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AS 2005 2917

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

del 18 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; visti gli articoli 9 e 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19924 sulle derrate alimentari; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza:

a. vieta o limita l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi disciplinati negli allegati; b. disciplina i presupposti personali e la competenza specifica per l’utilizza- zione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi.

RS 814.81

2002-1520 2917

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

2 Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smalti- mento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l’articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano: a. l’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19906 sui rifiuti; b. l’ordinanza del 12 novembre 19867 sul traffico dei rifiuti speciali; e c. l’ordinanza del 14 gennaio 19988 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

3 La presente ordinanza non si applica:

a. al trasporto di sostanze, preparati e oggetti su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta; b. al transito di sostanze, preparati e oggetti sotto sorveglianza dell’autorità doganale, purché durante tale transito non vengano trattati o trasformati.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale; è inoltre considerato fabbricante chi acquista sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo professionale o commerciale, senza modificarne la com- posizione con il proprio nome commerciale o per un altro impiego; chi fa fabbricare a terzi in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto è con- siderato il fabbricante esclusivo, purché abbia il domicilio o la sede in Sviz- zera; b. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che acquisisce sostanze, pre- parati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo commerciale senza modifi- carne la composizione.

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti Sezione 1: Limitazioni, divieti e autorizzazioni eccezionali

Art. 3 1 Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati.

2 Le autorizzazioni eccezionali secondo gli allegati vengono concesse soltanto a

persone con domicilio o sede in Svizzera.

6 RS 814.600 7 RS 814.610 8 RS 814.620

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Sezione 2: Autorizzazioni d’impiego

Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione Per i seguenti impieghi è necessaria l’autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego Autorità che rilascia l’autorizzazione

a. l’impiego a titolo professionale o autorità cantonale; per impieghi commerciale di prodotti fitosanita- regionali e transregionali, d’intesa con ri per la lotta contro i roditori l’Ufficio federale della sanità pubblica (rodenticidi) a livello interazienda- (UFSP), l’Ufficio federale le o con l’uso di macchine. dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) b. lo spruzzamento e lo spargimento Ufficio federale dell’aviazione civile di prodotti fitosanitari, biocidi e d’intesa con l’UFSP, l’UFAG e concimi dall’aria l’UFAFP c. l’impiego di prodotti fitosanitari e autorità cantonale di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un’autorizzazione secondo le lettere a o b

Art. 5 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1 Un’autorizzazione d’impiego è concessa quando non c’è da temere che l’impiego

previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico delimitato. 2 Le autorizzazioni d’impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Art. 6 Coordinamento Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del Cantone interessato e le comunica in seguito la propria decisione.

Sezione 3: Autorizzazioni speciali

Art. 7 Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione 1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione:

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a. l’impiego di:

1. prodotti fitosanitari,

2. antiparassitari per conto di terzi,

3. prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine pubbliche,

4. prodotti per la protezione del legno;

b. l’utilizzazione di prodotti refrigeranti nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servo- no per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore. 2 La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale. 3 Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti. Nell’ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.

Art. 8 Attestazione delle competenze specifiche 1 Un’autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell’ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda: a. le nozioni fondamentali dell’ecologia e della tossicologia; b. la legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavo- ratori; c. le misure per la protezione dell’ambiente e della salute; d. la compatibilità ambientale nonché l’impiego e lo smaltimento corretti delle sostanze, dei preparati e degli oggetti; e. gli apparecchi e il loro uso corretto. 2 Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

3 Il Dipartimento competente o l’organo da esso designato decide, su domanda di

una scuola o di un’istituzione di formazione professionale se un determinato diplo- ma può essere considerato equivalente a un’autorizzazione speciale. 4 Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l’esperienza professionale come equivalente a un’autorizzazione professionale.

5 Gli articoli 9–11 si applicano per analogia:

a. alle autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’UE e dell’AELS (cpv. 2); b. ai diplomi considerati equivalenti a un’autorizzazione speciale (cpv. 3); c. all’esperienza professionale riconosciuta come equivalente a un’autorizza- zione speciale (cpv. 4).

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Art. 9 Campo d’applicazione locale Le autorizzazioni speciali sono valide in tutta la Svizzera.

Art. 10 Obbligo di perfezionamento Chi possiede un’autorizzazione speciale e svolge un’attività corrispondente ha l’obbligo di informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale e di perfe- zionarsi.

Art. 11 Sanzioni 1 Se il titolare di un’autorizzazione speciale contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di prote- zione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d’ap- plicazione della sua autorizzazione speciale, l’autorità cantonale può, con un’appo- sita decisione: a. esigere che il titolare dell’autorizzazione speciale frequenti un corso o sostenga un esame professionale; o b. revocare l’autorizzazione speciale per un periodo limitato o definitivamente. 2 L’autorità cantonale comunica le sue decisioni all’ufficio federale competente.

Art. 12 Competenze 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.

2 IlDipartimento federale dell’interno (DFI) è competente per le autorizzazioni

speciali secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.

3 Il Dipartimento definisce:

a. il contenuto, l’ampiezza e la procedura degli esami professionali; b. gli obblighi di documentazione degli organi d’esame. 4 Il Dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali. 5 Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell’ambito della sua sfera di competenza.

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Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13 Cantoni I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.

Art. 14 Confederazione Alla Confederazione competono: a. i compiti a essa attribuiti negli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali); b. la concessione di autorizzazioni secondo gli allegati; c. l’esecuzione delle disposizioni sull’importazione e l’esportazione; d. l’esecuzione delle disposizioni concernenti sostanze, preparati e oggetti che servono alla difesa nazionale.

Art. 15 Delega di compiti e competenze a terzi 1 I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei. 2 Per quanto concerne l’esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d’informazione di cui all’articolo 28 LPChim.

Art. 16 Disposizioni esecutive particolari 1 Per i dispositivi medici l’esecuzione è retta dall’ordinanza del 17 ottobre 20019 relativa ai dispositivi medici. 2 Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l’esecuzione è retta dall’articolo 96 dell’ordinanza del 18 maggio 200510 sui prodotti chimici (OPChim). 3 Per i concimi l’esecuzione è inoltre retta, a titolo supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell’ordinanza del 10 gennaio 200111 sui concimi.

Art. 17 Sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione

1 Gli uffici doganali controllano, su domanda dell’UFSP, dell’UFAG o dell’UFAFP,

se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza. 2 Se sospettano un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente

9 RS 812.213 10 RS 813.11; RU 2005 2721 11 RS 916.171

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ordinanza. Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.

Art. 18 Controlli 1 Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell’UFAFP, dell’UFSP o dell’UFAG, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professionali o com- merciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispondono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro composizione, l’etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti. 2 Controllano inoltre se l’utilizzazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza. 3 Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni l’autorità incaricata del controllo ne informa le autorità compe- tenti per le decisioni in virtù dell’articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantona- li, l’autorità incaricata del controllo informa inoltre l’UFSP e l’UFAFP e, in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari e concimi, anche l’UFAG.

Art. 19 Decisioni in base ai controlli Se da un controllo risulta che sono state violate delle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità federale o l’autorità del Cantone nel quale il fabbricante, il commerciante o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede decide le misure del caso.

Art. 20 Consulenza tecnica per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari 1 I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l’impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento. 2 Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commercia- le concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano: a. ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica; b. mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.

Art. 21 Carattere confidenziale dei dati e scambio di dati Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l’estero sono retti dagli articoli 85–88 OPChim12.

Art. 22 Emolumenti L’obbligo di pagare gli emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali secondo la presente ordinanza sono retti dall’ordi-

12 RS 813.11; RU 2005 2721

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nanza del 18 maggio 200513 sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie 1 Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali secondo gli artico- li 7–12 sono emanate dal Dipartimento competente. 2 Le autorizzazioni eccezionali concesse in base all’ordinanza del 9 giugno 198614 sulle sostanze restano valide fino allo scadere del termine previsto.

3 Le domande di autorizzazioni eccezionali ancora in sospeso al momento dell’en-

trata in vigore della presente ordinanza sono giudicate in base alla presente ordi- nanza.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

13 RS 813.153.1; RU 2005 2869 14 RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 4425 5505, 1997 697, 1998 2009 2863, 1999 39 1362 2045, 2000 703 1949, 2001 522 1758 3294, 2003 940 1345 5421, 2004 3209 4037

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Allegati

1 Disposizioni per determinate sostanze

1.1 Composti organici alogenati

1.2 Cloroparaffine a catena breve

1.3 Idrocarburi clorurati alifatici

1.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1.5 Sostanze stabili nell’aria

1.6 Amianto

1.7 Mercurio

1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

1.9 Sostanze con effetti ignifughi

1.10 Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione

1.11 Sostanze liquide pericolose

1.12 Benzene

1.13 Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

1.14 Idrogenoborato di dibutilstagno (DBB)

2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

2.1 Detersivi per tessili

2.2 Prodotti di pulizia

2.3 Solventi

2.4 Biocidi

2.5 Prodotti fitosanitari

2.6 Concimi

2.7 Prodotti disgelanti

2.8 Pitture e lacche

2.9 Materie plastiche

2.10 Prodotti refrigeranti

2.11 Prodotti estinguenti

2.12 Confezioni spray

2.13 Additivi per combustibili

2.14 Condensatori e trasformatori

2.15 Pile e accumulatori

2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli

2.17 Materiali legnosi

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Allegato 1

Disposizioni per determinate sostanze

Allegato 1.1 (art. 3)

Composti organici alogenati

1 Divieti

1.1 Sostanze e preparati

Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego di: a. composti alogenati organici di cui al numero 3; b. sostanze e preparati che contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

1.2 Oggetti

I prodotti tessili e in pelle contenenti composti organici alogenati di cui al numero 3 non possono essere importati a scopi professionali o commerciali.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano:

a. all’utilizzazione per scopi di analisi e ricerca; b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai prepa- rati che contengono simili composti, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi in funzione di una trasformazione chimica completa; c. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti. 2 Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all’importazione di prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

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3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

a. Sistemi aliclicici monociclici – esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri), tranne il gamma- esaclorocicloesano (lindano, n. CAS15 58-89-9) nei farmaci. b. Sistemi aliciclici policiclici – aldrina (n. CAS 309-00-2); – clordano (n. CAS 57-74-9); – dieldrina (n. CAS 60-57-1); – endrina (n. CAS 72-20-8); – eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3); – isodrina (n. CAS 465-73-6); – kelevan (n. CAS 4234-79-1); – clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0); – mirex (n. CAS 2385-85-5); – telodrina (n. CAS 297-78-9); – strobane (n. CAS 8001-50-1) e toxafene (n. CAS 8001-35-2). c. Esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1) d. Bifenili, terfenili, naftaline e diarilalcani alogenati – bifenili alogenati con formula C12HnX10-n; X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 9 – terfenili alogenati con formula C18HnX14-n; X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 13 – naftaline alogenate con formula C10HnX8-n; X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 7 – monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6); – monometildiclorodifenilmetano; – monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8). e. DDT e composti simili – diclorodifeniltricloroetano (DDT); – diclorodifenildicloroetilene (DDE); – diclorodifenildicloroetano (DDD); – metossicloro (n. CAS 72-43-5); – pertano (n. CAS 72-56-0); – dicofol (n. CAS 115-32-2).

15 Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS) per facilitare l’identificazione delle sostanze.

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f. Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati – acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i com- posti 2,4,5 fenossiacetilici; – acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici. g. Fenoli policlorurati e loro derivati – pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i composti penta- clorofenossici; – tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetracloro-fenossici. h. Quintozene (n. CAS 82-68-8)

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Allegato 1.2 (art. 3)

Cloroparaffine a catena breve

1 Definizione

Sono considerati cloroparaffine a catena breve i prodotti di clorazione della paraffina con 10–13 atomi di C (alcani, C10-C13, cloro-).

2 Divieto

È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti, nella misura in cui hanno un tenore superiore all’1 per cento in massa di cloroparaffine a catena breve: a. pitture e lacche; b. sigillanti; c. materie plastiche e gomma; d. prodotti tessili; e. sostanze per la lavorazione della pelle; f. sostanze per la lavorazione dei metalli.

3 Disposizione transitoria

Il divieto di cui al numero 2 entra in vigore il 1° agosto 2006.

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Allegato 1.3 (art. 3)

Idrocarburi clorurati alifatici

1 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego delle seguenti sostanze:

a. cloroformio (n. CAS 67-66-3); b. 1,1,2-tricloroetano (n. CAS 79-00-5); c. 1,1,2,2-tetracloroetano (n. CAS 79-34-5); d. 1,1,1,2-tetracloroetano (n. CAS 630-20-6); e. pentacloroetano (n. CAS 76-01-7); f. 1,1-dicloroetilene (n. CAS 75-35-4). 2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati in cui il contenuto in massa delle sostanze contemplate al capoverso 1 è pari o superio- re allo 0,1 per cento. 3 È vietato l’impiego di esacloroetano (n. CAS 67-72-1) per la fabbricazione o la lavorazione di metalli non ferrosi.

2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applica: a. ai farmaci; b. ai cosmetici per i quali il DFI stabilisce secondo l’articolo 22 dell’ordinanza del 1° marzo 199516 sugli oggetti d’uso (OUso) che possono contenere sostanze secondo il numero 1 capoversi 1 e 2; c. alle sostanze e ai preparati per impieghi in sistemi chiusi nell’ambito di pro- cedure industriali; d. alle sostanze e ai preparati per scopi di analisi e ricerca.

3 Etichettatura particolare

1 L’imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 lettera c deve essere

provvisto della seguente indicazione: «Destinato all’uso esclusivo in impianti indu- striali». 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

16 RS 817.04

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Allegato 1.4 (art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1 Definizioni

1 Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come:

1. il triclorofluorometano (CFC 11),

2. il diclorofluorometano (CFC 12),

3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),

4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),

5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114),

6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);

b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di car- bonio (HCFC), come:

1. il clorodifluorometano (HCFC 22),

2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),

3. il diclorofluoroetano (HCFC 141),

4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);

c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come:

1. il bromoclorodifluorometano (halon 1211),

2. il bromotrifluorometano (halon 1301),

3. il dibromotetrafluoroetano (halon 2402);

d. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC); e. 1,1,1-tricloretano (n. CAS 71-55-6); f. tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5); g. monobromometano (n. CAS 74-83-9); h. bromoclorometano (n. CAS 74-97-5). 2 Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

3 Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le

sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.

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4 È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale.

5 È considerato esportazione anche il trasporto da un deposito doganale all’estero.

2 Fabbricazione

2.1 Divieto

La fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

2.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Importazione

3.1 Sostanze

3.1.1 Divieto

L’importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

3.1.2 Deroga

1 Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono essere importate con

un’autorizzazione generale d’importazione secondo il numero 3.1.3: a. per gli impieghi di cui al numero 6.2; e b. da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Pro- tocollo di Montreal del 16 settembre 198717 sulle sostanze che impoverisco- no lo strato di ozono e delle sue modifiche del 29 giugno 199018, 25 novem- bre 199219, 17 settembre 199720 e 3 dicembre 199921 (Protocollo di Montreal). 2 Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a e c–h, l’autorizzazione generale d’importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.

17 RS 0.814.021 18 RS 0.814.021.1 19 RS 0.814.021.2 20 RS 0.814.021.3 21 RS 0.814.021.4

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3.1.3 Autorizzazione generale d’importazione

3.1.3.1 Principi

1 Chi intende importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il

numero 3.1.2 necessita di un’autorizzazione dell’UFAFP.

2 Essa è concessa quale autorizzazione generale d’importazione di determinate

sostanze per un periodo massimo di 18 mesi, scade di volta in volta alla fine dell’anno civile ed è munita di un numero. 3 Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.

4 Lo sdoganamento è retto dalla legislazione doganale.

5 La persona soggetta al controllo doganale deve:

a. in caso d’importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero dell’autorizzazione generale d’importazione; o b. in caso di stoccaggio in un deposito doganale, presentare all’ufficio doganale una copia dell’autorizzazione generale d’importazione.

6 Su domanda dell’UFAFP, il titolare dell’autorizzazione generale d’importazione

deve provare che l’importazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L’UFAFP può richiedere tale prova entro i 5 anni successivi allo sdoganamento. 7 L’UFAFP revoca l’autorizzazione generale d’importazione se il titolare viola o non rispetta più le disposizioni ivi contenute. 8 L’UFAFP informa i Cantoni in merito alla concessione ed alla revoca di autorizza- zioni generali d’importazione.

3.1.3.2 Domanda

1 Chi desidera ottenere un’autorizzazione generale d’importazione deve presentare una domanda all’UFAFP.

2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri; c. per ogni sostanza da importare:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198622

sulla tariffa delle dogane (LTD),

3. la quantità prevista in chilogrammi,

4. i tipi d’impiego.

22 RS 632.10

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

3 L’UFAFP può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

4 Le domande che riguardano sostanze contemplate al numero 1 capoverso 1 lette-

re a e c–h devono essere inoltrate almeno 14 mesi prima dell’inizio dell’anno civile in cui è prevista l’importazione. 5 In merito alle domande secondo il capoverso 4, l’UFAFP decide entro 2 mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere importata per un determinato periodo e per un determinato impiego. 6 In merito alle domande complete concernenti le restanti sostanze che impoverisco- no lo strato di ozono, l’UFAFP decide entro 2 mesi.

3.2 Preparati e oggetti

3.2.1 Divieto

È vietata l’importazione di preparati e oggetti che: a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in un allegato del Protocollo di Montreal.

3.2.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica all’importazione di preparati e oggetti che possono essere importati secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 se sono importati da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

4 Esportazione

4.1 Divieto

È vietata l’esportazione di: a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; b. oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a, c–f e h.

4.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica all’esportazione verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

4.3 Autorizzazione d’esportazione

4.3.1 Principi

1 Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un’autorizzazione dell’UFAFP. 2 Essa è concessa quale autorizzazione all’esportazione di determinate sostanze, è limitata a dodici mesi ed è munita di un numero. 3 L’autorizzazione d’esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.

4 Le sostanze che vengono esportate devono essere munite di una denominazione

d’origine. 5 La persona soggetta al controllo doganale deve esibire l’autorizzazione d’esporta- zione al momento dello sdoganamento.

6 Su domanda dell’UFAFP, si deve poter provare in qualsiasi momento, con la

relativa documentazione, che l’esportazione è avvenuta secondo le modalità prescrit- te. L’onere della prova si estingue cinque anni dopo lo sdoganamento.

7 L’UFAFP revoca l’autorizzazione generale d’esportazione se le disposizioni ivi

contenute non sono più rispettate. 8 L’UFAFP informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizza- zioni d’esportazione.

4.3.2 Domanda

1 Chidesidera ottenere un’autorizzazione d’esportazione deve presentare una

domanda all’UFAFP.

2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’esportatore estero; c. per ogni sostanza da esportare:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,

3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,

4. la quantità prevista in chilogrammi.

3 L’UFAFP può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

4 L’UFAFP decide sulla domanda completa entro due mesi.

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5 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori

1 Gli importatori e gli esportatori devono notificare all’UFAFP entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono l’ozono di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 importate o esportate l’anno precedente.

2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego:

3 L’obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non riguarda né lo stoccaggio in un deposito doganale né il trasporto da un deposito doganale all’estero.

6 Impiego

6.1 Divieto

È vietato l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

6.2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate: a. come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa; b. per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati ai sensi della decisione X/19 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal23. L’UFAFP può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.

23 Il testo di questa decisione può essere ordinato contro pagamento o visionato

gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato al sito Internet www.cheminfo.ch.

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7 Disposizioni transitorie

I preparati e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ed elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.2.1 lett. b) possono essere importati ancora per un anno dopo l’entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.

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Allegato 1.5 (art. 3)

Sostanze stabili nell’aria

1 Definizione

1 Sono considerati sostanze stabili nell’aria:

a. i composti organici fluorurati con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell’atmosfera è di almeno 2 anni; b. l’esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4); c. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

2 L’UFAFP pubblica un elenco delle sostanze di cui al capoverso 1 più usate.

3 Sono equiparati a sostanze stabili nell’aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati. 4 Per le sostanze stabili nell’aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l’allegato 1.4.

2 Importazione

2.1 Divieto

È vietata l’importazione di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell’aria.

2.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 2.1 non si applica all’importazione di preparati e oggetti: a. per la cui fabbricazione o manutenzione secondo il numero 4.2 possono essere impiegate sostanze stabili nell’aria; b. che possono essere importati secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

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3 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori

3.1 Principio

1 Gli importatori devono notificare all’UFAFP entro il 31 marzo di ogni anno le

quantità di sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoversi 1 e 3 importate o esportate l’anno precedente.

2 Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.

3.2 Deroga

Sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al numero 3.1 gli importatori e gli espor- tatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41a della legge sulla protezione dell’ambiente se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAFP venga informato.

4 Impiego

4.1 Divieto

È vietato l’impiego di sostanze stabili nell’aria.

4.2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili

nell’aria: a. per la fabbricazione di preparati o oggetti, che secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati; b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni sono limitate secondo lo stato della tecnica e costituiscono al massimo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate; c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni sono limitate secondo lo stato della tecnica e costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate; d. per scopi di ricerca e di analisi. 2 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica inoltre all’impiego di esafluoruro di zolfo: a. per la fabbricazione della parte sottoposta ad alta tensione di acceleratori di particelle i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeti- camente chiusi, segnatamente apparecchi per esami radiografici, microscopi elettronici ed acceleratori industriali di particelle per la produzione di mate- rie plastiche;

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b. per la fabbricazione di relais in miniatura; c. per la fabbricazione di impianti elettrici di erogazione con tensione nominale secondo la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) superiore a

1 kV e i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermetica-

mente chiusi in conformità alla norma CEI 60694 edizione 2002-0124; d. quale gas inerte nelle fonderie di alluminio e magnesio; e. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che posso- no contenere esafluoruro di zolfo.

3 Le deroghe di cui al capoverso 2 sono ammissibili se:

a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative all’esafluo- ruro di zolfo; b. non si impiega più esafluoruro di zolfo di quello necessario per lo scopo per- seguito; c. le emissioni di esafluoruro di zolfo durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile; e d. un sistema funzionale garantisce lo smaltimento dell’esafluoruro di zolfo nel rispetto dell’ambiente.

4 L’UFAFP emana, all’attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo

stato della tecnica per l’impiego dell’esafluoruro di zolfo nella fabbricazione di impianti di erogazione elettrici di cui al capoverso 2 lettera c. Prima di emanarle consulta le cerchie interessate.

5 L’UFAFP può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri

impieghi di sostanze stabili nell’aria se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle sta- bili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile.

24 Questa norma tecnica può essere ordinata presso l’Associazione Svizzera di

Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur

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4.3 Obbligo di notifica per l’esafluoruro di zolfo

4.3.1 Principio

1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all’UFAFP.

2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il tipo di apparecchio o d’impianto e la sua ubicazione; b. la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto; c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio; d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell’esafluoruro di zolfo.

4.3.2 Deroghe

1 Sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i firmatari di un accordo settoriale secondo l’articolo 41a LPAmb concernente l’esafluoruro di zolfo se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAFP venga informato. 2 Sono inoltre esentati dall’obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i detentori di apparecchi e impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma CEI 60694 edizione 2002-0125 se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell’obbligo di notifica.

5 Etichettatura particolare

Il fabbricante o l’importatore di un apparecchio o di un impianto contenente oltre

1 kg di esafluoruro di zolfo deve segnalare in modo duraturo e ben visibile

sull’apparecchio o sull’impianto la presenza di tale sostanza e indicarne la quantità.

25 Questa norma tecnica può essere ordinata presso l’Associazione Svizzera di

Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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Allegato 1.6 (art. 3)

Amianto

1 Definizioni

1 Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:

a. actinolite (n. CAS 77536-66-4); b. amosite (n. CAS 12172-73-5); c. antofillite (n. CAS 77536-67-5); d. crisotile (n. CAS 12001-29-5); e. crocidolite (n. CAS 12001-28-4); f. tremolite (n. CAS 77536-68-6). 2 Sono considerati preparati contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile.

3 Sono considerati oggetti contenenti amianto quelli che contengono amianto non

solo come impurità inevitabile nonché gli apparecchi e gli impianti quali veicoli, macchine e apparecchiature costruiti con componenti contenenti amianto.

2 Divieti

Sono vietati: a. l’impiego di amianto; b. l’immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto; c. l’esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto.

3 Deroghe

1 Su domanda motivata, l’UFAFP può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe ai

divieti di cui al numero 2 lettere a e b se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa all’amianto e non si usa più amianto di quello necessario per l’impiego al quale il prepa- rato o l’oggetto è destinato; oppure b. a causa delle particolari caratteristiche costruttive si possono impiegare sol- tanto pezzi di ricambio contenenti amianto.

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2 Su domanda motivata, l’UFAFP può accordare, d’intesa con l’UFSP, deroghe al

divieto di cui al numero 2 lettera b per apparecchi e impianti costruiti con compo- nenti contenenti amianto se: a. erano in esercizio prima del 1° marzo 1990; e b. contengono solo piccole quantità di amianto e soltanto in forma legata.

3 Su domanda motivata, l’UFAFP può accordare, d’intesa con l’UFSP, una deroga al

divieto di cui al numero 2 lettera c per apparecchi e impianti costruiti con compo- nenti contenenti amianto se le quantità di amianto contenute sono minime e solo in forma legata.

4 Etichettatura particolare

1 Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l’imballaggio è con- trassegnato con: a. il nome del fabbricante; b. un’indicazione dei pericoli per l’uomo e per l’ambiente e delle misure protettive, redatta in almeno due lingue ufficiali e conforme al modello seguente:

Testa H = almeno 5 cm B = almeno 2,5 cm Campo: testa: «a» bianco su fondo nero campo: testo nero o bianco su fondo rosso

2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere apposte anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se l’etichetta è stampata direttamente sul preparato o sull’oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un’unica testa, una accanto all’altra o una sotto l’altra.

3 Per quanto concerne preparati e oggetti con componenti che contengono amianto,

tali componenti devono riportare bene in vista le indicazioni di cui al capoverso 1. 4 Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il preparato o l’oggetto secondo le disposizioni dei capoversi 1–3, l’UFAFP, su domanda motivata e, d’intesa con l’UFSP, accorda una deroga temporanea. Esige inoltre che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un’altra forma altrettanto chiara.

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5 Istruzioni per l’uso

Se i preparati o gli oggetti contenenti amianto sono sottoposti, nell’ambito del loro impiego previsto, a una lavorazione che può produrre polveri fini, il fabbricante può fornirli soltanto se le istruzioni per l’uso contengono, almeno in due lingue ufficiali: a. l’avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie pol- monari e un maggior rischio cancerogeno; e b. raccomandazioni sulle misure protettive necessarie.

6 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all’impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti. 2 Il divieto di cui al numero 2 lettere b e c non si applica ai diaframmi contenenti amianto destinati all’impiego in impianti di elettrolisi esistenti: a. fino alla scadenza del ciclo di vita di tali impianti; oppure b. fino a quando non saranno disponibili sostituti idonei privi di amianto.

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Allegato 1.7 (art. 3)

Mercurio

1 Definizione

Sono considerati preparati e oggetti mercuriali quelli che contengono mercurio elementare o composti del mercurio non solo come impurità inevitabile.

2 Divieti

Sono vietati: a. l’immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di preparati e oggetti mercuriali; b. l’impiego di mercurio elementare, di composti del mercurio e di preparati mercuriali.

3 Deroghe

3.1 Immissione sul mercato

1 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica:

a. ai farmaci; b. agli oggetti d’antiquariato; c. ai cosmetici per i quali il DFI, secondo l’articolo 22 dell’ordinanza del 1º marzo 199526 sugli oggetti d’uso, stabilisce che possono contenere mer- curio. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercu- rio e se non si usa più mercurio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica: a. agli apparecchi elettrici ed elettronici di cui all’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 200327, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose, che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di moni- toraggio e di controllo), contemplati nell’allegato IA della direttiva

26 RS 817.04 27 GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

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2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 200328 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai componenti per apparecchi elettrici ed elettronici; b. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi; c. ai corpi luminosi; d. ai colori per restauri; e. ai dispositivi medici per usi professionali; f. ai preparati per laboratori; g. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione. 3 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all’importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diver- samente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità. 4 Per l’immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio si applica l’allegato 2.15.

3.2 Impiego

1 Il divieto di cui al numero 2 lettera b non si applica all’impiego di:

a. mercurio nei laboratori; b. mercurio destinato a scopi di ricerca; c. mercurio destinato alla produzione di preparati e oggetti mercuriali che pos- sono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1; d. preparati mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mer- curio e se non si usa più mercurio di quello necessario, il mercurio può essere impiegato: a. per dispositivi medici per usi professionali; b. come sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione, a condizione che non si ritrovi nel prodotto finale.

28 GU L 37 del 13/2/2003, pag. 24.

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3.3 Concessione di ulteriori deroghe

Su domanda motivata, l’UFAFP, d’intesa con l’UFSP, può concedere ulteriori deroghe se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un preparato alternativo senza mer- curio; e b. non si impiega più mercurio di quello necessario per lo scopo perseguito.

4 Disposizioni transitorie

1 In deroga al numero 2 lettera a, gli apparecchi di misurazione o regolazione conte- nenti mercurio che non rientrano tra gli oggetti di cui al numero 3.1 capoverso 2 lettere a o b possono essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 30 giugno 2006. 2 Il divieto di cui al numero 2 lettera b non si applica all’impiego di mercurio per la fabbricazione di apparecchi secondo il capoverso 1 fino al 30 giugno 2006. 3 Per quanto concerne l’impiego di mercurio in impianti per la produzione di cloro esistenti, il Dipartimento incaricato della protezione dell’ambiente decide la data in cui entra in vigore il divieto secondo il numero 2 lettera b in base all’entrata in vigore di una regolamentazione corrispondente nell’Unione europea. 4 Su domanda, i detentori di impianti secondo il capoverso 3 mettono a disposizione dell’autorità esecutiva cantonale competente un bilancio del mercurio.

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Allegato 1.8 (art. 3)

Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

1 Divieti

È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta C14H22O), nonilfenolo (formula bruta C15H24O) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento: a. detersivi per tessili secondo l’allegato 2.1; b. prodotti di pulizia secondo l’allegato 2.2; c. cosmetici secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 1º marzo 199529 sugli oggetti d’uso; d. prodotti per la lavorazione dei tessili; e. prodotti per la lavorazione della pelle; f. prodotti per la lavorazione dei metalli; g. mezzi ausiliari per la produzione di cellulosa e di carta; h. grasso da mungitura che contiene queste sostanze come emulsionanti; i. biocidi e prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze come sostanze ausiliarie per la loro formulazione. 2 È vietato l’impiego di octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al capoverso 1.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano: a. agli spermicidi; b. ai prodotti per la lavorazione dei tessili e del cuoio se:

1. durante i trattamenti non vengono liberati nelle acque di scarico etossi-

lati di octilfenolo o di nonilfenolo, oppure

2. in impianti per trattamenti speciali come la sgrassatura di pelli di pecora

la frazione organica è eliminata completamente dall’acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico; c. ai prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all’impiego in sistemi con- trollati e chiusi nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito.

29 RS 817.04

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3 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 si applica ai tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h: a. dal 1° agosto 2006 se contengono nonilfenolo o i suoi etossilati; b. dal 1° agosto 2008 se contengono octilfenolo o i suoi etossilati. 2 Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione. 3 Il nonilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2006 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso

1 lettere b–h.

4 L’octilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2008 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso

1 lettere b–h.

5 Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostan- ze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemen- te al capoverso 2.

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Allegato 1.9 (art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

1 Composti organofosforici

1.1 Definizione

Sono considerati composti organofosforici con effetti ignifughi: a. tris-(2,3 dibromopropil)fosfato (n. CAS 126-72-7); b. tris-(aziridinil)-fosfinossido (n. CAS 545-55-1).

1.2 Divieto

I prodotti tessili che contengono sostanze secondo il numero 1.1 e che sono destinati a essere portati direttamente o indirettamente sul corpo (abiti, parrucche, costumi di carnevale, ecc.) o all’arredamento e al rivestimento di locali (lenzuola, tovaglie, tappezzeria per mobili, tappeti, tende, ecc.) non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante.

2 Bifenili e difenileteri bromati

2.1 Definizioni

1 Sono considerati bifenili e difenileteri bromati con effetti ignifughi:

a. i bifenili polibromati (PBB) con la formula bruta: C12H10-nBr con 2 ≤ n ≤10; b. il pentabromodifeniletere (PentaBDE) con la formula bruta: C12H5Br5O; c. l’octabromodifeniletere (OctaBDE) con la formula bruta: C12H2Br8O; d. il decabromodifeniletere (DecaBDE) con la formula bruta: C12Br10O.

2 Le sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–d comprendono anche i congeneri

formatisi come sottoprodotti durante il processo di fabbricazione.

2.2 Divieti

2.2.1 Bifenili polibromati (PBB)

Gli apparecchi nuovi delle seguenti categorie non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di PBB superiore allo 0,1 per cento:

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

a. apparecchi elettrici ed elettronici secondo l’articolo 3 lettera a della direttiva, 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 200330, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec- chiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/95/CE), che rientrano nelle categorie menzionate nell’allegato IA della direttiva 2002/96/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 200331, sui rifiuti di apparec- chiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/96/CE); b. lampade per uso domestico; c. pezzi di ricambio per oggetti secondo le lettere a e b. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all’allegato I A della direttiva 2002/96/CE e ai relativi pezzi di ricambio.

2.2.2 Pentabromodifeniletere (PentaBDE) e

octabromodifeniletere (OctaBDE)

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di PentaBDE e di OctaBDE

nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PentaBDE o di OctaB- DE pari o superiore allo 0,1 per cento; fanno eccezione l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di analisi e di ricerca. 2 Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di PentaBDE o OctaBDE superiore allo 0,1 per cento.

2.2.3 Decabromodifeniletere (DecaBDE)

1 Gli apparecchi nuovi delle seguenti categorie non possono essere immessi sul

mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di DecaBDE superiore allo 0,1 per cento: a. apparecchi elettrici ed elettronici secondo l’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE che rientrano nelle categorie menzionate nell’allegato I A della direttiva 2002/96/CE; b. lampade per uso domestico; c. pezzi di ricambio per oggetti di cui alle lettere a e b.

30 GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

31 GU L 37 del 13/2/2003, pag. 24.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a. agli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie 8 (dispo- sitivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all’allegato IA della direttiva 2002/96/CE e ai relativi pezzi di ricambio; b. ad altri apparecchi secondo il capoverso 1 lettere a e b che contengono DecaBDE e ai relativi pezzi di ricambio se, secondo lo stato della tecnica, non esiste una sostanza alternativa al DecaBDE.

3 L’UFAFP emana, all’attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo

stato della tecnica secondo il capoverso 2 lettera b, basandosi in particolare sui risultati della procedura di valutazione di cui al punto 10 dell’allegato della direttiva 2002/95/CE.

3 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui ai numeri 2.2.1–2.2.3 non si applicano ai seguenti oggetti se essi sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1º luglio 2006: a. apparecchi elettrici ed elettronici; b. lampade per uso domestico; c. pezzi di ricambio per oggetti secondo le lettere a e b. 2 I divieti di cui ai numeri 2.2.1 capoverso 1 lettera c e 2.2.3 capoverso 1 lettera c non si applicano ai pezzi di ricambio per oggetti secondo il capoverso 1 lettere a e b.

3 Il divieto di immissione sul mercato e di impiego di PentaBDE e OctaBDE di cui

al numero 2.2.2 capoverso 1 non si applica alla fabbricazione di pezzi di ricambio per oggetti di cui al capoverso 1 lettere a e b.

4 Il divieto di immissione sul mercato e di impiego di PentaBDE di cui al nume-

ro 2.2.2 capoverso 1 non si applica alla fabbricazione di sistemi per l’evacuazione d’emergenza degli aerei fino al 31 marzo 2006.

5 Il divieto di cui al numero 2.2.2 capoverso 2 non si applica:

a. ai pezzi di ricambio per oggetti secondo il capoverso 1 lettere a e b; b. fino al 31 marzo 2006, ai sistemi contenenti PentaBDE per l’evacuazione di emergenza degli aerei.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

Allegato 1.10 (art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione

1 Definizioni

1 Le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all’allegato VI sezione 4 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 196732, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, devono essere: a. classificate come «sostanze cancerogene della categoria 1» o «sostanze can- cerogene della categoria 2»; b. contrassegnate almeno con l’indicazione «tossico (T)»; e c. contrassegnate con l’indicazione per pericoli particolari (frasi R) R 45 o R 49 di cui all’allegato 1 numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200533 sui prodotti chimici. 2 Le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all’allegato VI sezione 4 direttiva 67/548/CEE, devono essere: a. classificate come «mutagene della categoria 1» oppure «mutagene della categoria 2»; e b. contrassegnate con la frase R 46. 3 Le sostanze pericolose per la riproduzione delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all’allegato VI sezione 4 direttiva 67/548/CEE, devono essere: a. classificate come «pericolose per la riproduzione della categoria 1» oppure «pericolose per la riproduzione della categoria 2»; e b. contrassegnate con le frasi R 60 o R 61.

32 GU L 196 del 16/8/1967, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU 152 del 30/04/2004, pag. 1 rettificata nella GU L 216 del 16/06/2004, pag. 3 e nella GU L 236 del 7/7/2004, pag. 18). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch. 33 RS 813.11; RU 2005 2721

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

2 Divieto

1 Le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione delle catego- rie 1 e 2 e le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non pos- sono essere fornite al pubblico se: a. sono contemplate nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE. In caso di modi- fiche, l’Ufficio federale della sanità pubblica indica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e con il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), la versione applicabile; b. sono contemplate nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 197634, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; e c. il loro contenuto in massa supera la concentrazione che:

1. è stabilita nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure

2. sempre che l’allegato I della direttiva 67/548/CEE non contempli alcun

valore limite per la concentrazione, è determinata nell’allegato II parte B numero 6 tabelle VI e VI A della direttiva 1999/45/CE del Parlamen- to europeo e del Consiglio, del 31 maggio 199935, sull’adeguamento delle disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri per la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi. 2 L’UFSP indica la versione applicabile dell’allegato della direttiva di cui al capo- verso 1 lettera b.

3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 non si applica:

a. ai farmaci; b. ai colori per la pittura artistica; c. ai carburanti per motori.

2 Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione delle

categorie 1 e 2 contenute in prodotti cosmetici si applica l’ordinanza del 1º marzo

199536 sugli oggetti d’uso.

34 GU L 262 del 27/9/1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/36/CE (GU L 156 del 25/6/2003, pag. 26). 35 GU L 200 del 30/7/1999, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE (GU L 226 del 22/8/2001, pag. 5). 36 RS 817.04

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4 Etichettatura particolare

1 L’imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 2 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente professionale». 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

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Allegato 1.11 (art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi le sostanze e i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 18 maggio 200537 sui prodotti chimici (OPChim).

2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase; b. giochi scherzosi; c. altri giochi o oggetti che, oltre all’uso ludico prestabilito, possono servire anche da decorazione. 2 Non devono contenere coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi: a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l’allegato 1 numero 2.1 OPChim; b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali; e c. che sono immessi sul mercato in imballaggi che ne contengono 15 litri o meno.

3 Etichettatura particolare

1 L’imballaggio di sostanze e preparati liquidi pericolosi di cui al numero 2 capover- so 2 deve recare l’indicazione seguente: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini». 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

37 RS 813.11; RU 2005 2721

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Allegato 1.12 (art. 3)

Benzene

1 Divieto

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).

2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano quando devono essere impiegati ben- zene e sostanze e preparati che contengono benzene: a. in sistemi chiusi nell’ambito di processi industriali; b. a scopi di analisi e di ricerca.

2 Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre

198538 contro l’inquinamento atmosferico.

38 RS 814.318.142.1

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Allegato 1.13 (art. 3)

Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

1 Definizione

È considerato colorante blu il colorante azoico con i seguenti componenti: a. disodio-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1- naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-) (formula bruta C39H23ClCrN7O12S.2Na; n. CAS 118685-33-9); e b. trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1- naftolato)cromato(1-) (formula bruta C46H30CrN10O20S2.3Na).

2 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego delle seguenti sostanze:

a. 2-naftilamina (n. CAS 91-59-8) e i suoi sali; b. 4-aminobifenile (n. CAS 92-67-1) e i suoi sali; c. benzidina (n. CAS 92-87-5) e i suoi sali; d. 4-nitrobifenile (n. CAS 92-93-3). 2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di sostanze di cui al paragrafo 1 pari o superiore allo 0,1 per cento. 3 Il colorante blu come pure le sostanze e i preparati con un contenuto in massa di colorante blu pari o superiore allo 0,1 per cento non possono essere immessi sul mercato o impiegati per colorare prodotti tessili o in pelle.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoversi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca. 2 Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l’articolo 26a dell’ordinanza del 1º marzo 199539 sugli oggetti d’uso.

39 RS 817.04

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4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 capoverso 3 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

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Allegato 1.14 (art. 3)

Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

1 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di di-µ-ossi-di-n-butilstannio- idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0). 2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano: a. all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca; b. quando da processi di lavorazione risultano prodotti finali con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

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Allegato 2

Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

Allegato 2.1 (art. 3)

Detersivi per tessili

1 Definizione

1 I detersivi per tessili sono prodotti di lavatura e prodotti ausiliari di lavatura per tessili che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Comprendono in partico- lare: a. i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati; b. i detersivi per capi fini e i detersivi speciali; c. gli addolcitori d’acqua; d. i prodotti per il pretrattamento; e. gli sbiancanti e i decoloranti; f. gli ammorbidenti. 2 Non sono considerati detersivi per tessili i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili.

2 Divieti

1 I detersivi per tessili non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono: a. composti organici alogenati liquidi quali il diclorometano (n. CAS 75-09-2), il tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), il tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4); b. fosfati; c. più dello 0,5 per cento in massa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetraacetico (PDTA; n. CAS 1939- 36-2) o i loro sali nonché i composti da essi derivati; d. più dello 0,5 per cento in massa di fosforo; e. tensioattivi anionici o non anionici la cui biodegradabilità primaria sia infe- riore all’80 per cento;

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f. tensioattivi cationici o anfoteri la cui biodegradabilità primaria è inferiore all’80 per cento; g. tensioattivi la cui biodegradabilità finale sia inferiore al 60 per cento (mine- ralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto); h. tensioattivi compresi nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 200440, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura N. EINECS o N. CAS Limitazioni IUPAC41) N. ELINCS

2 L’UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera h alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004. 3 I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

1 Per i detersivi per tessili deve essere indicata la presenza delle seguenti sostanze se il loro contenuto in massa è superiore allo 0,2 per cento: a. fosfonati; b. tensioattivi anionici; c. tensioattivi non ionici; d. tensioattivi cationici; e. tensioattivi anfoteri; f. sbiancanti a base di ossigeno; g. sbiancanti a base di cloro; h. idrocarburi aromatici; i. idrocarburi alifatici; j. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali; k. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali; l. saponi;

40 GU L 104 dell’8/4/2004, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch

41 International Union of Pure and Applied Chemistry.

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m. zeoliti; n. policarbossilati. 2 Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per mille, – pari o superiore al 5 per mille, ma inferiore al 15 per mille, – pari o superiore al 15 per mille, ma inferiore al 30 per mille, – pari o superiore al 30 per mille. 3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli enzimi; b. i conservanti; c. i disinfettanti; d. gli sbiancanti ottici; e. le sostanze odorose. 4 Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell’elenco di cui all’allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 197642, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva. 5 Per i detersivi per tessili devono essere indicati l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5. 6 Le indicazioni sono da apporre sull’imballaggio. Se il detersivo per tessili è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza). 7 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

4 Istruzioni per l’uso

1 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi forniti al grande pubblico, il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi). 2 Un dosaggio dipendente dalla durezza dell’acqua deve essere adeguato alle grada- zioni di durezza totale, ovvero dolce, media (25° df = 2.5 mmol CaCO3/l) e dura.

42 GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell’11/3/2003, pag. 26).

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5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessili fornisco- no all’organo di notifica (art. 89 dell’ordinanza del 18 maggio 200543 sui prodotti chimici) una scheda dei dati relativi agli ingredienti. 2 Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro perso- nale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale. 3 I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici. 4 La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

a. nome del detersivo; b. nome del fabbricante; c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente: – pari o superiore al 10 per mille, – pari o superiore all’1 per mille, ma inferiore al 10 per mille, – pari o superiore allo 0,1 per mille, ma inferiore all’1 per mille, – inferiore allo 0,1 per mille; d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI44 e la defini- zione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Deroghe

1 I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all’importazione di detersivi per tessili se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità. 2 Il numero 2 capoverso 1 lettere e–h non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l’ordinanza del 18 maggio 200545 sui bioci- di (OBioc). Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

43 RS 813.11; RU 2005 2721

44 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

45 RS 813.12; RU 2005 2821

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3 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applica ai seguenti tensio- attivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura N. EINECS o N. CAS Limitazioni IUPAC) N. ELINCS

4 L’UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 3 alle modifiche del regola- mento (CE) n. 648/2004.

5 In seguito a una domanda motivata, l’UFAFP può ammettere altre deroghe al

divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004 se essi sono utilizzati in detersivi per tessili impiegati esclusivamente per usi non domestici. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

1 Le seguenti disposizioni entrano in vigore l’8 ottobre 2005:

a. i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere f, g e h; b. le prescrizioni particolari per l’etichettatura contemplate al numero 3 capo- verso 3 lettere d ed e nonché al numero 4; c. le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5. 2 I detersivi per tessili che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera g e che erano già sul mercato prima dell’8 ottobre 2005 possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007. 3 A partire dall’8 ottobre 2007, i detersivi per tessili di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all’UFAFP: a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell’UE una domanda di deroga relativa al campo d’impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 5. 4 Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l’autorità compe- tente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

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Allegato 2.2 (art. 3)

Prodotti di pulizia

1 Definizione

I prodotti di pulizia sono dei preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare: a. i detersivi per lavastoviglie; b. i detersivi per stoviglie a mano; c. i detergenti universali; d. i brillantanti; e. gli abrasivi; f. i detergenti per WC; g. i detergenti per automobili; h. i detergenti per metalli; i. i detergenti per motori; j. i detergenti per l’industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori; k. i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili; l. i detergenti per tappeti; m. i prodotti sgrassanti; n. i prodotti antiruggine.

2 Divieti

1 I prodotti di pulizia non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono: a. composti organici alogenati liquidi quali diclorometano (n. CAS 75-09-2), tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4); b. più dell’1 per cento in massa di acido etilendiamminotetracetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetracetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché composti da essi derivati; c. tensioattivi anionici o non ionici la cui biodegradabilità primaria è inferiore all’80 per cento; d. tensioattivi cationici o anfoteri, la cui biodegradabilità primaria è inferiore all’80 per cento;

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e. tensioattivi la cui biodegradabilità finale è inferiore al 60 per cento (minera- lizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto); f. tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 200446, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura N. EINECS o N. CAS Limitazioni IUPAC47) N. ELINCS

2 L’UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera f alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004. 3 I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

1 Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti ingredienti se il contenuto in massa comporta più dello 0,2 per cento di: a. fosfati; b. fosfonati; c. tensioattivi anionici; d. tensioattivi non ionici; e. tensioattivi cationici; f. tensioattivi anfoteri; g. sbiancanti a base di ossigeno; h. sbiancanti a base di cloro; i. idrocarburi aromatici; j. idrocarburi alifatici; k. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali; l. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali; m. saponi;

46 GU L 104 dell’8/4/2004, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

47 International Union of Pure and Applied Chemistry.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

n. zeoliti; o. policarbossilati; p. fenoli e fenoli alogenati; q. paradiclorobenzene (n. CAS 106-46-7). 2 Il contenuto in massa degli ingredienti di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per mille, – pari o superiore al 5 per mille, ma inferiore al 15 per mille, – pari o superiore al 15 per mille, ma inferiore al 30 per mille, – pari o superiore al 30 per mille. 3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli enzimi; b. i conservanti; c. i disinfettanti; d. le sostanze odorose. 4 Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell’elenco di cui all’allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 197648, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva. 5 Per i prodotti di pulizia devono essere indicati l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5. 6 Le indicazioni sono da apporre sull’imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza). 7 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

4 Istruzioni per l’uso

Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

48 GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell’11/3/2003, pag. 26).

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5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all’organo di notifica (articolo 89 dell’ordinanza del 18 maggio 200549 sui prodotti chimici) una scheda dei dati relativi agli ingredienti. 2 Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro perso- nale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale. 3 I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici. 4 La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

a. nome del prodotto di pulizia; b. nome del fabbricante; c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente: – pari o superiore al 10 per mille, – pari o superiore all’1 per mille, ma inferiore al 10 per mille, – pari o superiore allo 0,1 per mille, ma inferiore al’1 per mille, – inferiore allo 0,1 per mille; d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI50 e la defini- zione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Deroghe

1 I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all’importazione di prodotti di pulizia se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2 In seguito a una domanda motivata, l’UFAFP può concedere deroghe ai divieti di

cui al numero 2 capoverso 1 lettera a se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e b. le sostanze menzionate non vengono impiegate in quantità superiori a quelle necessarie per lo scopo perseguito. 3 Il numero 2 capoverso 1 lettere c–f non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l’ordinanza del 18 maggio 200551 sui bioci-

49 RS 813.11; RU 2005 2721

50 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

51 RS 813.12; RU 2005 2821

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di (OBioc) o che soddisfano i requisiti fissati dall’ordinanza del 17 ottobre 200152 relativa ai dispositivi medici. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5. 4 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensio- attivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura N. EINECS o N. CAS Limitazioni IUPAC) N. ELINCS

5 L’UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 4 alle modifiche del regola- mento (CE) n. 648/2004.

6 In seguito a una domanda motivata, l’UFAFP può ammettere altre deroghe al

divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

1 Le seguenti disposizioni entrano in vigore l’8 ottobre 2005:

a. i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere d–f; b. le prescrizioni particolari per l’etichettatura contemplate al numero 3 capo- verso 3 lettera d nonché al numero 4; c. le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5. 2 I prodotti di pulizia che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera e, e che erano già sul mercato prima dell’8 ottobre 2005, possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007. 3 A partire dall’8 ottobre 2007, i prodotti di pulizia di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all’UFAFP: a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell’UE una domanda di deroga relativa al campo d’impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 6. 4 Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l’autorità compe- tente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

52 RS 812.213

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Allegato 2.3 (art. 3)

Solventi

1 Definizioni

1 Sono considerati solventi le sostanze o i preparati che vengono impiegati in pro- cessi di pulitura oppure per dissolvere, mettere in emulsione o in sospensione sostanze senza modificarle chimicamente. 2 Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l’1 per cento: a. diclorometano (n. CAS 75-09-2); b. 1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3); c. 1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2); d. cloroformio (n. CAS 67-66-3); e. tricloroetilene (n. CAS 79-01-6); f. tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4).

2 Divieti

Sono vietati: a. la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5); b. la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati di preparati o oggetti composti con solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica ai solventi che contengono sostanze stabili nell’aria e sono impiegati negli impianti per il trattamento delle superfici secondo l’allegato 2 numero 87 dell’ordinanza del 16 dicembre 198553 contro l’inquinamento atmosferico.

53 RS 814.318.142.1

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2 L’UFAFP può accordare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 2 se:

a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni.

4 Etichettatura particolare

1 Sull’etichetta dei contenitori con capacità superiore a 2,5 litri di solventi alogenati devono figurare le seguenti indicazioni: a. l’indicazione che il contenitore contiene solventi alogenati; b. la denominazione chimica, il punto di ebollizione e il contenuto in massa di ogni sostanza elencata al numero 1 capoverso 2 e il cui contenuto in massa è superiore al 10 per cento. 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati

5.1 Divieto di mescolare

1 Chiutilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può

mescolare i rifiuti di tali solventi: a. con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati: b. con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile; c. con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annual- mente più di 20 litri di una sostanza menzionata al numero 1 capoverso 2. 3 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce corretta- mente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.2 Obbligo di ripresa

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

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5.3 Riciclaggio

Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli: a. che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle; b. che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti; c. che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

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Allegato 2.4 (art. 3)

Biocidi

1 Prodotti per la protezione del legno

1.1 Definizioni

1 I prodotti per la protezione del legno sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 200554 sui biocidi (OBioc).

2 Sono considerate oli di catrame in particolare le seguenti sostanze:

a. creosoto (n. CAS 8001-58-9); b. olio di creosoto (n. CAS 61789-28-4); c. distillati (catrame di carbone), olio naftalinico (n. CAS 84650-04-4); d. olio di creosoto, frazione di acenaftene (n. CAS 90640-84-9); e. distillati altobollenti (catrame di carbone) (n. CAS 65996-91-0); f. olio di antracene (n. CAS 90640-80-5); g. acidi di catrame, carbone, petrolio greggio (n. CAS 95996-85-2); h. creosoto, legname (n. CAS 8021-39-4); i. catrame di carbone alcalino bassobollente, residui di estrazione (n. CAS 122384-78-5).

1.2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di prodotti per la protezione del legno che

contengono: a. arsenico o composti dell’arsenico; b. oli di catrame. 2 Sono vietati la fornitura e l’impiego di legname trattato con prodotti per la prote- zione del legno contenenti olio di catrame. 3 Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono ai requisiti per l’immissione sul mercato secondo l’OBioc non può essere importato a scopi professionali o commerciali.

54 RS 813.12; RU 2005 2821

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1.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 1 lettera b non si applica ai prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame se: a. contengono una quantità di fenoli solubili o di benzo(a)pirene corrisponden- te al livello minimo consentito dallo stato della tecnica, e comunque al mas- simo:

1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo;

2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo; e

b. sono forniti a utilizzatori professionali o commerciali in imballaggi che ne contengono almeno 20 litri. 2 I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano alle traversine che un’impresa ferroviaria fornisce a un’altra per l’impiego in binari ferroviari. 3 I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano inoltre al legname che:

a. è stato trattato con prodotti per la protezione del legno di cui al capoverso 1; e b. è impiegato per:

1. i binari ferroviari;

2. le opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori

dalle zone abitate;

3. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate;

4. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;

5. le basi dei tralicci;

6. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui ai

numeri 1–5 e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAFP emana delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive.

4 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3 non si applica all’importazione di

legname se esso è solo ulteriormente lavorato o diversamente imballato in Svizzera e riesportato nella sua totalità.

5 L’organo di notifica (art. 89 dell’ordinanza del 18 maggio 200955 sui prodotti

chimici) può concedere deroghe al divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d’intesa con gli specifici servizi di valutazione competenti definiti nell’articolo 50 OBioc.

55 RS 813.11; RU 2005 2721

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1.4 Impiego in zone di protezione delle acque sotterranee

1 Nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

a. l’impiego di prodotti per la protezione del legno; b. lo stoccaggio di legname trattato con prodotti per la protezione del legno. 2 Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona S3 di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d’acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l’infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.

2 Altri prodotti di protezione

2.1 Definizioni

Sono considerati prodotti di protezione: a. i biocidi per la protezione dell’acqua non potabile dall’infestazione di orga- nismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale; b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scato- la) di cui all’allegato 10 OBioc; c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all’allegato 10 OBioc.

2.2 Divieti

È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture o lacche o per l’acqua non potabile, prodotti di protezione che contengono le seguenti sostanze: a. composti trialchilici o triarilici dello stagno; b. arsenico o composti dell’arsenico.

2.3 Deroga

Il divieto di cui al numero 2.2 lettera a non si applica alle pitture o lacche in cui i composti trialchilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

3 Rodenticidi

3.1 Definizione

I rodenticidi sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 14 di cui all’allegato 10 OBioc.

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3.2 Divieto

I rodenticidi non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono: a. arsenico o composti dell’arsenico; b. tallio o composti del tallio; c. stricnina.

4 Vernici antivegetative («antifouling»)

4.1 Definizione

Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all’allegato 10 OBioc.

4.2 Divieto

Le vernici antivegetative non possono essere immesse sul mercato o impiegate se contengono: a. composti trialchilici o triarilici dello stagno; b. composti dell’arsenico.

5 Obbligo di riconsegna

1 L’utilizzatore deve consegnare i biocidi che non può più impiegare o che vuole

smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

2 Le piccole quantità di biocidi vengono riprese gratuitamente.

6 Deroghe per l’uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo

I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all’immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc.

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7 Disposizione transitoria

1 Il divieto d’impiego di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legname fornito entro il 31 dicembre 2001. 2 Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno ai quali non è applicabi- le la deroga di cui al numero 1.3 capoverso 1 può essere impiegato nei campi d’impiego menzionati al numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005.

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Allegato 2.5 (art. 3)

Prodotti fitosanitari

1 Impiego

1.1 Divieti e limitazioni

1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

a. in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti; b. nei cariceti e nelle paludi; c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di lar- ghezza lungo gli stessi; d. nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine; e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell’or- dinanza del 28 ott. 199856 sulla protezione delle acque; OPAc); g. su e lungo binari ferroviari nella zona S2 di protezione delle acque sotterra- nee. 2 I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati: a. su tetti e terrazze; b. su spiazzi adibiti a deposito; c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi; d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari. 3 L’impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 di protezione delle acque sotterra- nee (art. 29 cpv. 2 OPAc) è disciplinato dall’ordinanza del 18 maggio 200557 sui prodotti fitosanitari. 4 Per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc), i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l’im- piego di un prodotto fitosanitario nel settore d’alimentazione Zu se questo viene rilevato in un punto di captazione d’acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono

56 RS 814.201 57 RS 916.161; RU 2005 3035

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rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare. 5 Per l’impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti, d’intesa con l’UFAFP, stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. L’Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

1.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all’impiego di prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo. 2 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera c e il divieto sui pascoli alberati secondo il numero 1.1 capoverso 1 lettera d non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure come lo sfalcio regolare. 3 Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un’autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l’uso di prodotti fitosanitari: a. per il trattamento nel bosco del legname da cui possono scaturire danni al patrimonio forestale in seguito a catastrofi naturali, nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale; b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati se non può essere rimosso in tempo e se tali spiazzi non si trovano in zone di protezione delle acque sotterranee; c. per i vivai forestali al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee; d. per l’eliminazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle rinnovazioni naturali come pure alle piantagioni o ai rimboschimenti se ciò è indispensa- bile per la conservazione del patrimonio forestale. 4 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare. 5 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

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2 Obbligo di riconsegna

1 L’utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta apposi- tamente designato.

2 Le piccole quantità di prodotti fitosanitari vengono riprese gratuitamente.

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Allegato 2.6 (art. 3)

Concimi

1 Definizioni

1 Nel presente allegato si applicano le definizioni dell’ordinanza del 10 gen-

naio 200158 sui concimi (OCon). 2 Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l’alimentazione del bestiame. Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.

2 Prescrizioni di fornitura particolari

2.1 Compost, digestato, acqua di processo, concimi minerali,

prodotti derivati da rifiuti animali e fanghi di depurazione 1I seguenti concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall’OCon, soddisfano anche quelli di cui ai numeri 2.2 e 2.3: a. compost, digestato, acqua di processo o prodotti derivati da rifiuti animali; b. concimi minerali. 2 I fanghi di depurazione non possono essere forniti; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

2.2 Requisiti di qualità

2.2.1 Compost, digestato e acqua di processo

1 Il tenore di inquinanti nel compost, nel digestato e nell’acqua di processo non deve superare i seguenti valori limite; sono fatte salve le deroghe di cui all’articolo 30a capoverso 2 OCon:

58 RS 916.171

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Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Piombo (Pb) 120 Cadmio (Cd) 1 Rame (Cu) 100 Nichel (Ni) 30 Mercurio (Hg) 1 Zinco (Zn) 400

2 Per il compost, il digestato e l’acqua di processo si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante Valore indicativo

Idrocarburi aromatici policiclici 4 grammi per tonnellata di (PAH: Polyciclic Aromatic Hydrocarbons) sostanza secca1 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi I-TEQ2 per chilogrammo di sostanza secca 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene

2 I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

3 È vietato aggiungere fanghi di depurazione al compost, al digestato e all’acqua di processo.

