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AS 2002 3355

Ordinanza sul commercio ambulante

Ordinanza sul commercio ambulante

del 4 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 23 marzo 20011 sul commercio ambulante (legge federale); vista la legge federale del 19 marzo 19762 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici; vista la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca dell’auto- rizzazione di cui necessitano i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi per l’esercizio della loro attività in tutta la Svizzera.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. commercianti ambulanti: persone fisiche che offrono merci o servizi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a o b della legge federale; b. punto di vendita mobile limitato nel tempo: offerta di merce limitata nel tempo al di fuori di locali commerciali permanenti; c. baracconisti: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e cam- biando frequentemente di luogo, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti; d. impresari circensi: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e cambiando frequentemente di luogo, intrattengono il pubblico in o su im- pianti offrendogli spettacoli; e. impianti: macchine o strutture mobili, destinate o idonee ad essere montate e smontate ripetutamente per gli scopi descritti nelle lettere c-d; f. registro di controllo: registro contenente tutti i dati necessari sul funziona- mento e la storia dell’impianto, come piani di costruzione, attestati del pro-

RS 943.11

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duttore, calcoli, documenti tecnici, procedure di controllo da parte di un or- ganismo d’ispezione e autorizzazione valida; g. registro d’ispezione: documentazione tecnica allestita da un organismo d’ispezione (art. 22) su mandato del baracconista o dell’impresario circense sulla base di un controllo a vista, per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo.

Sezione 2: Autorizzazione per i commercianti ambulanti

Art. 3 Merci escluse dal commercio ambulante Le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 4 Eccezioni dall’obbligo d’autorizzazione

1 Non necessita dell’autorizzazione chi:

a. in un punto di vendita mobile limitato nel tempo e all’aperto, offre in ven- dita giornali, riviste, derrate alimentari destinate al consumo immediato o prodotti agricoli provenienti direttamente dal proprio campo e raccolti per- sonalmente, ad eccezione dei fiori recisi; b. esercita l’attività di artista di strada o di musicista di strada; c. all’esterno di locali commerciali permanenti, entro spazi designati dall’auto- rità competente e nel corso di una manifestazione pubblica limitata nel tem- po (mercato, kermesse, fiere, feste cittadine, di paese o di quartiere), offre per l’ordinazione o in vendita merci o servizi; d. in uno spazio delimitato dall’organizzazione e autorizzato dall’autorità com- petente (esposizioni o fiere), offre in vendita o per l’ordinazione merci o servizi. 2 Sono fatte salve le disposizioni cantonali concernenti segnatamente l’uso comune accresciuto e gli esercizi pubblici.

Art. 5 Cantone competente per la presentazione della domanda d’autorizzazione Le domande d’autorizzazione devono essere presentate: a. nel Cantone in cui il commerciante ambulante o l’impresa per cui lavora è iscritto nel registro di commercio; b. nel Cantone di domicilio, se né il commerciante ambulante né l’impresa per cui lavora sono iscritti nel registro di commercio; c. nel Cantone in cui è stata avviata per la prima volta l’attività di commercio ambulante, nel caso di persone con dimora o domicilio all’estero.

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Art. 6 Domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione 1 La domanda deve essere presentata su modulo ufficiale all’autorità cantonale com- petente oppure all’impresa o all’associazione di categoria autorizzate ai sensi della sezione 3.

2 Le domande all’autorità cantonale competente devono essere presentate almeno

venti giorni prima dell’inizio previsto dell’attività, o della scadenza dell’autorizza- zione. Nei casi di rigore l’autorità cantonale può concedere un termine più breve.

Art. 7 Documenti da allegare alla domanda 1 I documenti previsti nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddi- sfare i seguenti requisiti: a. l’estratto del registro di commercio deve essere stato rilasciato nel corso de- gli ultimi tre mesi; b. il documento di identità può essere presentato in forma di passaporto valido, nella licenza di condurre o nella carta d’identità valida; nella procedura di domanda scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati; c. l’estratto del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato nel corso dell’ultimo mese; d. l’attestato di domicilio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi do- dici mesi. 2 La domanda deve essere corredata di due fotografie formato passaporto recenti del commerciante ambulante. 3 Gli estratti del registro di commercio e del casellario giudiziale, il documento di identità e l’attestato di domicilio rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai corrispondenti documenti svizzeri.

Art. 8 Esame della domanda 1 Se la domanda non è compilata correttamente o è incompleta, l’autorità cantonale competente oppure l’impresa o l’associazione di categoria ai sensi della sezione 3 può respingerla affinché sia rettificata o completata.

2 L’autorità cantonale competente chiede un preavviso al Segretariato di Stato

dell’economia (Seco) se, sulla base dell’esame dell’estratto del casellario giudiziale, entra in linea di conto un rifiuto dell’autorizzazione in virtù dell’articolo 4 capover- so 1 della legge federale. A tal fine l’autorità cantonale trasmette senza indugio al Seco la domanda di autorizzazione e l’estratto del casellario giudiziale, comunican- do la data in cui il richiedente intende iniziare l’attività. 3 Prima di dare il suo preavviso, il Seco può consultare presso le autorità giudiziarie competenti i documenti penali del richiedente. Dopo di che comunica immediata- mente il suo preavviso motivato all’autorità cantonale.

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Art. 9 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione 1 L’autorità cantonale competente rilascia o rinnova l’autorizzazione se sono soddi- sfatte le condizioni di cui all’articolo 4 della legge federale,. 2 Essa notifica al commerciante ambulante l’autorizzazione e gli consegna la tessera di legittimazione. 3 Nel caso di commercianti ambulanti stranieri che soggiornano o sono domiciliati all’estero, l’autorità cantonale può adeguare la durata di validità dell’autorizzazione in funzione della legislazione sugli stranieri applicabile.

Art. 10 Rifiuto e revoca dell’autorizzazione Se le condizioni per il rilascio non sono soddisfatte (art. 4 della legge federale) l’autorità rifiuta l’autorizzazione; la revoca esigendo la restituzione della tessera di legittimazione, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte (art. 10 della legge federale).

Art. 11 Contenuto e forma della tessera di legittimazione 1 Sulla tessera di legittimazione figurano l’identità del commerciante ambulante, l’impresa o le imprese rappresentate, l’autorità che ha rilasciato la tessera e la durata di validità della stessa. 2 La carta di legittimazione indica che è fatta salva la legislazione degli stranieri.

3 Il Seco è competente per l’uniformità della tessera di legittimazione.

Art. 12 Obblighi dei commercianti ambulanti 1 Durante l’esercizio dell’attività il commerciante ambulante deve avere con sé la tessera di legittimazione rilasciata a suo nome. Su richiesta, deve presentarla alla clientela e agli organi preposti al controllo.

2 Egli deve comunicare immediatamente all’autorità cantonale competente i cam-

biamenti rilevanti subentrati nei documenti di cui all’articolo 4 della legge federale.

Sezione 3: Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria

Art. 13 Domanda 1 Le imprese svizzere e le associazioni di categoria che intendono rilasciare la tesse- ra di legittimazione ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi possono chiedere un’abilitazione al Cantone della loro sede statutaria.

2 Alla domanda devono allegare:

a. un estratto del registro di commercio rilasciato nel corso degli ultimi tre mesi;

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b. in caso di associazioni di categoria non iscritte nel registro di commercio, una copia degli statuti; c. una descrizione dell’attività dei commercianti ambulanti a cui sarà rilasciata la tessera di legittimazione; d. l’attestazione, firmata da un organo con diritto di firma, che la tessera di le- gittimazione sarà rilasciata unicamente ai dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi che adempiono le condizioni legali.

Art. 14 Rilascio dell’abilitazione L’autorità cantonale competente accorda l’abilitazione a rilasciare la tessera di legit- timazione se le condizioni di cui all’articolo 8 della legge federale sono adempiute.

Art. 15 Diritti e obblighi delle imprese e associazioni di categoria abilitate

1 Le imprese e le associazioni di categoria abilitate:

a. rilasciano la tessera di legittimazione direttamente ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi; b. rinnovano la tessera di legittimazione. 2 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale, le imprese o le associazioni di categoria abilitate trasmettono il modulo di domanda e l’estratto del casellario giudiziale della persona interessata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima li inoltra al Seco. 3 Esse rilasciano le tessere di legittimazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 11. 4 Entro sette giorni dalla consegna o dal rinnovo della tessera di legittimazione, esse inviano all’autorità cantonale competente: a. una copia del modulo di domanda del commerciante ambulante; b. una copia dell’estratto del casellario giudiziale del commerciante ambulante; c. una copia della tessera di legittimazione rilasciata o rinnovata.

Art. 16 Revoca della tessera di legittimazione da parte delle imprese e delle associazioni di categoria abilitate 1 Le imprese e le associazioni di categoria abilitate revocano le tessere di legittima- zione da loro rilasciate ai commercianti ambulanti se le condizioni di cui all’artico- lo 10 della legge federale sono soddisfatte. Esse comunicano all’autorità cantonale competente la revoca della tessera e ne indicano i motivi. Alla comunicazione alle- gano la tessera revocata. 2 Se sussistono dubbi circa l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 10 ca- poverso 1 della legge federale, esse ne informano tempestivamente l’autorità canto- nale competente. Questa effettua, se del caso in collaborazione con il Seco, gli ac- certamenti corrispondenti e, se le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 della

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legge federale sono adempiute, ordina alle imprese e alle associazioni di categoria abilitate di revocare la tessera di legittimazione.

Art. 17 Compiti dell’autorità cantonale competente 1 L’autorità cantonale competente controlla per sondaggio se le imprese e associa- zioni di categoria abilitate soddisfano le condizioni legali. A tale scopo controlla periodicamente le copie degli estratti del casellario giudiziale e delle tessere di le- gittimazione. 2 Può revocare direttamente la tessera di legittimazione a singoli commercianti am- bulanti, se le condizioni di cui all’articolo 10 della legge federale sono adempiute.

Art. 18 Revoca dell’abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione 1 Se constata che un’impresa o un’associazione di categoria abilitata a rilasciare tes- sere di legittimazione non garantisce più il rispetto delle prescrizioni legali, l’autorità cantonale competente le revoca l’abilitazione. Può impartirle un termine per ritirare le tessere di legittimazione dei dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi. 2 L’abilitazione è revocata anche all’impresa o all’associazione di categoria che viene sciolta o le cui attività non hanno più alcun rapporto con il commercio ambu- lante.

Sezione 4: Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi

Art. 19 Cantone competente per la presentazione della domanda d’autorizzazione Le domande d’autorizzazione devono essere presentate: a. nel Cantone in cui il baracconista o l’impresario circense è iscritto nel regi- stro di commercio; b. nel Cantone di domicilio, se né il baracconista né l’impresario circense sono iscritti nel registro di commercio; c. nel Cantone in cui per la prima volta è stato montato l’impianto, nel caso di persone con dimora, domicilio o sede all’estero.

Art. 20 Domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione 1 La domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività conformemente alle disposizioni dell’articolo 6. 2 I documenti previsti nell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale devono soddi- sfare i requisiti seguenti:

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a. l’estratto del registro di commercio deve essere stato rilasciato nel corso de- gli ultimi tre mesi; b. il documento di identità può essere presentato in forma di passaporto valido, di licenza di condurre o di carta d’identità valida; nella procedura di doman- da scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati.

3 L’autorizzazione esistente deve essere allegata alla domanda di rinnovo.

4 Gli estratti del registro di commercio e i documenti di identità rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai corrispettivi documenti svizzeri.

Art. 21 Attestato di sicurezza 1 Il richiedente deve dimostrare che la sicurezza degli impianti utilizzati è stata con- trollata da un organismo d’ispezione.

2 L’attestato di sicurezza deve essere rinnovato con la periodicità specificata

nell’allegato 2. Esso è parimenti rinnovato qualora siano effettuate modifiche essen- ziali all’impianto.

