AS 2003 3332
Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo all'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo (con allegati)
Traduzione1
Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo all’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo
Concluso a Oslo il 14 giugno 1994 Approvato dall’Assemblea federale il 22 settembre 19972 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 23 gennaio 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1998
Le Parti alla presente Convenzione, decise ad attuare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza3, preoccupate dal fatto che nelle regioni esposte dell’Europa e dell’America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici continuano ad essere trasportate oltre le frontiere internazionali causando notevoli danni a risorse naturali di vitale importanza per l’ambiente e per l’economia, quali le foreste, il suolo, l’acqua e i materiali, inclusi i monumenti storici, e hanno, in determinate circostanze, effetti nocivi per la salute, decise a volere adottare misure di precauzione in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici allo scopo di prevenire o ridurre al minimo dette emissioni e di attenuarne gli effetti nocivi, convinte che, in caso di rischio di danni gravi o irreversibili, l’assenza di certezza scientifica assoluta non sia una ragione per posticipare dette misure, fermo restando che le misure relative alle emissioni di inquinanti atmosferici adottate a titolo pre- cauzionale presentino il migliore rapporto costo-efficacia, coscienti del fatto che le misure adottate per limitare le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiscono anche a proteggere gli ecosistemi sensibili della regione artica, considerando che le principali fonti d’inquinamento atmosferico che contribuiscono all’acidificazione dello spazio vitale sono la combustione di combustibili fossili per la produzione energetica, i principali processi tecnologici applicati nei più diversi settori industriali e i trasporti con le loro emissioni di zolfo, di ossidi d’azoto e di altre sostanze inquinanti, consce della necessità d’adottare, nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sul migliore rapporto costo-efficacia, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di questa lotta per ogni Paese,
RS 0.814.324
1 Dal testo originale francese (RO 2003 3332).
2 RU 2003 3331 3 RS 0.814.32
3332 2003-1607
Inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza. Protocollo RU 2003
desiderose d’introdurre nuove misure più efficaci per controllare e ridurre le emis- sioni di zolfo, consapevoli che l’adozione di una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, indipendentemente dal rapporto costo-efficacia a livello regionale, comporta un onere economico alquanto gravoso per i Paesi in transizione verso un’economia di mercato, tenendo presente che le misure adottate per ridurre le emissioni di zolfo non si prestano quale strumento per esercitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali, considerando i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmo- sferici e sugli effetti degli ossidi di zolfo sull’ambiente, come pure sul costo delle misure per ridurli, sapendo che, alla pari delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossidi di azoto e di ammoniaca provocano l’acidificazione dello spazio vitale, facendo notare che in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a Nuova York il 9 maggio 19924, è stato preso un accordo per elaborare politiche nazionali e stabilire misure analoghe per lottare contro i mutamenti climatici, le quali dovrebbero, in linea di principio, permettere di ridurre le emissioni di zolfo, affermando la necessità di garantire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente razionale, riconoscendo la necessità di approfondire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l’approccio fondato sui carichi critici e sui livelli critici e di compiere sforzi per analizzare diversi inquinanti atmosferici e i loro svariati effetti sull’am- biente, i materiali e la salute, sottolineando il progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche della cui evolu- zione occorrerà tener conto nel momento in cui verrà esaminata la pertinenza degli obblighi contratti in virtù del presente Protocollo e verranno decise le ulteriori misure da adottare, prendendo atto del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento, approvato a Helsinki l’8 luglio 19855, e delle misure, già applicate in numerosi Paesi, le quali hanno ridotto le emissioni di zolfo, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo,
1. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferi-
co transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
4 RS 0.814.01 5 RS 0.814.321
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2. per «EMEP» si intende il Programma concertato di sorveglianza continua e
di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. per «Organo esecutivo» si intende l’Organo esecutivo della Convenzione
costituito in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 10 della Convenzione;
4. per «Commissione» si intende la Commissione economica delle Nazioni
Unite per l’Europa;
5. per «Parti contraenti» si intendono, sempre che il contesto non suggerisca
una diversa interpretazione, le Parti contraenti che partecipano al presente Protocollo;
6. per «zona geografica delle attività dell’EMEP» si intende la zona giusta il
paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 19846; 7. per «ZGOS» si intendono le zone di gestione degli ossidi di zolfo specificate nell’allegato III conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2; 8. per «carico critico» si intende la valutazione quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, allo stato attuale delle conoscen- ze, non vi sono effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell’ambiente; 9. per «livelli critici» si intendono le concentrazioni d’inquinanti nell’atmo- sfera il cui superamento, allo stato attuale delle conoscenze, può comportare effetti nocivi diretti per le persone, le piante, gli ecosistemi o i materiali; 10. per «deposito critico di zolfo» si intende una valutazione quantitativa dell’e- sposizione ai composti ossidati dello zolfo, tenendo conto degli effetti dell’assorbimento di cationi basici e di depositi di cationi basici, entro la quale, allo stato attuale delle conoscenze, non possono esservi effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell’ambiente;
11. per «emissione» si intende la fuoruscita di sostanze nell’atmosfera;
12. per «emissioni di zolfo» si intende l’insieme delle emissioni nell’atmosfera
espresse in chilotonnellate di anidride solforosa (o diossido di zolfo) (kt SO2), di composti di zolfo d’origine antropica, escluse le emissioni prove- nienti dalle navi utilizzate per i trasporti internazionali fuori dalle acque ter- ritoriali;
13. per «combustibile» si intende ogni sostanza combustibile, solida, liquida o
gassosa, ad eccezione dei rifiuti domestici e dei rifiuti tossici o pericolosi;
6 RS 0.814.322
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14. per «fonte fissa di combustione» si intende ogni apparecchio tecnico o grup-
po di apparecchi ubicati nello stesso luogo e che emettono o sono in grado di emettere gas residuali mediante un camino comune, nei quali avviene l’ossidazione dei combustibili per utilizzare il calore prodotto;
15. per «nuova grande fonte fissa di combustione» si intende ogni fonte fissa di
combustione la cui costruzione o modifica di rilievo è autorizzata dopo il 31 dicembre 1995 e il cui apporto termico è, quando funziona a pieno regime, di almeno 50 MWth. È compito delle autorità nazionali competenti definire una modifica rilevante tenendo conto di fattori quali i vantaggi che detta modifica comporta per l’ambiente; 16. per «grande fonte fissa di combustione esistente» si intende ogni fonte fissa di combustione esistente il cui apporto termico è, quando funziona a pieno regime, di almeno 50 MWth;
17. per «gasolio» si intende ogni prodotto petrolifero derivante dall’HS 2710
oppure ogni prodotto petrolifero che, in ragione dei suoi limiti di distillazio- ne, rientra nelle categorie dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibile e di cui è distillabile a 350° C almeno l’85 per cento del volume, comprese le perdite di distillazione.
18. per «valore limite d’emissione» si intende la concentrazione ammissibile di
composti dello zolfo espressa in anidride solforosa nei gas residuali prove- nienti da una fonte fissa di combustione, espressa in massa per volume di questi gas, gli stessi espressi in mg SO2/Nm3, nell’ipotesi di un tenore di ossigeno (in volume) nel gas residuale del 3 per cento per i combustibili liquidi e gassosi e del 6 per cento per i combustibili solidi; 19. per «limite d’emissione» si intende la quantità totale ammissibile, espressa in chilotonnellate annue, di composti dello zolfo espressi in anidride solforosa e provenienti da una fonte di combustione o da un insieme di fonti di com- bustione ubicate nello stesso luogo oppure in una zona geografica definita; 20. per «tassi di desolforazione» si intendono i rapporti tra la quantità di zolfo trattenuta alla fonte di combustione durante un dato periodo e la quantità di zolfo presente nel combustibile introdotto negli impianti di combustione e utilizzato durante quel periodo; 21. per «bilancio dello zolfo» si intende una matrice che stabilisce la relazione fra le emissioni, così come sono state calcolate, provenienti da fonti ubicate in zone specifiche e il deposito di composti ossidati dello zolfo nelle zone d’immissione.
Art. 2 Obblighi fondamentali 1. Le Parti contraenti controllano e riducono le emissioni di zolfo al fine di proteg- gere la salute e l’ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall’acidificazione, e di vigilare, in ogni modo possibile, senza che ne conseguano costi eccessivi, affin- ché i depositi dei composti ossidati dello zolfo non superino a lungo termine i cari- chi critici relativi allo zolfo espressi, nell’allegato I, in depositi critici, tenuto conto delle conoscenze scientifiche attuali.
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2. In un primo tempo, le Parti contraenti devono, almeno, ridurre e stabilizzare le loro emissioni di zolfo annuali rispettando i tempi e i livelli specificati nell’alle- gato II.
3. Inoltre, ogni Parte contraente:
a) la cui superficie totale supera i 2 milioni di km2; b) che si è impegnata giusta il paragrafo 2 del presente articolo a raggiungere un tetto nazionale di emissioni che non superi il livello delle sue emissioni nel 1990 o, se detto tetto è inferiore, il livello al quale è vincolata in virtù del Protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento, come stabi- lito nell’allegato II; c) le cui emissioni annuali di zolfo, che concorrono all’acidificazione di zone poste sotto la giurisdizione di un’altra o di diverse altre Parti contraenti, provengono unicamente dall’interno di zone poste sotto la sua giurisdizione e nominate nell’allegato III come Zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS) e che ha presentato una documentazione al riguardo; d) che, firmando il presente Protocollo o aderendovi, ha espresso la sua inten- zione di avvalersi del presente paragrafo; deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni di zolfo annuali nelle zone men- zionate rispettando i tempi previsti e i livelli specifici indicati nell’allegato II. 4. Inoltre, le Parti contraenti applicano nei confronti delle nuove fonti e delle fonti esistenti le più efficaci misure di riduzione delle emissioni di zolfo adattate alla loro situazione particolare, segnatamente: – misure intese ad aumentare l’efficacia energetica; – misure intese ad incrementare lo sfruttamento delle energie rinnovabili; – misure intese a ridurre il tenore di zolfo di determinati combustibili e a inco- raggiare l’uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l’impiego combinato di combustibili ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a bas- so tenore di zolfo o privi di zolfo; – misure che permettano di utilizzare, nella lotta contro le emissioni, le migliori tecnologie disponibili senza costi eccessivi; ispirandosi ai principi enunciati nell’allegato IV. 5. Ogni Parte contraente, ad eccezione di quelle vincolate dall’Accordo sulla qualità dell’aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, deve almeno: a) applicare a tutte le nuove grandi fonti fisse di combustione valori limite d’emissione restrittivi almeno quanto quelli specificati nell’allegato V; b) applicare, entro il 1° luglio 2004, possibilmente senza che ciò comporti costi
eccessivi, valori limite d’emissione restrittivi almeno quanto quelli specifi- cati nell’allegato V, alle grandi fonti fisse di combustione esistenti con una potenza superiore a 500 MWth, tenendo conto della durata utile rimanente di un impianto, calcolata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, oppure applicare limiti d’emissione equivalenti o altre disposi-
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zioni adeguate, a condizione che permettano di raggiungere i tetti per le emissioni di zolfo specificati nell’allegato II, per avvicinarsi, in seguito, ai carichi critici indicati nell’allegato I; e applicare entro il 1° luglio 2004 i valori limite d’emissione o i limiti d’emissione alle grandi fonti fisse di combustione esistenti con una potenza fra 50 e 500 MWth, ispirandosi all’allegato V; c) applicare, entro due anni dalla data d’entrata in vigore del presente Proto- collo, norme nazionali relative al tenore di zolfo del gasolio restrittive alme- no quanto quelle specificate nell’allegato V. Nel caso in cui l’approvvigio- namento di gasolio non possa essere garantito, uno Stato ha la possibilità di prolungare fino a 10 anni il termine previsto nel presente paragrafo. In tal caso, deve precisare la sua intenzione di prolungare il termine mediante una dichiarazione che dovrà essere depositata contemporaneamente allo stru- mento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione. 6. Le Parti contraenti possono, inoltre, utilizzare strumenti economici per incorag- giare l’adozione di metodi di riduzione delle emissioni di zolfo il cui rapporto costo- efficacia sia migliore.
7. Le Parti contraenti possono decidere, nel quadro di una sessione dell’Organo
esecutivo, conformemente alle regole e alle condizioni che l’Organo esecutivo definirà e adotterà, se due o più Parti contraenti possono assolvere congiuntamente gli obblighi menzionati nell’allegato II. Dette regole e condizioni devono garantire l’esecuzione degli obblighi elencati nel paragrafo 2 del presente articolo e promuo- vere inoltre la realizzazione degli obiettivi di politica ambientale enunciati nel paragrafo 1. 8. Le Parti contraenti, con riserva dei risultati del primo esame previsto dall’ar- ticolo 8 e entro un anno dalla conclusione di detto esame, intavolano negoziati in merito ai nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
Art. 3 Scambio di tecnologia 1. Le Parti contraenti facilitano, conformemente alle loro leggi, regolamentazioni e pratiche nazionali, lo scambio di tecnologie e di tecniche, comprese quelle che permettono d’aumentare l’efficacia energetica, lo sfruttamento delle energie rinno- vabili e il trattamento dei combustibili a basso tenore di zolfo al fine di ridurre le emissioni di zolfo, promuovendo in particolare: a) lo scambio commerciale delle tecnologie disponibili; b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, anche con le impre- se congiunte; c) lo scambio d’informazioni e di dati derivanti dall’esperienza; d) la concessione di assistenza tecnica. 2. Per promuovere le attività specificate nel paragrafo 1 del presente articolo, le Parti contraenti creano le condizioni favorevoli facilitando i contatti e la coopera- zione fra le organizzazioni e le persone competenti che, tanto nel settore privato
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quanto in quello pubblico, sono in grado di fornire tecnologia, servizi di ricerca e d’ingegneria, materiale o mezzi finanziari. 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti iniziano a studiare le procedure adeguate per creare le condizioni più idonee allo scambio di tecnologia al fine di ridurre le emissioni di zolfo.
Art. 4 Strategie, politiche, programmi, misure e raccolta d’informazioni a livello nazionale
1. Per adempiere gli obblighi giusta l’articolo 2, ogni Parte contraente:
a) adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore nei suoi confronti del presente Protocollo, strategie, politiche e programmi a livello nazionale; e b) adotta e applica misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emis- sioni di zolfo.
2. Ogni Parte contraente raccoglie e aggiorna le informazioni:
a) relative ai livelli effettivi delle emissioni di zolfo e alle concentrazioni am- bientali e ai depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti, tenen- do conto, per quanto riguarda le Parti contraenti situate nelle zone geografi- che nelle quali l’EMEP trova applicazione, del piano di lavoro dell’EMEP; b) relative agli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidifi- canti.
Art. 5 Informazioni da comunicare 1. Attraverso il Segretario esecutivo della Commissione che funge da intermediario, ogni Parte contraente comunica all’Organo esecutivo, a intervalli stabiliti da que- st’ultimo, le informazioni relative: a) all’applicazione, sul piano nazionale, delle strategie, delle politiche, dei pro- grammi e delle misure giusta il paragrafo 1 dell’articolo 4; b) ai livelli delle emissioni nazionali annuali di zolfo, conformemente alle direttive adottate dall’Organo esecutivo, fornendo i dati relativi alle emissio- ni per ogni categoria di fonte pertinente; e c) alla maniera in cui essa adempie gli altri obblighi contratti in virtù del pre- sente Protocollo, conformemente alla decisione relativa alla forma e al contenuto delle informazioni, che le Parti contraenti adotteranno nel quadro di una sessione dell’Organo esecutivo. Se necessario i termini di questa decisione saranno rivisti per determinare ogni elemento supplementare relativo alla forma e/o al contenuto delle informazioni da comunicare. 2. Ogni Parte contraente situata nella zona geografica d’attività dell’EMEP comuni- ca a quest’ultimo, attraverso il Segretario esecutivo della Commissione che funge da intermediario, a intervalli stabiliti dall’Organo direttivo dell’EMEP e approvati dalle Parti contraenti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo, informazioni
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relative ai livelli delle emissione di zolfo, sulla base della risoluzione temporale e spaziale specificata dall’Organo direttivo dell’EMEP.
