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AS 2004 1395

Ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese

Ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese

Modifica del 12 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 giugno 19961 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese è modificata come segue:

Art. 7 Abrogato

Art. 8 Determinazione dei valori limite in caso di partecipazione di banche e altri intermediari finanziari 1I proventi lordi comprendono tutti i proventi conseguiti nel corso dell’ultimo esercizio con l’attività ordinaria conformemente alle disposizioni della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche e le casse di risparmio e alle sue prescrizioni esecutive, inclusi: a. i proventi per interessi e sconti; b. i proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazio- ne; c. i proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari; d. i proventi per commissioni su operazioni di credito; e. i proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investi- mento; f. i proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio; g. il risultato da operazioni di negoziazione; h. il risultato da alienazioni di investimenti finanziari; i. i proventi da partecipazioni; j. il risultato da immobili; e k. gli altri proventi ordinari.