AS 2004 445
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Modifica del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20021, decreta:
I La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:
Art. 2a Agenzia nazionale La Confederazione può istituire un’agenzia nazionale incaricata di curare la parteci- pazione svizzera ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, for- mazione professionale e gioventù.
Art. 3 Provvedimenti
1 La Confederazione può:
a. erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù; b. finanziare misure collaterali per l’attuazione della partecipazione di cui alla lettera a; c. concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei. 2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la proce- dura.
Art. 5 cpv. 4 4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.