3. A suo tempo, prima di ogni sessione annuale dell’Organo esecutivo, l’EMEP
trasmette informazioni relative: a) alle concentrazioni ambientali e ai depositi di composti ossidati dello zolfo; b) alle cifre dei bilanci dello zolfo. Le Parti contraenti situate fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe su richiesta dell’Organo esecutivo. 4. In applicazione del paragrafo 2 b) dell’articolo 10 della Convenzione, l’Organo esecutivo adotta le disposizioni necessarie per raccogliere informazioni sugli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti. 5. In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti adottano le disposizioni volute per raccogliere a intervalli regolari informazioni rivedute sulla distribuzione geografica delle quote di riduzione delle emissioni, calcolate e ottimiz- zate attraverso modelli di valutazione integrata a livello internazionale per gli Stati situati nelle zone geografiche d’attività dell’EMEP, al fine di ridurre ulteriormente, giusta il paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Protocollo, il divario tra i depositi effettivi dei composti ossidati di zolfo e i valori dei carichi critici.
Art. 6 Ricerca-sviluppo e sorveglianza Le Parti contraenti incoraggiano la ricerca-sviluppo, la sorveglianza e la cooperazio- ne nei seguenti campi: a) armonizzazione internazionale dei metodi di rilevamento dei carichi critici e dei livelli critici ed elaborazione delle procedure per raggiungere detto obiettivo; b) miglioramento delle tecniche, dei sistemi di sorveglianza e della modellizza- zione dei trasporti, delle concentrazione e dei depositi di composti dello zolfo; c) elaborazione di strategie per ridurre ulteriormente le emissioni di zolfo basandosi sui carichi critici e sui livelli critici come pure sui progressi tecni- ci, e miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la distribuzione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emis- sioni, tenendo conto di una ripartizione equa dei costi delle misure di ridu- zione: d) comprensione degli effetti più generali che le emissioni di zolfo hanno sulla salute, sull’ambiente, in particolare l’acidificazione, e sui materiali, compre- si i monumenti di significato storico e culturale, tenendo conto della relazio- ne tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi d’azoto, l’ammoniaca, i composti organici volatili e l’ozono troposferico; e) tecnologie di riduzione delle emissioni e tecnologie e tecniche adeguate per permettere una maggiore efficacia energetica, i risparmi energetici e lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
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f) valutazione economica dei vantaggi risultanti dalla riduzione delle emissioni di zolfo per l’ambiente e la salute pubblica.
Art. 7 Rispetto delle disposizioni
1. È istituito un Comitato d’applicazione incaricato d’esaminare se il presente
Protocollo viene applicato correttamente e se le Parti contraenti assolvono i loro obblighi. Detto Comitato inoltra un rapporto alle Parti contraenti in occasione della sessione dell’Organo esecutivo e può sottomettere loro ogni raccomandazione ritenuta opportuna. 2. Dopo l’esame del rapporto e, eventualmente, delle raccomandazioni del Comitato d’applicazione, le Parti contraenti possono, tenendo conto delle circostanze partico- lari e conformemente alla pratica stabilita dalla Convenzione, prendere una decisio- ne e chiedere che vengano adottate misure per garantire il pieno rispetto del presente Protocollo e, in particolare, per aiutare le Parti contraenti a rispettarne le disposizio- ni e per promuoverne gli obiettivi. 3. In occasione della prima sessione dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti adottano una decisione che definisca la struttura e le funzioni del Comitato d’applicazione come pure le procedure che detto Comitato deve seguire per esaminare se le disposizioni del Protocollo vengono rispettate. 4. L’applicazione della procedura prevista per garantire il rispetto del Protocollo non pregiudica le disposizioni previste dall’articolo 9 del presente Protocollo.
Art. 8 Esami svolti dalle Parti contraenti in occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo 1. In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti esaminano, in applicazione del paragrafo 2 a) dell’articolo 10 della Convenzione, le informazio- ni trasmesse dalle Parti contraenti e dall’EMEP, i dati sugli effetti dei depositi di composti dello zolfo e di altri composti acidificanti come pure i rapporti del Comi- tato d’applicazione giusta il paragrafo 1 dell’articolo 7 del presente Protocollo. 2. a) In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti esami- nano regolarmente gli obblighi elencati nel presente Protocollo, compresi: i) i loro obblighi relativi alle riduzioni delle emissioni, calcolate e otti- mizzate al livello internazionale che le riguarda, giusta il paragrafo 5 dell’articolo 5; e ii) l’adeguatezza degli obblighi e i progressi realizzati al fine di raggiunge- re gli obiettivi del presente Protocollo; b) per gli esami va tenuto conto delle informazioni scientifiche più aggiornate disponibili relative all’acidificazione, in particolare di quelle relative al cal- colo dei carichi critici, dei progressi tecnologici, dell’evoluzione della situa- zione economica e della misura in cui gli obblighi relativi al livello delle emissioni vengono rispettati;
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c) nel quadro di detti esami, ogni Parte contraente, i cui obblighi relativi ai tetti delle emissioni di zolfo, specificati nell’allegato II del presente Protocollo, non corrispondono alle riduzioni delle emissioni ottimizzate al livello inter- nazionale che la riguarda, calcolate per ridurre di almeno il 60 per cento il divario fra i depositi di zolfo del 1990 e i depositi critici per i composti di zolfo all’interno delle zone geografiche di attività dell’EMEP, fa il possibile per adempiere gli obblighi riveduti; d) le Parti contraenti specificano modalità, metodi e termini di detti esami in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo. Il primo esame di questo genere deve essere terminato nel 1997.
Art. 9 Composizione delle controversie 1. In caso di controversia tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, dette Parti s’impegnano a comporla per via nego- ziale o altri mezzi pacifici da loro scelti. Le Parti contraenti coinvolte informano l’Organo esecutivo della loro controversia. 2. Nel ratificare, accettare o approvare il Protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte contraente che non è un’organizzazione d’integrazione econo- mica regionale può dichiarare in uno strumento scritto presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, essa riconosce come vincolante/i ipso facto e senza accordo particolare uno dei due o ambedue gli strumenti di risoluzione seguenti, valido/i per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo: a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia; b) l’arbitrato, conformemente alle procedure che le Parti contraenti adotteranno appena possibile in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo con un allegato consacrato all’arbitrato. Una Parte contraente che costituisce un’organizzazione d’integrazione economica regionale può fare una dichiarazione nello stesso senso per quanto riguarda l’arbitrato della procedura indicata nel capoverso b) di cui sopra. 3. La dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 2 resta in vigore sino al termine di scadenza da essa previsto o sino alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata inoltrata per iscritto la revoca di detta dichiarazione presso il Depositario. 4. Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiara- zione o la scadenza di una dichiarazione non tange in nessun modo una procedura pendente presso la Corte internazionale di Giustizia o il tribunale arbitrale, sempre che le Parti contraenti coinvolte non convengano altrimenti. 5. Fatto salvo un accordo fra le Parti coinvolte in una controversia sullo strumento da adottare giusta il paragrafo 2, se, alla scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale una Parte ha notificato alla Controparte l’esistenza di una controversia, le Parti coinvolte non hanno trovato un accordo per comporre la loro controversia utilizzando gli strumenti previsti dal paragrafo 1, la controversia
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diverrà oggetto di una procedura di conciliazione su domanda di una delle Parti coinvolte.
6. Conformemente al paragrafo 5 è istituita una Commissione di conciliazione.
Detta Commissione è composta dai membri designati, in numero uguale, da ogni Parte coinvolta o, nel caso che più Parti coinvolte nella procedura di conciliazione facciano causa comune, dall’insieme delle Parti, e da un presidente scelto congiun- tamente dai membri designati. La Commissione emette una raccomandazione che le Parti contraenti esaminano in buona fede.
Art. 10 Allegati Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. Gli allegati I e IV hanno carattere di raccomandazione.
Art. 11 Emendamenti e adeguamenti 1. Ogni Parte contraente è abilitata a proporre emendamenti al presente Protocollo. Ogni Parte alla Convenzione è abilitata a proporre adeguamenti all’allegato II del presente Protocollo in vista di aggiungervi il proprio nome, come pure i livelli di emissione, i tetti stabiliti per gli elementi di zolfo e la percentuale di riduzione delle emissioni. 2. Il testo degli emendamenti e degli adeguamenti proposti è sottoposto per scritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale lo comunicha a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti esaminano le proposte di emendamento e di adegua- mento in occasione della successiva sessione dell’Organo esecutivo, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo con un anticipo di almeno novanta giorni. 3. Gli emendamenti al presente Protocollo e agli allegati II, III e V sono adottati con il consenso delle Parti contraenti presenti in una sessione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti contraenti che li hanno accettati il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui due terzi delle Parti contraenti hanno depositato il loro strumento d’accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. In segui- to, gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui detta Parte contraente ha depositato il proprio strumento di acccttazione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo, ad eccezione degli emen- damenti degli allegati giusta il paragrafo 3 più sopra, devono essere adottati con il consenso delle Parti contraenti presenti in una sessione dell’Organo esecutivo. Ogni emendamento relativo a uno dei detti allegati entra in vigore, per ogni Parte con- traente che non ha fatto pervenire al Depositario la notifica conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 5, il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne fa comunicazione, a condizione che detta notifica non sia stata inoltrata da almeno sedici Parti contraenti.
5. Ogni Parte contraente che non può approvare l’emendamento di un allegato non
contemplato dal paragrafo 3 più sopra lo notifica in forma scritta al Depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione dell’adozione
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dell’emendamento. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti contraenti della notifica ricevuta. Una Parte contraente può in ogni momento sostituire la notifica precedentemente data con l’accettazione e per detta Parte contraente l’emendamento relativo all’allegato entra in vigore dopo il deposito del proprio strumento d’accettazione presso il Depositario. 6. Gli adeguamenti all’allegato II sono adottati con il consenso delle Parti con- traenti presenti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le Parti contraenti partecipanti al presente Protocollo il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione tra- smette alle Parti contraenti la notifica in forma scritta dell’adozione dell’adeguamento.
Art. 12 Firma 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione come pure degli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione giusta il paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione e aventi la competenza di negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie trattate dal Protocollo, con riserva che gli Stati e le organizzazioni interessati siano Parti alla Convenzione e figurino nell’elenco dell’allegato II, a Oslo il 14 giugno 1994, e nella Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York sino al 12 dicembre 1994. 2. Nelle materie di loro competenza, dette organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano per proprio conto i diritti e assolvono le responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono abilitati a esercitare detti diritti individualmente.
Art. 13 Ratifica, acccttazione, approvazione e adesione
1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, acccttazione o approvazione dei
Firmatari. 2. Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni che adempiono le condizioni stabilite dal paragrafo 1 dell’articolo 12 a decorrere dal 12 dicembre 1994.
Art. 14 Depositario Gli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione sono depo- sitati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge le funzioni di Depositario.
Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito presso il Depositario del sedicesimo strumento di ratifica, d’accetta- zione, d’approvazione o di adesione.
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2. Nei confronti di ogni Stato o organizzazione giusta il paragrafo 1
dell’articolo 12, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o vi aderisce, dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approva- zione o d’adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui la Parte deposita lo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
Art. 16 Denuncia Scaduto il termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di una Parte contraente, detta Parte può denunciare in ogni momento il Protocollo mediante notifica scritta al Depositario. La denuncia diventa effettiva il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Depositario riceve la notifica, oppure in ogni altra data ulteriore che può essere specificata nella notifica della denuncia.
Art. 17 Testi autentici L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno pari- menti fede, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Oslo, il quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.
Seguono le firme
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Allegato I
Depositi critici di zolfo (al quinto percentile in centigrammi di zolfo per metro quadrato e per anno)
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Allegato II
Limiti massimi delle emissioni di zolfo e percentuali di riduzione delle emissioni Adeguamento del dicembre 20017
I limiti massimi delle emissioni di zolfo indicati nella tabella seguente corrispondo- no agli obblighi menzionati ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente Protocollo. I livelli di emissione per il 1980 e il 1990 nonché le percentuali di riduzione delle emissioni figuranti qui di seguito sono indicati soltanto a scopo informativo.
Livelli di emissione Limiti massimi delle Riduzione delle kt SO2 per anno emissioni di zolfo1 emissioni in per cento
1980 1990 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Austria 397 90 78 – – 80 – – Bielorussia 740 – 456 400 370 38 46 50 Belgio 828 443 248 232 215 70 72 74 Bulgaria 2050 2020 1374 1230 1127 33 40 45 Canada – nazionale 4614 3700 3200 – – 30 – – – ZGOS 3245 – 1750 – – 46 – – Croazia 150 160 133 125 117 11 17 22 Repubblica ceca 2257 1876 1128 902 632 50 60 72 Danimarca 451 180 90 – – 80 – – Finlandia 584 260 116 – – 80 – – Francia 3348 1202 868 770 737 74 77 78 Germania 7494 5803 1300 990 – 83 87 – Grecia 400 510 595 580 570 0 3 4 Ungheria 1632 1010 898 816 653 45 50 60 Irlanda 222 168 155 – – 30 – – Italia 3800 – 1330 1042 – 65 73 – Liechtenstein 0,4 0,1 0,1 – – 75 – – Lussemburgo 24 – 10 – – 58 – – Monaco3 0,08 0,07 0,07 0,05 0,04 13 38 50 Paesi Bassi 466 207 106 – – 77 – – Norvegia 142 54 34 – – 76 – – Polonia 4100 3210 2583 2173 1397 37 47 66 Portogallo 266 284 304 294 – 0 3 – Federazione Russa4 7161 4460 4440 4297 4297 38 40 40 Repubblica slovacca 843 539 337 295 240 60 65 72 Slovenia 235 195 130 94 71 45 60 70 Spagna 3319 2316 2143 – – 35 – – Svezia 507 130 100 – – 80 – – Svizzera 126 62 60 – – 52 – – Ucraina 3850 – 2310 – – 40 – – Regno Unito 4898 3780 2449 1470 980 50 70 80 Comunità europea 25513 – 9598 – – 62 – –
7 In vista dell’adesione di Monaco, il presente adeguamento è entrato in vigore il 18 aprile 2002.
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Note 1 Se, nel corso di un determinato anno prima del 2005, una delle Parti constata di non essere in grado di adempiere gli obblighi assunti conformemente al presente allegato a causa di un inverno particolarmente freddo, di un’estate particolarmente secca e di una perdita temporanea e imprevista di capacità nella rete di distribuzione elettrica, sul territorio nazionale o in un Paese vicino, essa può nondimeno adempiere detti obblighi calcolando la media delle proprie emissioni annue nazionali di zolfo dell’anno in questione, dell’anno precedente e dell’anno successivo, sempre che il livello delle emissioni nel corso di un anno qualsiasi non superi di più del 20 per cento il limite massimo stabilito. Il motivo del superamento nel corso di un determinato anno e il metodo di calcolo della media per i tre anni dovranno essere comunicati al Comitato di applicazione. 2 Per la Grecia e il Portogallo, la percentuale di riduzione delle emissioni indicata si basa sul limite massimo delle emissioni di zolfo stabilito per il 2000. 3 Le cifre relative a Monaco sono state adottate in occasione della diciannovesima sessione dell’Organo esecutivo.
4 Parte europea all’interno della zona dell’EMEP.
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Allegato III
Zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS)
Ai fini del presente Protocollo si indica la ZGOS seguente:
La ZGOS del Sud-Est canadese Questa zona copre una superficie di 1 milione di km2 e comprende l’intero territorio delle province dell’Isola Principe Edoardo, della Nuova Scozia e del New Brun- swick, l’intero territorio del Quebec a sud di una linea retta che si estende dall’Havre-Saint-Pierre, sulla costa settentrionale dell’estuario di San Lorenzo fino al punto in cui la frontiera Quebec-Ontario divide la costa della Baia di James, nonché l’intero territorio dell’Ontario a sud di una linea retta che si estende dal punto in cui la frontiera Ontario-Quebec divide la costa della Baia di James fino al fiume Nipigon, vicino alla riva settentrionale del Lago Superiore.
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Allegato IV
Tecniche di lotta contro le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse
I. Introduzione 1. L’allegato intende agevolare la ricerca delle opzioni e delle tecniche di lotta contro le emissioni di zolfo che permettano di garantire il rispetto degli obblighi del presente Protocollo. 2. Esso si fonda su informazioni riguardanti le opzioni generali relative alla ridu- zione delle emissioni di zolfo, in particolare sui risultati e sui costi dell’applicazione delle tecniche di lotta figuranti nella documentazione ufficiale dell’Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari. 3. Salvo indicazione contraria, le misure di riduzione elencate sono considerate, stando all’esperienza pratica acquisita nella maggior parte dei casi sull’arco di vari anni, le migliori tecniche disponibili, più efficaci e più redditizie. Tuttavia, la conoscenza sempre più ampia di tecniche poco inquinanti applicate ai nuovi impianti e gli adattamenti antinquinamento degli impianti esistenti richiedono una revisione periodica del presente allegato.
4. Benché elenchi un certo numero di misure e di tecniche di cui tanto il costo
quanto l’efficacia sono molto variabili, l’allegato non va considerato come una tabella esauriente dei mezzi di lotta possibili. Inoltre, la scelta di misure e di tecni- che applicabili in singoli casi dipende da vari fattori, in particolare dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e soprattutto dalla normativa relativa alle tecniche di lotta, dalla composizione delle energie primarie, dall’infrastruttura industriale, dalla congiuntura economica e dalle condizioni degli impianti. 5. L’allegato riguarda sostanzialmente la lotta contro le emissioni di zolfo ossidato considerate come somma dell’anidride solforosa (SO2) e dell’anidride solforica (SO3), espresse secondo il metodo ponderale in SO2. La parte di zolfo emessa sotto forma di ossidi di zolfo o di altri composti solforosi, senza combustione, è minima rispetto alle emissioni di zolfo derivanti da una combustione. 6. Qualora siano previste misure o tecniche di lotta contro le fonti di zolfo che emettono anche altri elementi, in particolare ossidi di azoto (NoX), particelle fini, metalli pesanti e composti organici volatili (COV), sarebbe utile metterle in relazio- ne con i mezzi applicabili a questi altri agenti inquinanti, allo scopo di potenziare al massimo l’effetto di riduzione complessivo e di ridurre al minimo i danni arrecati all’ambiente, in particolare, di evitare l’estensione dell’inquinamento ad altri settori (p.es. alle acque di rifiuto e ai rifiuti solidi).
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II. Principali fonti fisse di emissione di zolfo
7. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte di origine umana
delle emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse. Inoltre, determinate operazioni diverse dalla combustione possono contribuire notevolmente a produrre tali emis- sioni. Secondo l’EMEP/CORINAIR’90, le grandi categorie di fonti fisse sono le seguenti: i) centrali elettriche pubbliche, impianti misti e impianti di riscaldamento urba- no: a) caldaie, b) turbine a combustione fisse e motori a combustione interna; ii) impianti a combustione commerciali, istituzionali e residenziali: a) caldaie commerciali, b) riscaldamenti domestici; iii) impianti a combustione industriali e processi a combustione: a) caldaie e riscaldamenti industriali, b) operazioni, per esempio nel settore metallurgico: arrostimento, sinteriz- zazione, cokificazione, trattamento del biossido di titanio (TiO2), ecc., c) fabbricazione di pasta per carta; iv) operazioni diverse dalla combustione, per esempio produzione di acido sol- forico, determinate sintesi organiche, trattamento delle superfici metalliche; v) estrazione, trasformazione e distribuzione di combustibili d’origine fossile; vi) trattamento ed eliminazione dei rifiuti (trattamento termico dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali, ecc.). 8. Nella regione della CEE, stando ai dati disponibili per il 1990, l’88 per cento circa delle emissioni di zolfo è dovuto all’insieme dei processi di combustione (di cui il 20 % nell’industria), il 5 per cento ai processi di fabbricazione e il 7 per cento alle raffinerie di petrolio. In numerosi Paesi, le centrali elettriche sono la principale fonte di tali emissioni. In alcuni Paesi, il settore industriale (comprese le raffinerie) è anch’esso una importante fonte di emissioni di SO2. Se le emissioni provenienti dalle raffinerie sono relativamente limitate nella regione della CEE, il tenore di zolfo dei prodotti petroliferi è causa importante di emissioni di zolfo provenienti da altre fonti. Generalmente, il 60 per cento dello zolfo presente nei prodotti lordi permane, il 30 per cento viene recuperato sotto forma di zolfo elementare e il 10 per cento viene emesso dai camini delle raffinerie.
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III. Mezzi generici per ridurre le emissioni di zolfo dovute alla combustione
9. I mezzi generici per ridurre le emissioni di zolfo sono i seguenti:
i) Misure di gestione dell’energia8: a) Risparmio d’energia L’utilizzazione razionale dell’energia (miglioramento del rendimento e dell’applicazione di processi, produzione mista e/o gestione della domanda) provoca abitualmente una riduzione delle emissioni di zolfo. b) Utilizzazione di più fonti energetiche Di solito si riesce a ridurre le emissioni di zolfo aumentando, tra le varie forme di energia, la proporzione di quelle che non richiedono alcuna combustione (idraulica, nucleare, eolica, ecc.). Si devono tutta- via tener presenti altri tipi di danni arrecati all’ambiente. ii) Mezzi tecnici: a) Rinuncia ad alcuni combustibili L’anidride solforosa emessa durante la combustione dipende diretta- mente dal tenore di zolfo del combustibile utilizzato. La sostituzione di alcuni combustibili (p.es. di carboni molto solforati con carboni poco solforati e/o con combustibili liquidi, oppure la sosti- tuzione del carbone con il gas) provoca una diminuzione delle emissio- ni di zolfo, ma può incontrare talune difficoltà, per esempio legate alla necessità di procurarsi combustibili poco solforati o l’adattabilità, ad altri combustibili, degli attuali sistemi di combustione. In molti Paesi della CEE si sostituiscono attualmente gli impianti alimentati con car- bone o idrocarburi mediante impianti alimentati a gas. L’installazione di impianti misti potrebbe agevolare la sostituzione dei combustibili. b) Epurazione dei combustibili L’epurazione del gas naturale, perfettamente collaudata, viene larga- mente applicata per ragioni pratiche. L’epurazione dei gas industriali (gas acido di raffineria, gas di forno a coke, biogas, ecc.) è anch’essa perfettamente collaudata. Lo stesso vale per la desolforazione dei combustibili liquidi (frazioni leggere e medie). La desolforazione delle frazioni pesanti è tecnicamente fattibile, ma è necessario tenere conto anche delle proprietà del petrolio greggio. La desolforazione dei residui presenti nell’atmosfera (prodotti di base delle colonne d’unità di distillazione atmosferica del petrolio greggio) per ottenere un combustibile petrolifero a basso tenore di zolfo non è tutta- via pratica corrente. In generale è preferibile trattare greggio a basso tenore di zolfo. L’idrocracking e le tecniche di conversione totale sono
8 I mezzi i) a) e b) sono parte integrante della struttura e della politica energetiche di una Parte alla Convenzione. Il loro grado di applicazione, la loro efficacia e i loro costi per settore non sono stati esaminati in questa sede.
