AS 2004 2007
Protocollo n<sup>o</sup> 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Protocollo no 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
RS 0.101.07; RU 1988 1598
Campo di applicazione del protocollo il 30 ottobre 20031, complemento
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albaniaa 2 ottobre 1996 1° gennaio 1997 Armenia 26 aprile 2002 1° luglio 2002 Austria* a 14 maggio 1986 1° novembre 1988 Azerbaigian* 15 aprile 2002 1° luglio 2002 Bosnia Erzegovina 12 luglio 2002 1° ottobre 2002 Bulgaria 4 novembre 2000 1° febbraio 2001 Cipro 15 settembre 2000 1° dicembre 2000 Croaziaa 5 novembre 1997 1° febbraio 1998 Danimarca* a 18 agosto 1988 1° novembre 1988 Isole Faeröer* a 2 settembre 1994 2 settembre 1994 Estoniaa 16 aprile 1996 1° luglio 1996 Francia* a 17 febbraio 1986 1° novembre 1988 Georgia 13 aprile 2000 1° luglio 2000 Grecia 29 ottobre 1987 1° novembre 1988 Irlanda 3 agosto 2001 1° novembre 2001 Islandaa 22 maggio 1987 1° novembre 1988 Italia* a 7 novembre 1991 1° febbraio 1992 Lettoniaa 27 giugno 1997 1° settembre 1997 Lituaniaa 20 giugno 1995 1° settembre 1995 Lussemburgo* a 19 aprile 1989 1° luglio 1989 Macedoniaa 10 aprile 1997 1° luglio 1997 Malta 15 gennaio 2003 1° aprile 2003 Moldaviaa 12 settembre 1997 1° dicembre 1997 Norvegiaa 25 ottobre 1988 1° gennaio 1989 Polonia 4 dicembre 2002 1° marzo 2003 Repubblica Cecab 18 marzo 1992 1° gennaio 1993 Romaniaa 20 giugno 1994 1° settembre 1994 Russiaa 5 maggio 1998 1° agosto 1998 San Marino* a 22 marzo 1989 1° giugno 1989 Slovacchiab 18 marzo 1992 1° gennaio 1993 Sloveniaa 28 giugno 1994 1° settembre 1994 Svezia* a 8 novembre 1985 1° novembre 1988 Svizzera* a 24 febbraio 1988 1° novembre 1988
1 Completa e sostituisce quelli in RU 1988 1602, 1990 270, 1991 793 e 1993 2990.
2003-2323 2007
Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Protocollo no 7 RU 2004
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Ucrainaa 11 settembre 1997 1° dicembre 1997 Ungheriaa 5 novembre 1992 1° febbraio 1993 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso. a Questo Stato estende agli art. 1 a 5 del Prot. no 7 il riconoscimento del diritto di domanda individuale e della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 34 e 46 della Conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – RS 0.101) fino all’entrata in vigore del Prot. no 11 (RS 0.101.09) il 1° novembre 1998. b 18. 3.1992: Data di deposito dello strumento di ratifica della Repubblica federativa Ceca e Slovacca.
Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Svizzera2 Riserva relativa all’articolo 1: Qualora l’espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull’artico- lo 70 della Costituzione federale3 per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati al capoverso 1 neppure dopo l’esecuzione dell’espulsione. Riserva relativa all’articolo 5: Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice civile svizzero del 5 ottobre 19844, le disposizioni dell’articolo 5 del Protocollo addizionale no 7 saran- no applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CC5 e 8a tit. fin. CC) e, d’altro lato, di quelle concer- nenti l’acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CC e 8b tit. fin. CC). Inoltre sono riservate talune disposizioni del diritto transitorio relative al
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 marzo 1987 (RU 1988 1596).
3 RS 101 4 RU 1986 122 5 RS 210