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AS 2002 71

Ordinanza del DFI concernente la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR)

Ordinanza del DFI concernente la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR)

del 31 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 9 capoverso 5 dell’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione (ordinanza sulla radioprotezione), ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Statuto La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioatti- vità (CFR) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.

Art. 2 Compiti 1 La CFR è consultata all’atto dell’emanazione nonché della modifica di prescrizioni in materia di radioprotezione. 2 Essa può presentare proposte e richieste ai dipartimenti e agli organismi interessati di cui all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza sulla radioprotezione. 3 I dipartimenti e gli organismi di cui all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza sulla radioprotezione possono, all’occorrenza, sottoporre alla CFR anche domande con- cernenti settori scientificamente affini.

4 La CFR può procurarsi altre informazioni oltre alla documentazione messa a di-

sposizione dall’amministrazione. Essa ha in particolare accesso ai dati concernenti le misurazioni.

Art. 3 Collaborazione con altre commissioni e con l’OIR La CFR collabora con la Commissione federale per la protezione atomica e chimica (COPAC), la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (CSI) e l’Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

RS 814.501.1

2001-2375 71

Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza RU 2002 della radioattività. O del DFI

Sezione 2: Organizzazione

Art. 4 Composizione La CFR si compone di specialisti in campo scientifico, medico e industriale.

Art. 5 Nomine

1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CFR.

2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) presenta al Consiglio federale le propo- ste di nomina.

3 La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

4 Essa nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Art. 6 Sottocommissioni Per l’elaborazione di elementi di decisione nei settori specifici, la CFR può istituire sottocommissioni composte di membri scelti al suo interno. Per ogni sottocommis- sione designa un presidente.

Art. 7 Gruppi di esperti e consultazione di esperti 1 Per l’esame di questioni specifiche, la CFR e le sue sottocommissioni possono ri- correre a esperti esterni. 2 La CFR può istituire gruppi d’esperti permanenti o a tempo determinato incaricati di svolgere compiti specifici. Essa nomina un membro della CFR come presidente.

3 La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.

Art. 8 Gruppi di lavoro Per trattare i problemi urgenti, il presidente può istituire gruppi di lavoro ad hoc. Egli nomina un membro della CFR come presidente.

Art. 9 Segreteria

1 La segreteria è gestita dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2 Un segretario scientifico garantisce alla commissione il sostegno nelle questioni di carattere scientifico. Egli è amministrativamente subordinato all’UFSP. 3 Il segretario scientifico svolge lavori di segretariato e tiene la contabilità della CFR.

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Sezione 3: Gestione

Art. 10 Sedute

1 Il presidente convoca la CFR in funzione delle necessità, ma almeno tre volte

l’anno. 2 Tutti gli organismi della Confederazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 dell’or- dinanza sulla radioprotezione o almeno cinque membri della CFR possono esigerne la convocazione. 3 La segreteria trasmette l’ordine del giorno e i verbali delle sedute all’UFSP, alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN), alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e all’INSAI. Alle sedute possono partecipare rappre- sentanti di questi organismi.

Art. 11 Decisioni

1 La commissione può deliberare validamente quando sono presenti almeno i due

terzi dei membri.

2 Solo i membri della commissione hanno diritto di voto.

3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente prende parte alle votazioni; a parità di voti, il suo voto è decisivo. 4 A titolo eccezionale, la commissione può decidere per corrispondenza. La decisio- ne è valida quando è approvata da almeno i due terzi dei membri. La decisione è resa nota nel corso della seduta successiva.

Art. 12 Segreto 1 Le deliberazioni della commissione, delle sottocommissioni, dei gruppi d’esperti e dei gruppi di lavoro non sono pubbliche. Le loro deliberazioni e i loro documenti sono confidenziali, sempre che l’interesse pubblico al mantenimento del segreto sia preponderante. 2 I membri e gli altri partecipanti alle riunioni sottostanno alle disposizioni valide per il personale della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare. 3 Il DFI è l’autorità competente in virtù dell’articolo 320 numero 2 del Codice pe- 4 L’obbligo del segreto deve essere rispettato anche dai membri che non fanno più parte della commissione.

3 RS 311.0

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Art. 13 Rapporto annuale La CFR presenta annualmente un rapporto al DFI, al Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 14 Indennità 1 L’indennità per i membri della commissione e gli esperti è calcolata in base all’or- dinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissio- ni extraparlamentari.

2 Il finanziamento dei mandati agli esperti necessita l’approvazione dell’UFSP.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. Ordinanza del 19 giugno 19965 concernente la Commissione federale della

radioprotezione;

2. Regolamento del 9 dicembre 19966 della Commissione federale per la sor-

veglianza della radioattività.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

31 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

4 RS 172.311

5 Non pubblicata nella RU.

6 RU 1997 426

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