AS 2002 3344
Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 19951 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS) è modificata come segue:
Art. 2 Momento del rimborso 1 Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera. 2 Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rim- borso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.
Art. 3 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 4 cpv. 2 2 Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell’importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.
Art. 5 Abrogato
Art. 6 Effetto I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più al- cun diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI. I contributi non possono essere nuova- mente versati.
1 RS 831.131.12
3344 2002-1716
Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri RU 2002 all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art. 8 Competenza e procedura 1 La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compen- sazione. 2 Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi. 3 Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determina- zione e al versamento dei contributi rimborsabili. 4 I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS). 5 Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del desti- natario.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 831.101