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AS 2004 455

Legge federale sulle bevande distillate

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031, decreta:

I La legge del 21 giugno 19322 sull’alcool è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 32bis della Costituzione federale3; …

Art.23bis cpv. 2bis 2bis L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrisponden- te e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri conteni- tori.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann