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AS 2003 1608

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Rheineck/Gaissau

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Rheineck/Gaissau

Concluso il 24 maggio 2000 Entrato in vigore il 1° luglio 2000

Il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco, visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 2 settembre 19632 tra la Confe- derazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno concluso il seguente Accordo:

Art. 1 1 Al valico di Rheineck/Gaissau, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a con- trolli nazionali abbinati.

2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963,

l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Rheineck.

Art. 2

1 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti degli Stati interes- sati, ossia: – un settore della strada L19 di una lunghezza di 125 metri, a contare dalla frontiera politica sul ponte che attraversa il Vecchio Reno in dire- zione di Gaissau fino all’edificio doganale utilizzato in comune, com- presa l’area ufficiale, – il settore di pista ciclabile a contare dal ponte ciclabile che attraversa il Vecchio Reno in direzione di Gaissau fino all’edificio doganale utiliz- zato in comune, compresa l’area ufficiale, – il fondo che circonda l’edificio doganale e facente parte dello stesso, un settore confinante della Fingstrasse e il parcheggio adiacente,

RS 0.631.252.916.323

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 1608).

2 RS 0.631.252.916.320

1608 2000-1944

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Rheineck/Gaissau. RU 2003 Accordo con l’Austria

– la sala visite, i locali per scopi sociali e sanitari, come pure il locale riscaldamento e deposito, – il locale situato nell’ala sud-ovest dell’edificio doganale sulla Rhein- strasse n. 3; b. le parti dell’edificio doganale riservate all’uso esclusivo degli agenti svizze- ri, ossia: – gli uffici situati nell’ala ovest del pianterreno, – l’archivio situato nell’interrato nell’ala sud-ovest. 2 Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servi- zio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli a utilizzare.

Art. 3 1 Il presente Accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma. Contemporaneamente, l’Accordo del 27 ottobre 19673 concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Gaissau/Rheineck è abrogato.

2 Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti con-

traenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’Accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo federale austriaco: Claudio Caratsch Christian Prosl

3 RU 1968 21

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