3 Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:

a. tutti gli impianti di altezza inferiore a cinque metri non accessibili al pubbli- co, per esempio baracconi per il tiro a segno e altri giochi; b. apparecchi che misurano la forza; c. tende con una superficie al suolo inferiore a 75 m2; d. palcoscenici con una superficie al suolo inferiore a 100 m2; e. palchi di altezza inferiore a un metro; f. tettoie di altezza inferiore a cinque metri.

Art. 22 Requisiti dell’organismo d’ispezione

1 L’organismo d’ispezione deve:

a. essere accreditato dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) conforme- mente all’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla desi- gnazione; b. essere riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazio- nale; o c. essere abilitato o riconosciuto ad altro titolo dal diritto federale. 2 Il Seco riconosce, d’intesa con il SAS, un organismo d’ispezione estero il quale non adempie nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1, se può essere reso vero- simile che:

4 RS 946.512

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a. le procedure di verifica applicate soddisfano i requisiti svizzeri; e b. l’organismo estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

Art. 23 Compiti dell’organismo d’ispezione 1 L’organismo d’ispezione controlla la sicurezza degli impianti secondo le regole tecniche riconosciute, in particolare secondo le norme tecniche designate dal Seco; quest’ultimo designa, per quanto possibile norme armonizzate a livello internazio- nale. Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte. 2 Il controllo della sicurezza avviene mediante un controllo a vista e sulla base del registro di controllo, o, in assenza di questo, sulla base del registro d’ispezione. 3 L’organismo d’ispezione iscrive nel registro di controllo o nel registro d’ispezione i dati seguenti: a. designazione dell’impianto; b. numero di fabbricazione o di identificazione dell’impianto; c. data del controllo della sicurezza; d. nome e indirizzo dell’organismo d’ispezione; e. nome e indirizzo del servizio che ha accreditato l’organismo d’ispezione o di un altro organismo che lo ha riconosciuto o abilitato ad altro titolo, nonché data dell’accreditamento, del riconoscimento o dell’abilitazione; f. data in cui deve essere rinnovato l’attestato di sicurezza; g. disposizioni accessorie quali oneri o eccezioni.

Art. 24 Attestato di assicurazione responsabilità civile sufficiente 1 Oltre a presentare la domanda, il richiedente deve dimostrare di avere stipulato, con un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera, un’assicurazione la quale: a. copre a sufficienza la sua responsabilità civile; b. copre l’attività commerciale in Svizzera, per la quale il richiedente chiede un’autorizzazione; e c. è valida per tutta la durata dell’autorizzazione richiesta. 2 L’importo minimo di copertura assicurativa per tipo d’impianto figura nell’alle- gato 3. 3 In casi eccezionali, un richiedente con sede o domicilio all’estero può essere assi- curato anche presso un assicuratore non ammesso a operare in Svizzera, per quanto siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 2.

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Art. 25 Autorizzazione 1 Se la domanda non è compilata correttamente o è incompleta, l’autorità cantonale competente può respingerla affinché sia rettificata o completata. 2 L’autorità cantonale competente rilascia l’autorizzazione se le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 24 della presente ordinanza sono adempiute. All’azienda che gestisce più impianti è rilasciata una sola autorizzazione.

3 L’autorizzazione o una copia di essa qualora l’autorizzazione concerna più im-

pianti è allegata al registro di controllo o al registro d’ispezione.

4 L’autorizzazione dev’essere adeguata in caso di cambiamenti rilevanti a un im-

pianto e in caso di trasferimento di proprietà degli impianti. I baracconisti e gli im- presari circensi devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale compe- tente detti cambiamenti e quelli rilevanti subentrati nei documenti concernenti l’autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge federale.

