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AS 2003 1602

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell'imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein

Concluso il 15 dicembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 7 giugno 20012 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 agosto 2001

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania, richiamando i rapporti di buon vicinato tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica federale di Germania, considerando il Trattato del 23 novembre 19643 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, in seguito designato «Trattato Büsin- gen», e la connessa riscossione dell’imposta svizzera sulla cifra d’affari sul territorio del Comune di Büsingen, desiderosi di tener conto della situazione geografica particolare del Comune di Büsingen e degli oneri speciali che gravano sul Comune e sulla sua popolazione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo La Confederazione Svizzera che in virtù dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera g del Trattato Büsingen riscuote l’imposta sul valore aggiunto anche sul territorio del Comune di Büsingen sull’importazione e sulle operazioni ivi effettuate, versa una quota parte del provento dell’imposta sul valore aggiunto come partecipazione agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione.

Art. 2 Base di calcolo Per il calcolo dell’importo da versare al Comune di Büsingen sono determinanti gli introiti globali dell’imposta sul valore aggiunto svizzera, il rapporto tra il potere d’acquisto pro capite della Svizzera e quello del territorio di Sciaffusa/Büsingen

RS 0.631.112.136.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 1602).

2 RU 2003 1601 3 RS 0.631.112.136

1602 2000-2016

Inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio RU 2003

nonché il rapporto tra la popolazione residente media del Comune di Büsingen e quello della Svizzera, ogni volta sulla base di un anno di riferimento.

Art. 3 Deduzione delle spese amministrative Come indennità per le spese amministrative derivanti dalla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto nel Comune di Büsingen nonché dal calcolo e dal versamento dell’importo da rimborsare, la quota parte del provento dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta del 5 per cento.

Art. 4 Calcolo dell’importo da versare Il calcolo dell’importo da versare al Comune di Büsingen è effettuato annualmente. È determinato nell’allegato 1 del presente Accordo che è parte integrante dello stesso. Il provento dell’imposta sul valore aggiunto dell’anno precedente costituisce la base di calcolo.

Art. 5 Deduzione delle prestazioni fornite dalle autorità svizzere 1. Le prestazioni fornite dalle autorità svizzere (Confederazione e Cantoni) a favore del Comune di Büsingen o della sua popolazione sono dedotte dalla quota parte dell’imposta sul valore aggiunto. Tali prestazioni sono elencate nell’allegato 2 del presente Accordo per il relativo anno di riferimento. 2. La deduzione di cui al paragrafo 1 è aumentata del 30 per cento per prestazioni non quantificabili. 3. L’Amministrazione federale delle contribuzioni rimborsa direttamente ai Cantoni le prestazioni che forniscono a favore del Comune di Büsingen secondo l’allegato 2.

Art. 6 Durata di validità dei calcoli 1. Il calcolo dell’aliquota percentuale sulla base dell’anno di riferimento confor- memente agli allegati 1 e 2 del presente Accordo è valido ogni volta per cinque anni.

2. Ogni Parte può chiedere per via diplomatica, al più tardi un anno prima della

scadenza della durata di validità di cinque anni, un nuovo calcolo dell’aliquota percentuale per i cinque anni successivi secondo un nuovo anno di riferimento. 3. Le Parti concordano in seno alla Commissione mista istituita in virtù dell’artico- lo 41 del Trattato Büsingen i dati che negli allegati 1 e 2 servono da base al nuovo calcolo dell’aliquota percentuale.

Art. 7 Esigibilità

1. Il rimborso al Comune di Büsingen della quota parte dell’imposta sul valore

aggiunto calcolata conformemente al presente Accordo avviene per la prima volta per l’anno 1999. 2. La quota parte dovuta per l’anno civile è sempre esigibile per il pagamento alla cassa comunale di Büsingen il 30 giugno dell’anno corrente.

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3. I pagamenti per gli anni precedenti l’entrata in vigore dell’Accordo sono esigibili insieme al primo pagamento secondo il capoverso 2.

Art. 8 Rendiconto Il Comune di Büsingen presenta alla Commissione mista un rapporto annuale sull’utilizzazione dell’importo versato.

