AS 2002 3647
Ordinanza sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali
Ordinanza su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali
Modifica del 15 ottobre 2002
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 28 novembre 19961 su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è modificata come segue:
Titolo: Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta su- gli oli minerali
Titolo di sezione che precede l’art. 2a Sezione 1a: Esenzione dall’imposta di carburanti per aeromobili
1 Il petrolio per il rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea o nel ri- manente traffico aereo commerciale, utilizzato per voli esonerati o non esonerati dall’imposta, può essere acquistato in esenzione da imposta, sempre che: a. la quantità non esente da imposta sia tassata a posteriori; e b. la compagnia aerea effettui per anno civile su aerodromi doganali svizzeri dei rifornimenti per almeno 300 milioni di litri di petrolio per aeromobili. 2 La quantità non esente da imposta è calcolata in base alla bolletta di rifornimento o al consumo medio dell’aeromobile e alla quantità di minuti di volo. 3 Per il rifornimento in esenzione da imposta occorre un’autorizzazione della Dire- zione generale delle dogane. 4 L’esenzione dall’imposta di carburanti per aeromobili può essere accordata anche nella procedura di restituzione.
1 RS 641.612
2002-2239 3647
Agevolazioni fiscali e interesse di mora per l’imposta RU 2002 sugli oli minerali. O del DFF
Titolo di sezione che precede l’art. 10a Sezione 4a: Altre restituzioni dell’imposta
1 Le merci la cui utilizzazione non è nota al momento in cui sorge il credito fiscale vanno assoggettate all’aliquota d’imposta più elevata. 2 Se è comprovato l’uso conforme all’agevolazione doganale, è rimborsata la diffe- renza tra l’aliquota più elevata e quella inferiore.
II La presente modifica entra in vigore il 26 ottobre 2002.
15 ottobre 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger