AS 2003 529
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero
del 26 febbraio 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane, ordina:
Art. 1 Modifica della tariffa doganale Le voci di tariffa e i testi dell’allegato 1 (Parte 1a) alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono modificati come segue: La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:
Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
1702.
9022 – – – zucchero di barbabietola o di canna, caramellato 61.—
9023 – – – malto-destrina 61.—
9024 – – – maltosio chimicamente puro 61.—
9028 – – – altri 61.—
La voce di tariffa 1702.9032 riceve il nuovo tenore seguente:
Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
1702.
9032 – – – – sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e 39.—
di zucchero invertito, non caramellato
1 RS 632.10
2003-0327 529
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata RU 2003
La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:
Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
1702.
9033 – – – – sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, 39.—
caramellato
9034 – – – – altri sciroppi di zucchero, caramellati; 39.—
caramello (colorante)
9038 – – – – altri 39.—
Art. 2 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.
26 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata RU 2003
Allegato (art. 2)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 6 luglio 19832 concernente la costituzione di
scorte obbligatorie di zucchero
Art. 1 cpv. 1 Voci di tariffa 1702 ex 3032, ex 3042, ex 4019, ex 4029 Abrogate
Le voci di tariffa 1702 ex 9029 ed ex 9039 sono sostituite con 1702.9022 e 9033:
Voce di tariffa Designazione della merce
1702.
9022 – zucchero di barbabietola o di canna, caramellato
9033 – sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato
La voce di tariffa 1702.9032 riceve il nuovo tenore seguente:
Voce di tariffa Designazione della merce
1702.
9032 – sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito,
non caramellato
2. Ordinanza del 4 novembre 19873 sulla tara
Allegato Sostituire le seguenti voci di tariffa – 1702.9011/9029 con 1702.9011/9028 – 1702.9032/9039 con 1702.9032/9038
2 RS 531.215.11 3 RS 632.13
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata RU 2003
3. Ordinanza del 27 giugno 19954 sulle aliquote di dazio
per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)
Allegato 2 – La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024 – La nota 115 è abrogata
4. Ordinanza dell’8 marzo 20025 sul libero scambio
Allegato 1 La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024:
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
per gli Stati CE per gli Stati AELS
applicabile tariffa normale applicabile tariffa normale meno meno
1702. 9024 esente esente
5. Ordinanza del 29 gennaio 19976 sulle preferenze tariffali
Allegato 1 La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi
applicabile Tariffa normale meno
1702. 9022 esente
9023 esente
9024 esente
9028 esente
4 RS 632.319 5 RS 632.421.0 6 RS 632.911
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La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi
applicabile Tariffa normale meno
1702. 9033 PMP esenti
9034 PMP esenti
9038 PMP esenti
6. Ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle importazioni agricole (OIAgr)
Art. 35a Disposizioni transitorie della modifica del 26 febbraio 2003 1 Su richiesta, per gli sdoganamenti tra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 sono rimborsati gratuitamente e senza interesse: a. per merci della voce di tariffa 1702.9029, fr. 7.— per 100 kg lordi; b. per merci della voce di tariffa 1702.9039, fr. 4.80 per 100 kg lordi. 2 Sono esclusi dal rimborso gli zuccheri caramellati di barbabietola o di canna della voce di tariffa 1702.9029 e gli sciroppi di zuccheri di barbabietola e di canna cara- mellati della voce di tariffa 1702.9039. 3 Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 31 dicembre 2003 per scritto e corredate degli originali dei documenti doganali, all’Ispettorato delle dogane, casella postale 730, 3900 Briga. Le richieste presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.
Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero Le voci di tariffa 1702.3032, 3042, 4019 e 4029 sono modificate come segue:
Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi fr.
1702. 3032 61.— PGI non necessario
3042 39.— PGI non necessario
4019 61.— PGI non necessario
4029 39.— PGI non necessario
7 RS 916.01
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La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:
Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi fr.
1702. 9022 25.70
9023 18.70 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario
La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:
Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi fr.
1702. 9033 14.80