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AS 2003 5267

Ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile

Ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile

del 5 dicembre 2003

il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile (LSC), ordina:

Sezione 1: Presentazione ed effetti della domanda

Art. 1 Presentazione della domanda per via informatica (art. 16a cpv. 1 LSC)

1 Ilrichiedente può presentare una domanda d’ammissione per via informatica.

Conferma la presentazione della domanda mediante una dichiarazione originale corredata della sua firma manoscritta.

2 Perstabilire il momento della presentazione della domanda è determinante la

consegna di questa dichiarazione a un ufficio postale.

Art. 2 Effetti della domanda sugli obblighi fuori servizio (art. 17 cpv. 1 LSC)

La presentazione della domanda dispensa il richiedente dal tiro obbligatorio e dall’obbligo di presentarsi alle ispezioni fin tanto che sulla sua domanda sia stata presa una decisione passata in giudicato.

Art. 3 Domande degli Svizzeri all’estero (art. 17 cpv. 2 LSC) 1 Gli Svizzeri all’estero che sono chiamati a prestare servizio attivo non sono sotto- posti all’obbligo di entrare in servizio se hanno presentato la loro domanda prima dell’entrata in servizio. 2 L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) e la commissione d’ammissione esaminano prioritariamente le domande presentate dopo l’entrata in servizio.

RS 824.016 1 RS 824.0

2003-1918 5267

Procedura d’ammissione al servizio civile. O RU 2003

Art. 4 Domande di persone la cui domanda di servizio militare non armato è stata respinta (art. 17 cpv. 2 LSC)

Le persone le cui domande di servizio militare non armato sono state respinte con decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del prossimo periodo di servi- zio militare non devono entrare in servizio se presentano la loro domanda d’ammis- sione al servizio civile prima dell’entrata in servizio.

Sezione 2: Trattazione della domanda e audizione

Art. 5 Domande di persone che hanno rifiutato il reclutamento (art. 16 cpv. 1 LSC)

1 L’organo d’esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare

l’idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d’ammissione al servizio civile ed è oggetto di un procedimento penale per obiezione di coscienza poiché non si è presentato al reclutamento. 2 Le disposizioni dell’ordinanza del 9 settembre 19982 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS) si appli- cano per analogia all’esame medico.

Art. 6 Domande in rapporto con lunghi periodi di servizio militare (art. 17 cpv. 2 LSC)

L’organo d’esecuzione e la commissione d’ammissione esaminano prioritariamente le domande presentate durante un periodo di servizio militare di almeno quattro settimane.

Art. 7 Audizione dei reclutandi (art. 16 cpv. 1 LSC)

1 Le autorità militari competenti e l’organo d’esecuzione provvedono affinché i

reclutandi che hanno presentato una domanda d’ammissione siano ascoltati nel quadro del reclutamento.

2 Non sono ascoltati durante il reclutamento i richiedenti:

a. la cui domanda arriva solo due giorni feriali prima del reclutamento; b. la cui domanda è stata presentata durante il reclutamento.

2 RS 511.12

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Procedura d’ammissione al servizio civile. O RU 2003

Art. 8 Audizioni personali (art. 18a cpv. 1 LSC)

1 L’organo d’esecuzione convoca il richiedente a un’audizione personale.

2 L’audizione personale da parte della commissione d’ammissione, le deliberazioni di quest’ultima e la sua decisione non sono pubbliche.

3 Le dichiarazioni del richiedente sono registrate in un verbale d’audizione.

Art. 9 Spese relative all’annullamento di un’audizione (art. 18d cpv. 3 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può addossare al richiedente le spese risultanti dall’annulla- mento di un’audizione fino a un importo di 600 franchi. 2 L’organo d’esecuzione fissa l’importo, tenendo conto del grado di responsabilità del richiedente nell’impedimento e se quest’ultimo ha comunicato immediatamente le ragioni dell’impedimento all’organo d’esecuzione. 3 L’organo d’esecuzione non addossa alcuna spesa qualora il richiedente reclutando non si è presentato al reclutamento.

Art. 10 Entrata in materia sulle domande di riesame (art. 18 cpv. 5 LSC)

La decisione d’entrata in materia su una domanda di riesame è di competenza: a. della commissione d’ammissione se essa ha pronunciato sulla domanda pre- cedente; b. altrimenti, dell’organo d’esecuzione.

Sezione 3: Decisione

Art. 11 Notificazione della decisione (art. 18c LSC)

1 La commissione d’ammissione comunica oralmente la sua decisione al richiedente

il giorno dell’audizione e gli consegna il dispositivo di decisione. 2 Notifica la decisione motivata per scritto nei giorni seguenti. Il termine di ricorso inizia a decorrere dalla data di questa notifica. 3 La commissione d’ammissione notifica la sua decisione più tardi, se l’idoneità al servizio militare del richiedente deve essere riesaminata.

Art. 12 Ammissione durante un periodo di servizio militare (art. 18c LSC)

Il richiedente che riceve il dispositivo di decisione concernente l’ammissione al servizio civile durante un periodo di servizio militare, viene liberato dal servizio il giorno stesso.

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Procedura d’ammissione al servizio civile. O RU 2003

Art. 13 Calcolo della durata del servizio civile ordinario (art. 8 cpv. 1 LSC) 1 Per calcolare la durata del servizio civile ordinario la commissione d’ammissione riprende i dati del sistema di gestione del personale dell’esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora adempiuti ai sensi della legislazione militare. 2 A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.

3 Nel calcolo della durata del servizio civile ordinario si tiene conto in modo propor- zionale di tutte le modifiche della durata totale dei servizi d’istruzione prevista dalla legislazione militare. 4 Per il calcolo della durata del servizio civile ordinario di ex ufficiali specializzati, la durata totale dei servizi d’istruzione prevista dalla legislazione militare non ancora adempiuti è moltiplicata con i fattori seguenti: a. meno di 160 giorni di servizio militare prestati: 1,5; b. da 160 a 189 giorni di servizio militare prestati: 1,4; c. da 190 a 219 giorni di servizio militare prestati: 1,3; d. da 220 a 249 giorni di servizio militare prestati: 1,2; e. da 250 o più giorni di servizio militare prestati: 1,1. 5 Per le persone soggette al servizio civile, ex sottufficiali superiori o ex ufficiali, che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l’ottenimento del loro grado, la durata del servizio civile equivale a 1,2 volte la durata totale dei servizi d’istruzione che non sono ancora stati adempiuti secondo la legislazione militare.

Art. 14 Firme apposte da macchine La commissione d’ammissione può firmare le sue decisioni e le sue prese di posi- zione con firme apposte da macchine.

Art. 15 Diritto di ricorso del Dipartimento (art. 64 cpv. 1bis e 80a cpv. 4 LSC)

1 Il Dipartimento può richiedere informazioni e documenti presso la commissione

d’ammissione e presso l’organo d’esecuzione. 2 Per valutare l’opportunità di interporre ricorso, il Dipartimento ha accesso a tutti gli atti della procedura d’ammissione.

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Procedura d’ammissione al servizio civile. O RU 2003

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Procedura d’ammissione al servizio civile. O RU 2003

Allegato

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1° dicembre 19993 sul casellario giudiziale

informatizzato

Art. 2 lett. l Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: l. esame delle condizioni d’ammissione e d’esclusione nel quadro della legge federale del 6 ottobre 19954 sul servizio civile sostitutivo.

Art. 3 cpv. 3 lett. j

3 Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per

l’adempimento dei loro compiti legali: j. l’organo d’esecuzione del servizio civile.

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

2. Ordinanza dell’11 settembre 19965 sul servizio civile sostitutivo

Capitolo 5 (art. 23–28) Abrogato

3 RS 331 4 RS 824.0 5 RS 824.01

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Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2003

Allegato (art. 17 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati memorizzati nel casellario A = Consultazione E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione)

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

UFG- UFP- IMES- GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS CG IP NAZ

1. Dati personali

Numero d’identità (numero A A A A A A A A A A A A A A A A sistematico progressivo) Cognome, cognome di nascita, E A A E A A A A A A A E A E A A nome Luogo, Paese e data di nascita E A A E A A A A A A A E A E A A Sesso E A A E A A A A A A A E A E A A Luogo d’origine, nazionalità E A A E A A A A A A A E A E A A Genitori E A A E A A A A A A A E A E A A Stato civile, coniuge E A A E A A A A A A A E A E A A Indirizzo, domicilio sconosciuto, E A A E A A A A A A A E A E A A senza fissa dimora Menzione di un’eventuale A A A A A A A A A A A A A A A A sentenza Menzione di un’eventuale A A A A A A A A – A – A A A – – procedimento penale pendente Menzione di un’eventuale E – – – – – – – – – – – – – – – annotazione di trattamento

