Lexipedia

AS 2004 1265

Ordinanza sulle bandite federali

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica del 18 febbraio 2004

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali è modificata come segue:

Art. 3 Modifiche lievi D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modi- fiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi: a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della super- ficie dell’oggetto; b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superfi- cie dell’oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova al- meno equivalente; c. le misure adottate per la regolazione degli effettivi appartenenti a specie cac- ciabili.

Appendice 1 Bandite federali

22. Pez Vial/Greina GR

Appendice 2 Bandite federali Inventario federale delle bandite federali2

1 RS 922.31 2 L’inventario non viene pubblicato nella RU. Ciò vale anche per le modifiche presenti. Il testo può essere richiesto separatamente presso l’UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-2433 1265

Bandite federali RU 2004

Oggetto n. 1: Augstmatthorn BE Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 16: Säntis AI/AR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 17: Bernina-Albris GR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda. Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all’interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell’oggetto.

Oggetto n. 18: Beverin GR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda. Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all’interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell’oggetto.

Oggetto n. 19: Campasc GR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 20: Piz Ela GR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 21: Trescolmen GR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 22: Pez Vial/Greina GR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda. Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all’interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell’oggetto.

1266

Bandite federali RU 2004

Oggetto n. 26: Hochmatt-Motélon FR Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 27: Creux-du-Van NE Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 30: Le Noirmont VD Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda. Nuova suddivisione delle zone protette parzialmente o integralmente all’interno del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella scheda dell’oggetto.

Oggetto n. 34: Wilerhorn VS Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 35: Bietschhorn VS Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 37: Val Ferret/Combe de l’A VS Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

Oggetto n. 40: Turmanntal VS Il perimetro dell’oggetto conformemente alla nuova rappresentazione cartografica nella relativa scheda.

1267

Bandite federali RU 2004

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 21 gennaio 19913 sulle riserve d’importanza internazionale e nazio- nale d’uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

Art. 3 Modifiche minime D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modi- fiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi: a. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superfi- cie dell’oggetto; b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della super- ficie dell’oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.

III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.

18 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 922.32

1268