Sezione 5: Sorveglianza e tasse

Art. 26 Sorveglianza ed esecuzione 1 I Cantoni sono competenti per la sorveglianza sulle attività dei commercianti am- bulanti, dei baracconisti e degli impresari circensi esercitate sul loro territorio. 2 Essi designano le autorità competenti per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca delle autorizzazioni. 3 Essi provvedono affinché i richiedenti siano informati in merito a tutte le ulteriori condizioni amministrative che essi devono osservare nell’esercizio della loro profes- sione. 4 Le persone incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza comunicano all’au- torità cantonale competente tutti i fatti che possono motivare la revoca dell’autoriz- zazione o dell’abilitazione. 5 Il Seco sorveglia l’esecuzione della legge federale e della presente ordinanza. È autorizzato a emanare istruzioni e circolari destinate ai Cantoni e a esigere dagli stessi informazioni e documenti, ai fini di un’esecuzione uniforme. Fattura ai Canto- ni il materiale ad essi fornito per la consegna della tessera di legittimazione.

Art. 27 Estratti del casellario giudiziale dei commercianti ambulanti Se vi sono indizi che le condizioni legali non sono più adempiute, l’autorità canto- nale competente può ingiungere alla persona interessata di presentare un estratto attuale del casellario giudiziale.

Art. 28 Tasse 1 Per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione per commer- cianti ambulanti, baracconisti e impresari circensi sono prelevate le seguenti tasse:

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a. 200 franchi per l’esame e la decisione; b. 50 franchi per il rilascio della tessera di legittimazione per i commercianti ambulanti. 2 I Cantoni riducono in modo adeguato la tassa per le autorizzazioni la cui durata di validità è più breve di quella prevista dalla legge. 3 Per il rilascio, il rifiuto o la revoca dell’abilitazione a imprese e associazioni di categoria che rilasciano la tessera di legittimazione sono prelevate le seguenti tasse: a. 1000 franchi per l’esame e la decisione; b. 30 franchi per la tessera di legittimazione per i commercianti ambulanti; 4 L’esame di documenti esteri che provoca un dispendio di lavoro notevolmente su- periore rispetto all’esame dei documenti svizzeri corrispondenti e la richiesta di una decisione preliminare sono fatturati nella misura di 100 franchi all’ora. Ogni frazio- ne di mezz’ora conta come una mezz’ora intera. 5 Gli sborsi quali segnatamente i costi per perizie sono fatturati a parte e aggiunti all’ammontare della tassa.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 29 1 Il Seco, le autorità cantonali competenti e le imprese e associazioni di categoria abilitate sono responsabili della sicurezza dei dati personali da essi trattati. Essi adottano, nel proprio ambito, le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali. 2 I dati personali devono essere distrutti al più tardi 10 anni dopo il loro rilevamento. Sono salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19985 sull’archivia- zione o delle leggi cantonali in materia di archiviazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30 Tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti 1 Le imprese iscritte nel registro di commercio svizzero che desiderano, per i propri viaggiatori grossisti, una tessera internazionale di legittimazione industriale ai sensi della Convenzione internazionale del 3 novembre 19236 per la semplificazione delle formalità doganali possono ottenerla presentando una domanda scritta al Seco.

5 RS 152.1 6 RS 0.631.121.1

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2 Sono considerati viaggiatori grossisti le persone che si procurano ordinazioni di merci da commercianti, imprese o amministrazioni pubbliche o private che rivende- ranno le merci o le utilizzeranno nell’esercizio della propria attività. 3 La domanda deve essere corredata di un estratto del registro di commercio, dei dati personali del viaggiatore grossista e di una sua foto. Il Seco rilascia la tessera con- formemente alle disposizioni della Convenzione. 4 La tassa da versare al Seco per il rilascio della tessera internazionale di legittima- zione industriale ammonta a 60 franchi. La tassa per il rinnovo ammonta a 30 fran- chi.

Art. 31 Disposizioni transitorie 1 A partire dall’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza, i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi necessitano, per l’esercizio della propria attività, di un’autorizzazione conforme alle esigenze della legge federale e della presente ordinanza; in merito all’attestato di sicurezza degli impianti si applicano le seguenti disposizioni transitorie. 2 L’attestato di sicurezza degli impianti di baracconisti e impresari circensi ai sensi dell’articolo 21 dev’essere presentato, per la prima volta, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e della presente ordinanza. Fino al momento della presentazio- ne di tale attestato, la prova della sicurezza avviene secondo le disposizioni canto- nali vigenti. 3 Per gli impianti che, al momento dell’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza, non dispongono di un registro di controllo o di un registro d’ispezione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3, deve essere allestito da un organi- smo d’ispezione, entro i termini seguenti, un registro d’ispezione: a. per gli impianti delle categorie 1 e 2 di cui all’allegato 2, entro due anni dall’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza; b. per gli impianti della categoria 3 di cui all’allegato 2, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza; c. per gli impianti della categoria 4 di cui all’allegato 2, entro otto anni dall’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza; 4 Fino all’allestimento del registro d’ispezione di cui al capoverso 3, la sicurezza degli impianti è esaminata annualmente da un organismo d’ispezione unicamente sulla base di un controllo a vista. L’attestato di sicurezza è rilasciato in un docu- mento contenente i dati menzionati nell’articolo 23 capoverso 3.

Art. 32 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento d’esecuzione del 5 giugno 19317 della legge federale sui viaggiatori di commercio è abrogato.

7 CS 10 221; RU 1956 1240, 1982 701, 1997 1311, 2000 187

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Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art. 3)

Lista delle merci, la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa

1. Le merci seguenti non possono essere vendute da commercianti

ambulanti: a. apparecchiature mediche la cui utilizzazione comporta rischi per la salute; b. dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’ordinanza del 17 ottobre

20018 relativa ai dispositivi medici;

c. armi, parti essenziali di armi, munizioni e elementi di munizioni nonché og- getti che, a causa del loro aspetto, possono essere scambiati per armi vere, come armi ad aria compressa, armi a base di CO2, imitazioni di armi, scac- ciacani e Soft Air Gun; d. bevande contenenti alcol; sono tuttavia autorizzate la raccolta di ordinazioni per bevande fermentate e la raccolta di ordinazioni e la vendita di bevande fermentate sul mercato.

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è

limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale: a. lavori di metalli preziosi, plurimetalli, lavori placcati e imitazioni in virtù dell’articolo 23 della legge del 20 giugno 19339 sul controllo dei metalli preziosi; b. biglietti di lotterie in virtù degli articoli 9 e 40 della legge federale dell’8 giugno 192310 concernente le lotterie e le scommesse professional- mente organizzate; c. esplosivi e pezzi pirotecnici in virtù della legge del 25 marzo 197711 sugli esplosivi; d. veleni in virtù dell’articolo 13 capoverso 1 della legge del 21 marzo 196912 sui veleni; e. medicamenti delle categorie di consegna A, B, C e D in virtù dell’articolo 23 della legge del 15 dicembre 200013 sugli agenti terapeutici;

8 RS 812.213 9 RS 941.31 10 RS 935.51 11 RS 941.41 12 RS 813.0 13 RS 812.21

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f. uova da consumo in virtù dell’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre

199814 sulle uova; carne e uova da consumo in virtù dell’articolo 2

dell’ordinanza del 3 novembre 199915 sulle dichiarazioni agricole e all’occorrenza altri prodotti agricoli soggetti all’obbligo di dichiarazione in virtù dell’articolo 11 della legge del 29 aprile 199816 sull’agricoltura; g. animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, nonché volatili e conigli in virtù dell’articolo 21 della legge del 1° luglio 196617 sulle epizoo- zie.

14 RS 916.371 15 RS 916.51 16 RS 910.1 17 RS 916.40

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Allegato 2 (art. 21)

Periodicità del rinnovo dell’attestato di sicurezza

Tipo di impianto Termine massimo per il rinnovo

Categoria 1 Tendoni 5 anni

Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 2 anni

Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 3 anni

Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici. 4 anni

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Allegato 3 (art. 24 cpv. 2)

Lista delle coperture richieste per l’assicurazione di responsabilità civile dei baracconi da fiera e dei circhi in funzione del potenziale pericolo degli impianti

Tipo di impianto Copertura minima (mio. di fr.)

Categoria 1 Tendoni 20

Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 15

Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 5

Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici 2

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