AS 2002 3843
Accordo tra la Svizzera e lo Sri Lanka concernente i trasporti aerei regolari
Accordo del 19 maggio 1966 tra la Svizzera e lo Sri Lanka concernente i trasporti aerei regolari Modifica dell’Allegato1
Concluso il 27 luglio 2001 Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2001
Traduzione2 Allegato
Tavole delle linee Tavola delle linee I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti nello Sri Lanka Punti oltre lo Sri Lanka
Punti in Svizzera Atene Punti nello Sri Lanka Kuala Lumpur Istanbul Singapore Beirut Giakarta Il Cairo Malé un punto in due punti in Medio Oriente Australia Teheran Karachi Bombay Malé
1 RS 0.748.127.197.12
2 Dal testo originale inglese.
2002-1419 3843
Trasporti aerei. Accordo con lo Sri Lanka RU 2002
Tavola delle linee II Linee sulle quali l’impresa designata dallo Sri Lanka può esercitare servizi aerei
Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera
Punti in Sri Lanka Bombay Punti in Svizzera Parigi Karachi Amsterdam Dubai Londra Bahrein un punto negli Kuwait Stati Uniti Il Cairo un punto in Canada* un punto in Europa * I voli verso il Canada con scalo a Zurigo, previo accordo di code-sharing con un’impresa di trasporti aerei svizzera.
Note
1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto
conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.
2. Ciascuna impresa designata può terminare ogni suo servizio convenuto sul
territorio dell’altra Parte.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre non
menzionati nell’Allegato del presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
4. Ogni punto convenuto che non è menzionato nella linea specificata per ogni
impresa designata può essere designato unilateralmente dalla rispettiva auto- rità aeronautica. 5. Ogni impresa designata può collegare tra loro i suoi voli verso punti nel ter- ritorio dell’altra Parte.