AS 2003 4943
Ordinanza sulla valorizzazione della lana di pecora indigena
Ordinanza sulla valorizzazione della lana di pecora indigena
del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Sussidi per la valorizzazione della lana di pecora indigena 1 Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati sussidi per la raccolta, la cernita, la pressatura, l’immagazzinamento e la commercializzazione della lana prodotta in Svizzera.
2 I sussidi sono versati soltanto a organizzazioni che:
a. sono concepite quali organizzazioni di mutua assistenza e si compongono di allevatori di pecore e valorizzatori; b. hanno personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. lavorano in Svizzera, in modo conforme alle regole dell’arte, la lana ritirata.
3 Determinante per il calcolo del sussidio è la quantità di lana valorizzata.
Art. 2 Progetti innovativi di valorizzazione della lana Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati sussidi di durata limitata a progetti innovativi che prevedono una valorizzazione ecologica della lana in Sviz- zera.
Art. 3 Domande Le domande di sussidio devono essere presentate all’Ufficio federale dell’agricol- tura. I sussidi sono stabiliti in un accordo di prestazioni.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 916.361 1 RS 910.1
2003-1412 4943
Ordinanza sulla valorizzazione della lana di pecora indigena RU 2003