AS 2003 4855
Ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile
Ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile (Ordinanza sulla delega, ODSC)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 19961 sulla delega è modificata come segue:
Art. 3 lett. a, c–e L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti: a. abrogata c. abrogata d. abrogata e. decisioni in merito allo svolgimento di corsi d’introduzione dell’organo d’esecuzione e di corsi di formazione concernenti gli impieghi specifici non- ché in merito all’obbligatorietà dei programmi d’insegnamento;
Art. 4 cpv. 2, art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 3 Abrogati
Art. 12 Composizione delle vertenze A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia decide in merito alle vertenze fra i contraenti. La decisione è impugnabile presso la Commis- sione di ricorso.
II La presenta modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 824.091
2003-2090 4855
Delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile RU 2003