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AS 2004 4249

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 1° settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. b–d Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: b. per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo; c. per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo; d. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005: del 2,5 per cento al minimo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

1° settembre 2004 Il nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.441.1

2004-1639 4249

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2004