AS 2004 1035
Ordinanza dell'UFV (2/04) concernente misure provvisoire al confine per la lotta contro la peste aviaria
Ordinanza dell’UFV (2/04) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
del 16 febbraio 2004
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Divieto di importazione e di transito Sono vietati l’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti da Indonesia, Giappone, Cambo- gia, Laos, Pakistan, dalla Repubblica di Corea, Tailandia, Vietnam, dalla Repubblica popolare cinese, dalle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, dal territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese). Per prodotti animali si intendono la carne, i prodotti a base di carne, gli alimenti per animali, le uova e i rifiuti di origine animale quali piume ed escrementi non trasformati. Questo divieto si applica alle merci commerciali e alle merci ad uso privato, com- prese quelle che i viaggiatori portano con sé.
Art. 2 Deroghe L’Ufficio federale di veterinaria può autorizzare l’importazione e il transito di vola- tili e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di ali- menti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispet- to di determinate condizioni di sicurezza.
Art. 3 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza dell’Ufficio federale di veterinaria (1/04) del 30 gennaio 20043 concer- nente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.
RS 916.443.40 3 RU 2004 751
2004-0299 1035
Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria RU 2004
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2004.
16 febbraio 2004 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss