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AS 2004 5073

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)

Modifica del 27 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:

Art. 7 lett. b–l Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative: b. revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre (art. 30 OAC); c. revoca della licenza di condurre in prova con proroga del periodo di prova d. annullamento della licenza di condurre in prova (art. 15a cpv. 4 LCStr); e. divieto di circolare (art. 19 cpv. 2–4 e 21 LCStr e art. 36 OAC); f. divieto di far uso di licenze di condurre straniere (art. 45 OAC); g. ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr); h. prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale (art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11a, 11b cpv. 1 lett. a e b nonché 27 cpv. 1 OAC) nell’ambito di un procedimento amministrativo; i. imposizione di condizioni (art. 24d OAC) nell’ambito di un procedimento amministrativo; j. ordine di sottoporsi ad un nuovo esame di conducente (art. 14 cpv. 3 LCStr e art. 28 cpv. 1 e 2 OAC); k. convocazione a partecipare ad un corso d’educazione stradale come forma- zione complementare (art. 40 OAC); l. revoca o modifica delle misure di cui alle lettere a–k.

1 RS 741.55

2004-1782 5073

Ordinanza sul registro ADMAS RU 2004

1bis L’annullamento della licenza di condurre in prova è rimosso dieci anni dopo il nuovo rilascio di una licenza di condurre.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.

27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz