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AS 2004 5477

Ordinanza dell'UFAG concernente la liberazione del contingente doganale di cereali panificabili (Ordinanza sulla liberazione dei cereali panificabili)

Ordinanza dell’UFAG concernente la liberazione del contingente doganale di cereali panificabili (Ordinanza sulla liberazione dei cereali panificabili)

del 6 dicembre 2004

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 2b capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali, ordina:

Art. 1 Liberazione del contingente doganale di cereali panificabili Il contingente doganale numero 27 (cereali panificabili) giusta l’allegato 4 nume- ro 12 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è liberato nella misura dei seguenti quantitativi parziali:

Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

20 000 t lorde 1° gennaio–31 dicembre

20 000 t lorde 1° aprile–31 dicembre

15 000 t lorde 1° luglio–31 dicembre

15 000 t lorde 1° ottobre–31 dicembre

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

6 dicembre 2004 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

RS 916.111.4

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