AS 2002 3954
Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco
Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulle case da gioco è modificata come segue:
Art. 90 cp. 2 2 All’inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento totale giusta il capoverso 1 al fondo di compensazione dell’AVS.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 935.521
3954 2002-2298