AS 2004 1795
Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito
Correzione
Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)
Modifica del 22 ottobre 2003 (RS 510.301; RU 2003 4007)
Art. 40 cpv. 1 lett. d
Invece di:
1 Nel servizio pratico il supplemento di soldo ammonta, al giorno, a:
a. 40 franchi per i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furie- ri e gli aiutanti sottufficiali; b. 50 franchi per i tenenti; c. 80 franchi per i primitenenti in qualità di comandanti d’unità o di aiuti di comando a livello di battaglione/gruppo; d. 80 franchi per i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali in qualità di aiuti di comando a livello di battaglione/gruppo/squadriglia; e. 100 franchi per i comandanti di battaglione, i loro sostituti e i capi dell’impiego.
Leggasi:
1 Nel servizio pratico il supplemento di soldo ammonta, al giorno, a:
a. 40 franchi per i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furie- ri e gli aiutanti sottufficiali; b. 50 franchi per i tenenti; c. 80 franchi per i primitenenti in qualità di comandanti d’unità o di aiuti di comando a livello di battaglione/gruppo; d. 80 franchi per i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali in qualità di aiuti di comando a livello di battaglione/gruppo/squadra; e. 100 franchi per i comandanti di battaglione, i loro sostituti e i capi dell’impiego.
6. aprile 2004 Cancelleria federale
2004-0571 1795
Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito. Correzione RU 2004