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AS 2002 3954

Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco

Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del 20 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulle case da gioco è modificata come segue:

Art. 90 cp. 2 2 All’inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento totale giusta il capoverso 1 al fondo di compensazione dell’AVS.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 935.521

3954 2002-2298