AS 2004 773
Protocollo che modifica l'articolo 16 e l'Allegato VII dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Slovenia
Traduzione1
Protocollo che modifica l’articolo 16 e l’Allegato VII dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Slovenia
Concluso a Ginevra il 9 ottobre 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012 Entrato in vigore il 1° settembre 1998
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (in seguito Stati dell’AELS) e la Repubblica di Slovenia (in seguito Slovenia), considerato che l’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia, firmato il 13 giugno 19953 (in seguito Accordo), non è ancora stato ratificato dalla Slovenia e quindi non è entrato in vigore, ricordando che gli sviluppi nel settore della proprietà intellettuale a livello interna- zionale ed europeo, in particolare l’entrata in vigore dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 1994, richiedono un adeguamento dell’articolo 16 nonché dell’Allegato VII dell’Accordo, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’articolo 16 e l’Allegato VII dell’Accordo sono sostituiti dal testo contenuto nel- l’Allegato I del presente Protocollo.
Art. 2 Il presente Protocollo entrerà in vigore il medesimo giorno dell’Accordo per tutti gli Stati firmatari che fino ad allora avranno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica o di accettazione dell’Accordo e del presente Protocollo, sem- preché la Slovenia faccia parte degli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione. Per uno Stato firmatario che deposita il suo strumento di ratifica o di accettazione dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, il presente Protocollo entrerà in vigore il
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2004 771 3 RS 0.632.316.911; RU 2004 689
2000-2778 773
Protocollo che modifica l’articolo 16 e l’Allegato VII RU 2004
primo giorno del secondo mese dopo il deposito di detto strumento, sempreché l’Accordo entri in vigore per la Slovenia al più tardi alla medesima data.
Art. 3 Il Governo della Norvegia, che funge da Depositario, informa tutte le Parti che hanno firmato il presente Protocollo in merito al deposito di ogni strumento di ratifica o di accettazione nonché in merito all’entrata in vigore del presente Proto- collo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Ginevra il 9 ottobre 1996, in un unico esemplare in inglese, che sarà deposi- tato presso il Governo della Norvegia. Lo Stato depositario trasmetterà copie certifi- cate conformi a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiranno al presente Protocollo.
(Seguono le firme)
Protocollo che modifica l’articolo 16 e l’Allegato VII RU 2004
Allegato I
Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale
1. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono e assicurano una protezione
adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale. Conformemente alle disposizioni del presente articolo, all’Allegato VII del presente Accordo e ai trattati internazionali che vi sono menzionati, essi adottano provvedi- menti intesi ad applicare tali diritti, per preservarli da pregiudizi, contraffazione e pirateria. 2. Gli Stati parte al presente Accordo riservano ai cittadini di un qualsiasi altro Stato contraente un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo dell’OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). 3. Gli Stati parte al presente Accordo riservano ai cittadini di un qualsiasi altro Stato contraente un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di un qualsiasi altro Stato. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5. 4. Gli Stati parte al presente Accordo, su richiesta di una Parte all’Accordo, concor- dano il controllo delle disposizioni di cui nel presente articolo e nell’Allegato VII sulla protezione della proprietà intellettuale, per migliorare il livello di protezione e per evitare o correggere le distorsioni del mercato causate dall’attuale portata della protezione della proprietà intellettuale.
Allegato VII Riferimento nell’articolo 16 Protezione della proprietà intellettuale
Art. 1 Definizione e portata della protezione L’espressione «protezione della proprietà intellettuale» comprende in particolare la protezione dei diritti d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi di beni e servizi, delle indicazioni geografiche, compre- se le denominazioni d’origine, di disegni e modelli industriali, brevetti, nuove pian- te, topografie di circuiti integrati nonché delle informazioni confidenziali.
Art. 2 Accordi internazionali 1. Le Parti contraenti ribadiscono il proprio impegno a rispettare gli obblighi loro derivanti dai seguenti accordi multilaterali: – Accordo dell’OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà in- tellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
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– Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Accordo di Stoccolma, 1967); – Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere let- terarie e artistiche (Accordo di Parigi, 1971). 2. Le Parti contraenti, che non sono Parti a una o a svariate delle convenzioni men- zionate più avanti, adottano le misure necessarie al fine di aderire alle seguenti convenzioni multilaterali al più tardi entro due anni dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo: – Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle no- vità vegetali (Convenzione UPOV); – Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all’Accordo di Madrid per la regi- strazione internazionale dei marchi; – Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti. 3. Gli Stati contraenti, su richiesta di una qualsiasi Parte contraente, concordano di svolgere tempestivamente consultazioni in merito ad attività che riguardano gli accordi internazionali menzionati o futuri relativi all’armonizzazione, all’ammini- strazione e all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché ad attività in seno a organizzazioni internazionali quali l’OMC e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Lo stesso vale anche per le relazioni di Parti contra- enti con Paesi terzi in questioni riguardanti la proprietà intellettuale.
Art. 3 Disposizioni materiali supplementari 1. Le Parti contraenti garantiscono nelle loro legislazioni nazionali per lo meno quanto segue: – una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i pro- grammi per computer e le banche dati, nonché dei diritti affini; – una protezione adeguata ed efficace dei marchi di beni e servizi, in particola- re dei marchi più conosciuti; – mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, com- prese le denominazioni d’origine, riguardanti tutti i beni e servizi; – una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, in par- ticolare mediante un periodo di protezione di cinque anni che inizia con la data del deposito e che, se del caso, può essere prorogato di due periodi con- secutivi di cinque anni ciascuno; – una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, conforme al livello di protezione prevalente nella Conven- zione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo; – una protezione adeguata ed efficace delle topografie di prodotti a semicon- duttori; – una protezione adeguata ed efficace delle informazioni confidenziali;
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– il rilascio di licenze obbligatorie in materia di brevetti è ammesso soltanto in applicazione dell’articolo 31 dell’Accordo TRIPS. Le licenze rilasciate a motivo di un mancato sfruttamento sono impiegate solamente per soddisfare le esigenze del mercato interno a condizioni finanziarie adeguate.
Art. 4 Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettata al rilascio o alla registrazione, gli Stati contraenti assicurano che le procedure di rila- scio o di registrazione siano conformi al livello previsto dall’Accordo TRIPS, in particolare dall’articolo 62.
Art. 5 Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale Gli Stati contraenti, per applicare i diritti di proprietà intellettuale, nel quadro della loro legislazione nazionale emanano disposizioni conformi al livello previsto dal- l’Accordo TRIPS, in particolare dagli articoli 41–61.
Art. 6 Cooperazione tecnica Le Parti contraenti stabiliranno le modalità adeguate circa l’assistenza e la coopera- zione tecnica delle loro rispettive autorità. A tale scopo, esse coordineranno i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Protocollo d’intesa relativo all’articolo 16 e all’Allegato VII Conformemente all’Accordo SEE, nella loro legislazione gli Stati dell’AELS devo- no adempiere le disposizioni materiali della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo. L’Islanda e la Norvegia partono dal presupposto che gli obblighi dell’articolo 16 e dell’Allegato VII (Protezione della proprietà intellettuale) non si differenzino materialmente dagli obblighi dell’Accordo SEE.
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