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Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2003

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

UFG- UFP- IMES- GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS CG IP NAZ

Menzione di un’eventuale A A A A A A – A A A – A A A A – domanda pendente al casellario giudiziale straniero Statuto soggiorno dello straniero E A A A A A – A A A – E A E A – Data di mutazione A A A A A A A A A A A A A A A A

2. Dati personali falsi

Cognome, nome E A A E A A A A A A A E E E A A Data di nascita E A A E A A A A A A A E E E A A

3. Richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario nell’ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera Numero d’identità A A – A A A A A – – – A A A – – Data dell’informazione A A – E A A A A – – – E A E – – Autorità richiedente A A – E A A A A – – – E A E – – Numero di riferimento A A – E A A A A – – – E A E – – Imputazione A A – E A A A A – – – E A E – –

4. Condanne

Numero sentenza (numero A A A A A A A A A A A A A A A A sistematico progressivo) Data sentenza, notifica, autorità E A A E A A A A A A A E A E A A giudicante Data sentenza di prima istanza, E A A E A A A A A A A E A E A A autorità di prima istanza Numero di riferimento E A A E A A A A A A A E A E A A

5274

Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2003

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

UFG- UFP- IMES- GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS CG IP NAZ

Cantone d’esecuzione E A A E A A A A A A A A A A A A In presenza, in contumacia, E A A E A A A A A A A E A E A A decreto d’accusa Sentenza iniziale, complementa- E A A E A A A A A A A E A E A A re, parzialmente complementare Tipo e forma del reato E A A E A A A A A A A E A E A A Tasso alcolemico E – – E – – – – – – – E – E – – Data della perpetrazione E A A E A A A A A A A E A E A A (data o periodo) Tipo, durata pena principale E A A E A A A A A A A E A E A A Ammontare e valuta delle multe E A A E A A A A A A A E A E A A Durata del periodo di prova E A A E A A A A A A A E A E A A Misura E A A E A A A A A A A E A E A A Durata del carcere preventivo E A A E A A A A A A A E A E A A Menzione di eventuali norme di E A A E A A A A A A A E A E A A condotta Tipo e durata della pena accesso- E A A E A A A A A A A E A E A A ria, con o senza sospensione condizionale Regole relative alla misura della E A A E A A A A A A A E A E A A pena

5. Decisioni successive

Numero decisione (numero A A A A A A A A A A A A A A A A sistematico progressivo) Data della decisione, della E A A E A A A A A A A E E E A A notifica

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Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2003

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

UFG- UFP- IMES- GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS CG IP NAZ

Autorità giudicante E A A E A A A A A A A E E E A A Tipo di decisione E A A E A A A A A A A E E E A A Data della liberazione E A A E A A A A A A A E E E A A Pena eseguita, non eseguita E A A E A A A A A A A E E E A A Espulsione giudiziaria eseguita, E A A E A A A A A A A E E E A A non eseguita Misura E A A E A A A A A A A E E E A A Durata del periodo di prova, del E A A E A A A A A A A E E E A A patronato Menzione di eventuali norme di E A A E A A A A A A A E E E A A condotta Durata computata E A A E A A A A A A A E E E A A Grazia E A A E A A A A A A A A A E A A Pena successiva secondo E A A E A A A A A A A E E E A A l’articolo 100ter CP

6. Richiesta di casellario giudiziale straniero

Motivo della richiesta E A A E A A – E E A – E E E E – Menzione di un’eventuale E A A E A A – E E A – E E E E – detenzione Autorità richiedente, data E A A E A A – E E A – E E E E – Autorità straniera richiesta E A A E A A – E E A – E E E E –

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Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2003

Abbreviazioni: DPIO Divisione della protezione delle informazioni e delle opere / controllo di sicurezza personale MPC Ministero pubblico della Confederazione UFP-IP Ufficio federale di polizia - Interpol UFR Ufficio federale dei rifugiati UFG-CG Ufficio federale di giustizia – Casellario giudiziale POLFED Polizia federale PS Polizia cantonale degli stranieri IMES Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione IMES-NAZ Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione - Nazionalità SCC Servizio di coordinamento cantonale GM Giustizia militare GP Autorità cantonali di giustizia penale EP Autorità cantonali preposte all’esecuzione penale UCS Uffici cantonali di circolazione stradale GrPE Gruppo del personale dell’esercito OESC Organo d’esecuzione del servizio civile

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Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2003

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