraente detengono azioni o altri titoli di partecipazione, deve fare in modo che l’indennizzo di cui al paragrafo (1) del presente articolo sia corrisposto agli aventi diritto. (3) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza, rivolta, insurrezione o sommossa sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte
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contraente fruiscono, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compen- sazione o qualsiasi altra liquidazione, di un trattamento non meno favorevole ri- spetto a quello che sarebbe accordato in circostanze identiche a un investitore di quest’altra Parte contraente o a un investitore di un qualunque Stato terzo.
Art. 6 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi re- lativi a un investimento, in particolare: (a) redditi; (b) rimborsi di prestiti; (c) importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo svi- luppo degli investimenti; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investi- mento. (2) I trasferimenti di valuta sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento
Art. 7 Eccezioni (1) Il trattamento della nazione più favorita di cui all’articolo 4 paragrafi (2) e (3) del presente Accordo non è da intendersi nel senso di obbligare una Parte contraente a estendere agli investitori dell’altra Parte contraente benefici di trattamenti, prefe- renze o privilegi derivanti da: (a) un accordo di libero scambio, un’unione doganale o economica o un’orga- nizzazione regionale simile, esistenti o future, di cui una delle Parti con- traenti è membro o potrebbe diventarlo; (b) un accordo o un accordo internazionale concernente esclusivamente o essen- zialmente l’imposizione. (2) Per quanto concerne la legislazione fiscale nazionale, entrambe le Parti con- traenti riconoscono il loro impegno di garantire un trattamento conforme all’articolo 4 paragrafo (1) del presente Accordo; esse non sono tuttavia tenute ad applicare il principio del trattamento nazionale di cui ai paragrafi (2) e (3) di detto articolo.
Art. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo
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il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 9 Altri obblighi Oltre agli obblighi derivanti dal presente Accordo, ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 10 Composizione delle controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applica- zione del presente Accordo sono regolate, per quanto possibile, per il tramite di con- sultazioni o negoziazione. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi, la controver- sia è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale. (3) Detto tribunale arbitrale sarà costituito per ogni caso particolare come segue: (a) ciascuna Parte contraente nomina un membro del tribunale. Questi due membri designano in seguito un cittadino di uno Stato terzo che, con l’ac- cordo delle due Parti contraenti, è nominato presidente del tribunale; (b) i suddetti membri e il presidente sono nominati rispettivamente nei tre e quattro mesi successivi alla data in cui una Parte contraente ha informato l’altra sulla propria intenzione di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale. (4) Se non si è proceduto alle nomine necessarie entro i termini stabiliti nel para- grafo (3) del presente articolo, l’una o l’altra Parte contraente, in assenza di un altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a effettuare le nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una o dell’altra Parte contraente o per altre ragioni è impedito di adempiere il suo mandato, le nomine necessarie sono fatte dal Vicepresidente e, qualora quest’ultimo vi sia impedito o sia cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (5)(a) Il tribunale arbitrale prende le decisioni alla maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti. (b) A meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti, ogni Parte con- traente si assume le spese del proprio membro del tribunale e della sua rap- presentanza nella procedura d’arbitrato; le spese del presidente e le spese rimanenti sono ripartite ugualmente tra le Parti contraenti. (c) Ad eccezione delle disposizioni delle lettere (a) e (b) del presente paragrafo, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
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Art. 11 Regolamento delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente All’adesione di entrambe le Parti contraenti alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati2, ciascuna di esse acconsente a sottoporre qualsiasi controversia relativa a un investimento effettuato da un investitore dell’altra Parte contraente per la conciliazione o l’arbitrato, su richiesta di questo investitore, con- formemente alle disposizioni della Convenzione surriferita.
Art. 12 Entrata in vigore, durata e estinzione (1) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti con- traenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità costituzio- nali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali. Esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Dopo detto termine, resta in vigore per una durata in- determinata a meno che una Parte contraente non lo denunci all’altra per scritto con preavviso di dodici mesi, considerato che detta notificazione può avvenire in qual- siasi momento dopo l’espirazione del nono anno. (2) Le disposizioni di cui sopra si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti contemplati dal presente Accordo ed effettuati prima della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bangkok, il 17 novembre 1997, in due originali in lingua inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Thailandia: Arnold Koller Chuan Leekpai
2 RS 0.975.2
Protocollo
Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia con- cernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresì convenuto le disposizioni seguenti, da considerare co- me parte integrante dell’Accordo surriferito. (1) Per quanto concerne gli investitori nel senso dell’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c), una Parte contraente può limitare l’applicazione del presente Accordo agli inve- stimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente in relazione con attività economiche contemplate dall’Accordo generale sugli scambi di servizi3. Su doman- da dell’una o dell’altra Parte contraente, tale questione sarà rivista cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. (2) Per quanto concerne l’articolo 2 paragrafo (2), si è concordi che gli investimenti esteri sul territorio del Regno di Thailandia necessitano attualmente di un’autorizzazione speciale scritta dell’autorità competente perché gli investitori pos- sano fare valere un accordo di protezione degli investimenti. Suscettibile di dipende- re da determinate condizioni, l’autorizzazione può essere chiesta in qualsiasi mo- mento dagli investitori svizzeri per ogni investimento effettuato prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. (3) Per quanto concerne l’articolo 4, va da sé che i privilegi accordati dalla legisla- zione thailandese agli investitori con il beneficio dello statuto di «promoted person» sono considerati come compatibili con i principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita, fermo restando che detti privilegi si fondano su considerazioni di politica economica e non sulla nazionalità dell’investitore.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bangkok, il 17 novembre 1997, in due originali in lingua inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Thailandia: Arnold Koller Chuan Leekpai
3 RS 0.632.20
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