AS 2002 3902
Ordinanza concernente la prevenzione della malattia di Creutzfeldt-Jakob negli interventi medici e chirurgici (OMCJ)
Ordinanza concernente la prevenzione della malattia di Creutzfeldt-Jakob negli interventi chirurgici e medici (OMCJ)
del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 35 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 19701 sulle epidemie, ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza intende ridurre il rischio di trasmissione di tutte le forme della malattia di Creutzfeldt-Jakob in caso di interventi chirurgici e medici.
Art. 2 Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione 1 Negli ospedali e nelle cliniche, prima di ogni impiego i dispositivi medici invasivi riutilizzabili che devono essere utilizzati allo stato sterile, in particolare gli strumenti chirurgici riutilizzabili, devono: a. essere decontaminati e disinfettati secondo lo stato della scienza; b. essere sterilizzati a 134 °C con vapore acqueo saturo sotto pressione durante
18 minuti.
2 La procedura di sterilizzazione di cui al capoverso 1 lettera b non si applica ai di- spositivi medici che, secondo le indicazioni del fabbricante, possono essere danneg- giati da tale procedura. Questi dispositivi medici non devono essere riutilizzati se possono essere sostituiti con dispositivi medici comparabili che tollerano la proce- dura. 3 Altre strutture sanitarie diverse da ospedali e cliniche, segnatamente gli studi me- dici, devono trattare conformemente ai capoversi 1 e 2 i dispositivi medici che sono stati impiegati per interventi neurochirurgici, oftalmologici, otorinolaringologici o per interventi chirurgici alla mascella.
Art. 3 Divieto È vietato ogni tipo di trapianto di dura madre di origine umana.
RS 818.101.21 1 RS 818.101
3902 2002-1833
Prevenzione della malattia di Creutzfeldt-Jakob negli interventi chirurgici e medici RU 2002
Art. 4 Disposizione penale Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene all’obbligo della steriliz- zazione di cui all’articolo 2 o al divieto di trapiantare dura madre di origine umana di cui all’articolo 3 è punito con l’arresto o con la multa.
Art. 5 Esecuzione 1 Gli ospedali e le cliniche emanano istruzioni per l’esecuzione della procedura di cui all’articolo 2 capoverso 1. 2 I Cantoni sorvegliano l’osservanza della procedura di sterilizzazione. Hanno in particolare il diritto di chiedere agli ospedali e alle cliniche una copia delle istruzio- ni. 3 L’Ufficio federale della sanità pubblica sorveglia l’osservanza del divieto di cui all’articolo 3. 4 L’Ufficio federale della sanità pubblica segue l’evoluzione della scienza e informa le cerchie interessate.
Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Gli ospedali e le cliniche che non dispongono degli apparecchi idonei alla steriliz- zazione devono introdurre la procedura di sterilizzazione di cui all’articolo 2 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Le altre strutture sanitarie che non dispongono degli apparecchi idonei alla steriliz- zazione devono introdurre la procedura di sterilizzazione di cui all’articolo 2 entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz