AS 2003 3683
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 10 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. b
2 Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa:
b. le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare;
Art. 22 cpv. 2 2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre.
Art. 29 cpv. 2 2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.