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attualmente a buon punto e associano una forte riduzione dello zolfo a un rendimento migliore dei prodotti leggeri. Le raffinerie che effettuano conversioni totali sono ancora poche. In generale dette raffinerie ricu- perano dall’80 al 90 per cento dello zolfo presente e convertono ogni residuo in prodotti leggeri o altri prodotti commerciabili. Questo tipo di raffinerie presenta un alto consumo energetico e richiede investimenti notevoli. Il tenore di zolfo dei prodotti raffinati è indicato nella tabel- la 1. Tenore di zolfo dei prodotti raffinati (tenore di zolfo [%]) Tabella 1
Combustibile Attuale Previsto per il futuro
Benzina 0,1 0,05 Jet-fuel 0,1 0,01 Carburante diesel 0,05–0,3 <0,05 Olio da riscaldamento 0,1–0,2 <0,1 Olio combustibile 0,2–3,5 <1 Diesel per motonavi 0,5–1,0 <0,5 Olio combustibile per motonavi 3,0–5,0 <1 (zone costiere)
Le tecniche moderne d’epurazione dell’antracite permettono di elimina- re circa la metà dello zolfo inorganico (a seconda delle proprietà del carbone), ma non lo zolfo organico. Si è proceduto a mettere a punto tecniche più efficaci che implicano tuttavia costi e investimenti più ele- vati. La desolforazione per epurazione del carbone è pertanto meno red- ditizia rispetto alla desolforazione dei gas di combustione. Ogni Paese dovrebbe essere in grado di disporre dei mezzi per combinare al meglio questi due processi. c) Tecniche di combustione moderne Per tecniche di combustione moderne s’intendono le tecniche il cui rendimento è stato migliorato e l’emissione di zolfo ridotta: combustio- ne a letto fluido (CLF); a letto in ebollizione (CLFB); a letto circolante (CLFC) e a letto sotto pressione (CLFSP); ciclo combinato a gassifica- zione integrata (CCGI) e turbine a gas per ciclo combinato (TGCC). È possibile integrare turbine fisse a gas nei sistemi di combustione delle centrali elettriche tradizionali. Ciò permette di migliorare il rendimento generale dal 5 al 7 per cento abbinandolo, per esempio, a una riduzione sensibile delle emissioni di SO2. Tuttavia detta integrazione richiede una modifica sostanziale delle caldaie. La combustione a letto fluido, messa a punto per l’antracite e la lignite, è un processo valido anche per altri combustibili solidi, come il coke di petrolio e combustibili poveri quali i rifiuti, la torba e il legno. Un’ulteriore riduzione delle emissioni è resa possibile dall’integrazione
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nei forni di un dispositivo che regoli la combustione aggiungendo calce o pietra calcare al materiale costitutivo del letto. La potenza totale istallata dei CLF raggiunge circa 30 000 MWth (250 a 350 impianti), compresi 8000 MWth nella gamma di potenza superiore a 50 MWth. L’utilizzazione e/o l’eliminazione dei sottoprodotti derivati da detto processo può causare problemi. Nuovi adattamenti sono dunque neces- sari. Il CCGI include la gassificazione del carbone e la produzione d’elettricità a ciclo combinato in una turbina a gas e a vapore. Il carbo- ne gassificato brucia nella camera di combustione della turbina a gas. Per ridurre le emissioni di zolfo, a monte della turbina a gas si ricorre ai più moderni metodi d’epurazione del gas grezzo. Questa tecnica viene applicata anche ai residui d’olio pesante e alle emulsioni bituminose. La potenza da essa ottenuta raggiunge attualmente circa 1000 MWel (cinque impianti). Attualmente si sta studiando la realizzazione di centrali a gas a turbine a ciclo combinato, funzionanti a gas naturale con un rendimento ener- getico approssimativo del 48–52 per cento. d) Modifica dei processi e del modo di combustione Non è possibile modificare il modo di combustione come avviene nel caso delle riduzioni delle emissioni di NoX. Infatti quasi tutto lo zolfo organico e inorganico è soggetto a un processo d’ossidazione durante la fase di combustione (lo zolfo rimane nelle ceneri e il suo tenore dipen- de dalle proprietà del combustibile e dalla tecnica di combustione applicata). Il presente allegato considera i processi supplementari per via secca utilizzati nelle caldaie classiche alla stessa stregua delle modifiche dei processi. Ciò è dovuto al fatto che nella camera di combustione viene iniettato un agente. L’esperienza ha tuttavia mostrato che al momento dell’applicazione di questi processi, la capacità termica diminuisce, il rapporto Ca/S è alto e la desolforazione poco attiva. I problemi posti dalla riutilizzazione dei sottoprodotti devono essere presi in considera- zione, di modo che questa soluzione possa essere adottata quale misura intermedia abituale per piccoli impianti (tabella 2).
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Livelli di emissione di anidride solforosa raggiunti grazie a tecniche di riduzione applicata a caldaie alimentate con combustibili di origine fossile Tabella 2
Emissioni non misurate Iniezione d’additivi Lavaggio1 Assorbimento a secco per polverizzazione2
Tasso d’eliminazione (%) sino a 60 95 sino a 90 Rendimento energetico 0,1–1 6–10 3–6 (kWel/103m3/h) Potenza totale disponibile 194 000 16 000 (CEE Eur) (MWth) Tipo di sottoprodotti Miscela di sali di Ca Gesso Miscela di CaSO3 e di ceneri volanti (fanghi/acque di rifiuto) ½ H2O e di ceneri volanti Investimenti specifici 20–50 60–250 50–220 (Costi ECU [1990] / kWel) mg/m3 3 g/kWhel mg/m3 3 g/kWhel mg/m3 3 g/kWhel mg/m3 3 g/kWhel
Antracite4 1000–10 000 3,5–35 400–4000 1,4–14 <400 <1,4 <400 <1,4 Lignite4 1000–20 000 4,2–84 400–8000 1,7–33,6 <400 <1,7 <400 <1,7 Olio combustibile pesante4 1000–10 000 2,8–28 400–4000 1,1–11 <400 <1,1 <400 <1,1
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Assorbimento di ammoniaca2 Wellmann Lord1 Carbone attivo1 Estrazione catalitica combinata1
Tasso d’eliminazione (%) sino a 90 95 95 95 Rendimento energetico 3–10 10–15 4–8 2 (kWel/103m3/h) Potenza totale disponibile 200 2000 700 1300 (CHE Eur) (MWth) Tipo di sottoprodotti Grassi d’ammoniaca S elementare S elementare Acido solforico Acido solforico Acido solforico (70 % in peso) (99 % in volume) (99 % in volume) Investimenti specifici 200–2705 200–3005 280–3205, 6 320–3505, 6 (Costi Ecu [1990] / kWel) mg/m3 3 g/kWhel mg/m3 3 g/kWhel mg/m3 3 g/kWhel mg/m3 3 g/kWhel
Antracite4 <400 <1,4 <400 <4 <400 <1,4 <400 <1,4 (<200, 1 % S) <0,7 (<200, 1 % S) <0,7 (<200, 1 % S) <0,7 (<200, 1 % S) <0,7 Lignite4 <400 <1,7 <400 <1,7 <400 <1,7 <400 <1,7 (<200, 1 % S) <0,8 (<200, 1 % S) <0,8 (<200, 1 % S) <0,8 (<200, 1 % S) <0,8 Olio combustibile pesante4 <400 <1,1 <400 <1,1 <400 <1,1 <400 <1,1 (<200, 1 % S) <0,6 (<200, 1 % S) <0,6 (<200, 1 % S) <0,6 (<200, 1 % S) <0,6
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Note 1 Per i combustibili a forte tenore di zolfo, il grado di desolforazione deve essere adeguato. Ciò può tuttavia dipendere dalla natura dei processi adottati. Applicabilità di detti processi: in generale 95 %. 2 Possibilità d’applicazione limitata per i combustibili a forte tenore di zolfo. 3 Emissioni in mg/m3 (PTN), a secco, 6 % d’ossigeno per i combustibili solidi, 3 % d’ossigeno per i combustibili liquidi. 4 Il fattore di conversione dipende dalle caratteristiche del combustibile, dal volume specifico dei fumi e dal rendimento termico della caldaia (fattori di conversione applicati [m3/kWel, rendimento termico: 36 %]: antracite: 3,50; lignite: 4,2; olio combustibile pesante: 2,80).
5 I costi d’investimento specifici riguardano un campione limitato d’impianti.
6 I costi d’investimento specifici tengono conto della denitrificazione.
La presente tabella è stata compilata per i maggiori impianti di produzione d’elettricità del settore pubblico. Le tecniche di riduzione sono però applicabili anche ad altri settori dove le emissioni di fumi sono comparabili.
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e) Processi di desolforazione dei gas di combustione Questi processi si prefiggono di eliminare l’anidride solforosa già for- matasi; per questo motivo vengono definiti anche come misure secon- darie. Le conoscenze attuali in materia sono tutte basate sull’estrazione dello zolfo per mezzo di processi chimici per via umida, secca o semi- secca e catalitica. Affinché il programma di riduzione delle emissioni di zolfo sia efficace al massimo si dovrebbe, al di là di ogni misura di gestione energetica enumerata nella categoria i) di cui sopra, prevedere una combinazione dei mezzi tecnici elencati nella categoria ii) di cui sopra. In alcuni casi, i mezzi applicati per ridurre le emissioni di zolfo posso- no anche comportare una diminuzione delle emissioni di CO2, di NOX e di altre sostanze inquinanti. Alle centrali elettriche pubbliche, agli impianti misti e agli impianti di riscaldamento urbano vengono applicati i seguenti processi di tratta- mento di gas di combustione: l’assorbimento per via umida alla cal- ce/alla pietra calcare; l’assorbimento a secco per polverizzazione; pro- cesso Wellman Lord; assorbimento di ammoniaca; processi di estrazione combinata degli ossidi di azoto (NOX) e degli ossidi di zolfo (SOX) (carbone attivato ed estrazione catalitica combinata degli NOX e degli SOX). Nell’ambito della produzione di energia, l’assorbimento per via umida alla calce/alla pietra calcare e l’assorbimento a secco per polverizzazio- ne rappresentano rispettivamente l’85 per cento e il 10 per cento della potenza di cui gli impianti di trattamento di gas di combustione già dispongono. Diversi nuovi processi di desolforazione di gas di combustione quali l’epurazione a secco mediante fascio di particelle e il processo Mark 13A sono ancora in via di sperimentazione. L’efficacia delle misure secondarie citate è indicata nella tabella 2. Le cifre provengono dall’esperienza pratica acquisita in un gran numero d’impianti in servizio. La potenza disponibile come pure la gamma delle potenze sono altresì indicate. Nonostante diverse tecniche di ridu- zione di zolfo siano comparabili, le condizioni ideali per gli impianti o il loro insediamento possono indurre a scartare l’uno o l’altro metodo. La tabella 2 indica anche la dimensione abituale dei costi d’investimento a seconda dell’applicazione delle tecniche di riduzione
delle emissioni di zolfo descritte nelle rubriche ii) e), d) ed e). Tuttavia, al momento dell’applicazione di dette tecniche a casi particolari, conviene tenere conto del fatto che i costi d’investimento corrispon- denti alle misure di riduzione delle emissioni dipendono, fra l’altro, dalle tecniche particolari utilizzate, dai sistemi antinquinamento richie- sti, dalle dimensioni degli impianti, dal grado di riduzione richiesto e dai tempi dei cicli di gestione previsti. La tabella si limita dunque ad indicare le dimensioni generali dei costi d’investimento. I costi degli
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investimenti necessari all’adattamento ecologico superano in generale i costi causati dalla costruzione di nuovi impianti.
IV. Tecniche antinquinamento in altri settori 10. Le tecniche antinquinamento (elencate nelle rubriche ii) a)–e) del paragrafo 9 sono applicabili non solo alle centrali elettriche – dove, nella maggior parte dei casi è stata acquisita un’esperienza pluriennale – ma anche a numerosi altri settori dell’industria. 11. L’applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo dipende solo dalle limitazioni pertinenti ad ogni processo nel settore in questione. La tabella 3 indicherà le fonti d’emissione di zolfo importanti e le corrispondenti misure anti- inquinamento. Tabella 3
Fonte Misure antinquinamento
Arrostimento dei solfuri non ferrosi Riduzione catalitica per via umida all’acido solforico Produzione di viscosa Processo a doppio contatto Produzione di acido solforico Processo a doppio contatto, rendimento migliorato Produzione di pasta kraft Diversi dispositivi incorporati
12. Nei settori elencati nella tabella 3, è possibile ricorrere a dispositivi incorporati, e in particolare a modificazioni della materia prima (combinate in caso contrario con un trattamento specifico dei gas di combustione), per ridurre il più efficacemente possibile le emissioni di zolfo.
13. Sono stati segnalati gli esempi seguenti:
a) nelle nuove fabbriche di pasta kraft è possibile ottenere livelli d’emissione inferiori a 1 kg di zolfo per tonnellata di pasta essiccata all’aria9; b) nelle fabbriche di pasta bisolfita è possibile ridurre le emissioni a 1–1,5 kg di zolfo per tonnellata di pasta essiccata all’aria; c) nei processi di arrostimento dei solfuri, sono stati registrati tassi di desolfo- razione dell’80–99 per cento per gli impianti da 10 000 a 200 000 m3/h (a seconda del processo impiegato); d) per impianti di sinterizzazione di minerali di ferro, un’unità di desolforazio- ne di gas di combustione dalla potenza di 320 000 m3/h permette di ridurre almeno di 100 mg SOX/Nm3, a 6 per cento di O2, il tenore di zolfo;
9 È necessario sorvegliare il rapporto zolfo/sodio, per l’eliminazione di zolfo sotto forma di sali neutri e l’aggiunta di composti sodici non solforati.
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e) nei forni a coke si ottengono un tenore inferiore a 400 mg SOX/Nm3, al 6 per cento di O2; f) negli impianti di produzione di acido solforico, il tasso di conversione è superiore al 99 per cento; g) il processo Claus perfezionato permette d’estrarre più del 99 per cento di zolfo.
V. Sottoprodotti ed effetti secondari 14. L’aumento degli sforzi intrapresi dai Paesi della CEE per ridurre le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse avviene in concomitanza con un aumento proporzio- nale della quantità di sottoprodotti. 15. Conviene mantenere le tecniche da cui si ottengono sottoprodotti utilizzabili. Andrebbero inoltre conservate le tecniche che, nella misura del possibile, permetto- no di aumentare il rendimento termico e di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Benché la maggioranza dei sottoprodotti siano utilizzabili o riciclabili – gesso, sali di ammoniaca, acido solforico, zolfo, ecc. – vi sono fattori quali la situa- zione del mercato e le norme di qualità di cui si deve tenere conto. Riutilizzare sottoprodotti della combustione a letto fluido e l’assorbimento a secco per polveriz- zazione richiede ulteriori progressi in questo settore, dato che in diversi Paesi le possibilità di smaltimento dei rifiuti sono limitate dalla capacità delle discariche e dai criteri applicabili in materia. 16. Gli effetti secondari o gli inconvenienti, enumerati più sotto, non impediscono l’applicazione di determinate tecniche o metodi; occorre nondimeno prenderli in considerazione quando diverse misure di riduzione di zolfo sono possibili: a) dispendio di energia per il trattamento dei gas; b) corrosione dovuta alla formazione di acido solforico per reazione degli ossi- di di zolfo al vapore acqueo; c) incremento dell’impiego di acqua e necessità di trattare le acque di rifiuto; d) impiego di reagenti; e) necessità di eliminare i rifiuti solidi.