Art. 9 Composizione delle controversie 1. Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente Accor- do sono composte per quanto possibile dalla Commissione mista. 2. Se una controversia non può essere composta in tal modo, ogni Stato contraente può chiedere che sia sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale. 3. Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso; ogni Parte contraente designa un membro e questi ultimi propongono di comune accordo un rappresentante di uno Stato terzo come presidente, designato dai Governi delle due Parti contraenti. I membri sono nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che la Parte contraente ha comunicato all’altra la propria intenzione di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale. 4. Se i termini menzionati nel paragrafo 3 non sono rispettati, e in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle Parti contraenti può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è cittadino di una delle Parti contraenti, o si trova impedito per altre ragioni, il vice presidente deve procedere alla designazione. Se il vice presidente è parimenti citta- dino di una delle Parti contraenti, o se si trova anch’egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte che non sia cittadino di una delle Parti contraenti procede alla designazione. 5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti, in base ai trattati esistenti tra i due Stati contraenti e al diritto internazionale generale. Le sue decisioni sono vin- colanti. Ogni Stato assume le spese del proprio membro e le spese inerenti alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale. Le spese per il presi- dente e le altre spese sono assunte in parti uguali dagli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di stabilire un’altra ripartizione delle spese. Esso regola inoltre la propria procedura.

Art. 10 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui il Consiglio federale notifica al Governo della Repubblica federale di Germania che le condizioni del diritto interno richieste per l’entrata in vigore sono adempiute. È determinante il giorno di ricezio- ne della notifica.

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Art. 11 Durata della validità e denuncia

1. Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.

2. Nella misura in cui nessuna Parte contraente denunci il presente Accordo due

anni prima della scadenza di tale termine, l’Accordo resta in vigore e ogni Parte contraente ha il diritto di denunciarlo per via diplomatica per la fine di un anno civile mediante preavviso di due anni.

3. La denuncia del Trattato Büsingen comporta anche la denuncia del presente

Accordo.

Fatto a Dörflingen in due esemplari in lingua tedesca, il 15 dicembre 2000.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica federale di Germania: Nicolas Michel Klaus Bald

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Allegato 1

Allegato 1 all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repub- blica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein concernente il calcolo della quota in per cento del provento dell’IVA svizzera da versare al Comune di Büsingen conformemente all’articolo 4 dell’Ac- cordo succitato per l’anno di riferimento 1996:

in %

Provento dell’IVA della Svizzera nel 1996 CHF (secondo il conto di Stato della Confederazione 11 958 291 845 Svizzera) Reddito nazionale per abitante in Svizzera nel 1996 CHF 43 034 100 (secondo l’Ufficio federale di statistica) Reddito medio per abitante Büsingen/ CHF 43 531 101,2 Cantone di Sciaffusa nel 1996 (secondo l’Ufficio federale di statistica) Coefficiente di correzione del reddito nazionale = 1,0 Popolazione residente media in Svizzera 7 105 446 99,9792315 (secondo l’Ufficio federale di statistica) Popolazione residente media nel Comune di Büsingen 1 476 0,0207685 (secondo l’amministrazione comunale di Büsingen) Totale della popolazione residente media 7 106 922 100 Quota della popolazione del Comune di Büsingen rispetto alla popolazione totale 0,0207685 Deduzione delle spese amministrative e di riscossione (5 %) 0,0010384 Quota parte netta ai proventi dell’IVA del Comune di Büsingen CHF 2 359 378 0,0197301 Deduzione per le prestazioni fornite dalla Svizzera secondo l’Allegato 2 CHF 1 013 451 0,0084749

Percentuale determinante per il calcolo dell’im- porto da versare a Büsingen per l’anno corrente 0,0112552

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Allegato 2

Allegato 2 all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repub- blica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein concernente l’elenco delle prestazioni fornite dalle autorità svizzere (Confederazione e Cantoni) a favore del Comune di Büsingen o della sua popola- zione secondo l’articolo 5 dell’Accordo succitato per l’anno di riferimento 1996

CHF CHF

Da parte della Confederazione Contributi ai detentori di vacche 25 847.– Premi per la produzione vegetale 39 770.– Pagamenti diretti complementari nell’agricoltura 170 578.– Pagamenti diretti ecologici 149 743.– Indennità federale per autopostali 110 611.– Traffico postale doganale 13 680.– Sdoganamento delle merci 9 860.– Conti di costruzione 12 670.– Restituzione dell’imposta sugli oli minerali 32 620.– Sotto-totale quantificabile 565 379.– Supplemento del 30% sulle prestazioni non quantificabili 169 613.–

Sotto-totale Confederazione 734 992.–

Da parte del Cantone di Sciaffusa Insegnamento 152 520.– Trasporti pubblici 45 179.– Indennità di disoccupazione 16 500.– Sotto-totale quantificabile 214 199.– Supplemento di 30 % per prestazioni non quantificabili 64 260.–

Sotto-totale Cantone Sciaffusa 278 459.–

Prestazioni fornite dalle autorità svizzere a favore del Comune di Büsingen o della sua popolazione 1 013 451.–

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