VI. Controllo e comunicazione 17. Le misure adottate dai Paesi per attuare le loro strategie e politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico comprendono leggi e regolamentazioni, strumenti economici d’incitamento o di dissuasione, nonché esigenze tecniche (necessità di utilizzare la migliore tecnica disponibile). 18. In generale, le norme sono stabilite, per fonte di emissione, in funzione della grandezza dell’impianto, del modo di funzionamento, della tecnologia di combu- stione, del tipo di combustibile e dell’età dell’impianto. Un’altra soluzione da pren- dere in considerazione consiste nel fissare un obiettivo di riduzione globale delle
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emissioni di zolfo per un gruppo di fonti e nel permettere di scegliere il settore d’intervento adeguato per raggiungere tale obiettivo (principio della bolla). 19. Per limitare le emissioni di zolfo ai livelli stabiliti dalla legislazione nazionale occorre approntare un sistema permanente di controllo e di comunicazione dei dati alle autorità di sorveglianza.
20. Si dispone attualmente di numerosi sistemi di controllo basati su metodi di
misurazione continua o discontinua. Tuttavia le norme di qualità variano. Le misu- razioni devono essere effettuate da istituti qualificati che impiegano sistemi di misu- razione e di sorveglianza. A tal fine, un sistema di certificazione è atto a fornire la migliore garanzia.
21. Con i moderni sistemi di controllo automatico e il materiale di comando, la
comunicazione dei dati non pone problemi. La loro raccolta in vista di un’utilizzazione ulteriore avviene secondo le tecniche attuali. Tuttavia, i dati da comunicare alle autorità competenti variano da un caso all’altro. Per migliorare la possibilità di paragonare le serie, occorre armonizzare le regolamentazioni. L’armonizzazione è parimenti auspicabile per assicurare la qualità dei sistemi di misurazione e di controllo. Tale necessità deve essere presa in considerazione quan- do si paragonano fra loro dei dati. 22. Per evitare le disparità e le discordanze, è necessario definire con precisione gli elementi e i parametri essenziali, segnatamente i seguenti: a) le norme devono essere espresse in ppmv, mg/Nm3, g/GJ, kg/h o kg/tonnellata di prodotto. La maggior parte di tali unità dev’essere calcolata e specificata per la temperatura del gas, l’umidità, la pressione, il tenore di ossigeno o il valore dell’apporto termico; b) è necessario definire il periodo, espresso in ore, mesi o anni, in rapporto al quale i valori medi delle norme devono essere stabiliti; c) occorre definire i tempi di arresto e le corrispondenti regole di sicurezza concernenti la messa in derivazione dei sistemi di sorveglianza o l’arresto dell’impianto; d) occorre altresì definire i metodi da applicare per completare dati mancanti o andati persi, in seguito a un guasto del materiale; e) è necessario definire la serie di parametri da misurare. A seconda del tipo di processo industriale, le informazioni desiderate possono variare, per cui occorre situare il punto di misurazione nel sistema.
23. Occorre garantire la qualità delle misurazioni.
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Allegato V
Valori limite d’emissione e di tenore di zolfo A. Valori limite di emissione per le grandi fonti fisse1
i ii iii (MWth) Valore limite Tasso di desolforazione d’emissione (%)
1. Combustibili solidi 50–100 2000
(sulla base del 6 % di ossigeno nei gas 100–500 2000–400 40 (per 100–167 MWth di combustione) (diminuzione lineare) 40–90 (aumento lineare per 167–500 MWth)
2. Combustibili liquidi 50–300 1700
(sulla base del 3 % di ossigeno nei gas 300–500 1700–400 90 di combustione) (diminuzione lineare)
3. Combustibili gassosi
(sulla base del 3 % di ossigeno nei gas di combustione)
Combustibili gassosi in generale 35
Gas liquefatti 5
Gas a debole potenza termica 800 (gassificazione dei residui di raffinazione, gas di cokerie, gas di altiforni)
B. Gasoli
Tenore di zolfo (%)
Carburante diesel per autoveicoli 0,05 Altri tipi 0,2
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Note 1 A titolo indicativo, per un impianto dotato di un dispositivo che utilizza simultaneamente almeno due tipi di combustibile, le autorità competenti fissano valori limite d’emissione tenendo conto dei valori limite della colonna ii) applicabili a ciascun combustibile particolare, dell’apporto termico di ciascun combustibile e, per le raffinerie, delle pertinenti caratteristiche specifiche dell’impianto. Per le raffinerie, tale valore limite combinato non deve in nessun caso superare 1700 mg SO2/Nm3. I valori limite non si applicano agli impianti seguenti: – gli impianti i cui prodotti di combustione servono direttamente al riscaldamento, all’essiccazione o a qualsiasi altro trattamento di oggetti o di materiali, per esempio i forni per il riscaldamento, i forni per il trattamento termico; – gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi apparecchio industriale concepito per purificare mediante combustione i gas di scarico, che non è esercitato come impianto di combustione indipendente; – gli impianti per la rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; – gli impianti per la conversione di solfuro di idrogeno in zolfo; – i reattori dell’industria chimica; – i forni di cokificazione; – i rigeneratori di altoforno (cowpers); – gli impianti d’incenerimento dei rifiuti; – gli impianti a motori diesel, a motori a benzina o a gas, oppure ancora a turbine a gas, qualunque sia il combustibile utilizzato. Quando una Parte, in seguito all’elevato tenore di zolfo dei combustibili solidi o liquidi di origine locale, non può rispettare i valori limite di emissione fissati nella colonna ii), può applicare i tassi di desolforazione indicati nella colonna iii) o un valore limite massimo di 800 mg SO2/Nm3 (anche se, di preferenza, non dovrebbe superare 650 mg SO2/Nm3). La Parte segnala allora il fatto al Comitato di applicazione durante l’anno civile in cui esso ha luogo. Quando due o più impianti nuovi sono costruiti in modo tale che, tenuto conto dei fattori tecnici ed economici, i loro gas di scarico possono, secondo il parere delle autorità competenti, essere evacuati attraverso un camino comune, l’insieme formato da detti due impianti dev’essere considerato come un’unità unica. 2 mg SO2/Nm3 alle condizioni di riferimento: temperatura 273° K, pressione 101,3 kPa, dopo correzione per tenere conto del tenore di vapore acqueo.
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Campo di applicazione il 4 agosto 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Austria* 27 agosto 1998 25 novembre 1998 Belgio* 8 novembre 2000 6 febbraio 2001 Canada 8 luglio 1997 5 agosto 1998 Comunità europea (CE/UE/CEE)* 24 aprile 1998 5 agosto 1998 Croazia 27 aprile 1999 26 luglio 1999 Danimarca* 25 agosto 1997 5 agosto 1998 Finlandia 8 giugno 1998 6 settembre 1998 Francia 12 giugno 1997 5 agosto 1998 Germania 3 giugno 1998 1° settembre 1998 Grecia 24 febbraio 1998 5 agosto 1998 Irlanda 4 settembre 1998 3 dicembre 1998 Italia 14 settembre 1998 13 dicembre 1998 Liechtenstein 27 agosto 1997 5 agosto 1998 Lussemburgo 14 giugno 1996 5 agosto 1998 Monaco 9 aprile 2002 B 8 luglio 2002 Norvegia 3 luglio 1995 5 agosto 1998 Paesi Bassi* 30 maggio 1995 5.agosto 1998 Regno Unito 17 dicembre 1996 5 agosto 1998 Jersey 17 dicembre 1996 5 agosto 1998 Repubblica Ceca 19 giugno 1997 5 agosto 1998 Slovacchia 1° aprile 1998 5 agosto 1998 Slovenia 7 maggio 1998 5 agosto 1998 Spagna 7 agosto 1997 5 agosto 1998 Svezia 19 luglio 1995 5 agosto 1998 Svizzera 23 gennaio 1998 5 agosto 1998 Ungheria 11 marzo 2002 9 giugno 2002 * Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese si possono consultare sul sito Internet delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ o richiedere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
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