2.2.2 Concimi minerali e prodotti derivati da rifiuti animali

1 Il tenore di inquinanti nei concimi minerali e nei prodotti derivati da rifiuti animali non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata

Sostanza secca Fosforo

Cadmio (Cd) in concimi fosfatici con un tenore di 50 fosforo superiore all’1 per cento Cromo (Cr) 2000 Vanadio (V) 4000

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2.3 Compiti dei detentori degli impianti di compostaggio e di

fermentazione

2.3.1 Bollettino di consegna

1 Al momento della fornitura di compost, digestato o acqua di processo, i detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione nei quali sono trattate annualmen- te più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile devono consegnare agli acquirenti un bollettino di consegna con le indicazioni seguenti: a. la quantità fornita; b. il tenore di sostanza secca e di sostanza organica; c. il tenore di azoto totale; d. il tenore di fosforo, calcio, magnesio e potassio e la conduttività elettrica (indicata in millisiemens per centimetro); e. il tenore di inquinanti (valutazione globale); f. il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio. 2 Se il compost o il digestato vengono forniti in sacchi, il peso e le altre indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–f devono figurare sui sacchi stessi. In tal caso, l’iscrizione sui sacchi funge da bollettino di consegna.

2.3.2 Registro degli acquirenti

1 I detentori degli impianti di cui al numero 2.3.1 capoverso 1 devono tenere un

registro degli acquirenti che annualmente ritirano più di 5 tonnellate di sostanza secca di compost, digestato o acqua di processo.

2 Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

a. la data della fornitura; b. il nome dell’acquirente; c. la quantità fornita; d. le altre indicazioni del bollettino di consegna.

3 I detentori degli impianti devono conservare i registri per almeno 10 anni. Su

domanda, devono metterli a disposizione dell’UFAG, dell’autorità cantonale e di terzi designati dall’UFAG.

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2.3.3 Prove nel caso di fornitura di compost, digestato e acqua

di processo I detentori di impianti secondo il numero 2.3.1 capoverso 1 possono fornire com- post, digestato o acqua di processo ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se tali acquirenti possono dimostrare di possede- re le conoscenze specifiche necessarie al loro impiego.

2.3.4 Obbligo di analisi

1 I detentori di impianti secondo il numero 2.3.1 capoverso 1 devono far eseguire le analisi necessarie, conformemente alle istruzioni dell’UFAG, per accertare che i requisiti di cui al numero 2.2.1 capoversi 1 e 3 nonché all’articolo 21a OCon siano adempiuti. 2 Essi provvedono affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi immediatamen- te all’UFAG e all’autorità cantonale.

3 Impiego

3.1 Principi

1 Chi impiega concimi deve tener conto:

a. dei nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno di nutrienti delle piante (rac- comandazioni sui fertilizzanti); b. del luogo (vegetazione, topografia e condizioni del suolo); c. delle condizioni meteorologiche; d. delle limitazioni imposte o concordate in base alla legislazione concernente la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la pro- tezione dell’ambiente. 2 Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno nutritivo delle piante.

3.2 Limitazioni

3.2.1 Concimi contenenti azoto e concimi liquidi

1 I concimi contenenti azoto possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque.

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2 I concimi liquidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di rice- verli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

3.2.2 Compost, digestato e acqua di processo

1 Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m3 di acqua di processo, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante. 2 Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni non possono essere impiegate più di 100 tonnellate di compost e digestato (quantità riferita alla sostanza secca) come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

3.2.3 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione

delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico 1 I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scari- co possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti. 2 Sono vietati il loro impiego su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.

3.3 Divieti e deroghe

3.3.1 Divieti

1 I concimi non possono essere impiegati:

a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi determinanti non stabiliscano altrimenti; b. nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposi- zioni di cui alla lettera a; c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di lar- ghezza lungo gli stessi; d. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse;

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e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell’ordinanza del 28 ott. 199859 sulla protezione delle acque; OPAc); fa ec- cezione l’erba falciata non raccolta. 2 I concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nella zona S2 di protezio- ne delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAc). 3 Per l’impiego di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc) l’autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capover- si 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. 4 I fanghi di depurazione non possono essere impiegati; sono fatte salve le disposi- zioni di cui al numero 5. 5 È vietato l’impiego di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.

3.3.2 Deroghe

1 In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l’autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali liquidi vengano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m3 per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi patogeni non pervengano negli impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee. 2 In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l’impiego di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzato (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per: a. l’impiego di compost e di concimi minerali:

1. nei vivai forestali,

2. nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina,

3. per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per

la sistemazione con tecniche vegetali,

4. su piccole superfici nell’ambito di esperimenti scientifici;

b. lo spargimento di concimi aziendali, di compost e di concimi minerali privi di azoto su pascoli alberati.

59 RS 814.201

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4 Analisi effettuate dalle autorità

1 L’UFAFP esamina a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche il tenore di PAH, di diossine e di furani nel compost, nel digestato e nell’acqua di processo. Pubblica un riassunto dei risultati analizzati dopo averli comunicati all’autorità cantonale, all’UFAG e ai detentori degli impianti esaminati. 2 Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1 capoverso 2 e provvedono affinché il compost, il digestato o l’acqua di processo non vengano forniti se il loro impiego può danneggiare la fertilità del suolo.

5 Disposizioni transitorie relative ai fanghi di depurazione

5.1 Fornitura

1 I fanghi di depurazione possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 2006, sempre che: a. il loro tenore di inquinanti non superi i seguenti valori limite:

Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Piombo (Pb) 500 Cadmio (Cd) 5 Cromo (Cr) 500 Cobalto (Co) 60 Rame (Cu) 600 Molibdeno (Mo) 20 Nichel (Ni) 80 Mercurio (Hg) 5 Zinco (Zn) 2000 Composti organici alogenati adsorbibili 500 (valore indicativo) (AOX)

b. non vengano aggiunti prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui pro- cessi biologici del suolo; e c. gli acquirenti provino che possono impiegare i fanghi di depurazione con- formemente alle prescrizioni. 2 Se vengono forniti fanghi di depurazione si applica l’articolo 24a capoversi 1 e 2 OCon sulle istruzioni per l’uso a seconda del caso. Per i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che forniscono fanghi di depurazione si appli- cano i numeri 2.3.1 e 2.3.2 a seconda del caso; sul bollettino di consegna va inoltre indicato il tenore di azoto ammoniacale.

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3 I detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico devono, con- formemente alle istruzioni dell’UFAG, eseguire analisi per garantire che i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b siano adempiuti. Essi devono trasmettere immedia- tamente i risultati delle analisi all’UFAG e all’autorità cantonale.

5.2 Impiego

1 I fanghi di depurazione possono essere impiegati ancora fino al 30 settembre 2006, ma non possono essere sparsi sulle superfici coltivate a foraggio e a ortaggi e nelle zone di protezione delle acque sotterranee né depositati nelle fosse per il colaticcio. 2 La quantità di fanghi di depurazione impiegata non può superare il fabbisogno di azoto e di fosforo delle piante e deve comunque essere limitata ad al massimo 5 tonnellate per ettaro nell’arco di 3 anni (quantità riferita alla sostanza secca, senza tenere conto delle aggiunte).

5.3 Proroga del periodo di transizione

1 I Cantoni possono prorogare al massimo di due anni il termine entro il quale è

permesso fornire e impiegare fanghi di depurazione (n. 5.1 cpv. 1 e n. 5.2 cpv. 1). Sono fatti salvi il divieto d’impiego su superfici coltivate a foraggio e a ortaggi nonché nelle zone di protezione delle acque sotterranee e il divieto di deposito nelle fosse per il colaticcio.

2 Essi comunicano una proroga all’UFAG e all’UFAFP.

5.4 Compiti e competenze dell’UFAG

1 L’UFAG può autorizzare per un periodo limitato la fornitura di fanghi di depura- zione i cui valori limite superano al massimo del 100 per cento i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a se: a. i valori limite vengono superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure b. l’autorità cantonale presenta un’apposita domanda e provvede alle necessa- rie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione.

2 Se l’UFAG accorda un’autorizzazione secondo il capoverso 1, riduce la quantità

che può essere fornita in modo che il carico di inquinanti dei fanghi di depurazione per ettaro non sia superiore a quello ottenuto rispettando i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a.

3 Se il valore indicativo degli AOX di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a è

superato, l’UFAG informa l’autorità cantonale ed esige che essa ne chiarisca il motivo. Accerta inoltre che i fanghi di depurazione non vengano forniti come con- cimi se ciò può arrecare pregiudizio al suolo o alle colture.

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4 L’UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti secondo l’articolo 30a capoverso 1 lettera c OCon possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e sul luogo d’impiego dei fanghi di depurazione. 5 Per il rimanente, i compiti e le competenze dell’UFAG sono retti dall’articolo 30a OCon.

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Allegato 2.7 (art. 3)

Prodotti disgelanti

1 Definizione

I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.

2 Fornitura

Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diver- se da: a. cloruro di sodio, di calcio o di magnesio; b. urea; c. alcol degradabile con basso peso molecolare; d. formiato di sodio o di potassio; e. acetato di sodio o di potassio.

3 Impiego

3.1 Limitazioni

1 Non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2. 2 I prodotti disgelanti contenenti urea possono essere impiegati solo negli aerodromi e sui tratti di strada con pericolo di corrosione. 3 I prodotti disgelanti contenenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo negli aerodromi.

3.2 Deroghe

L’UFAFP può autorizzare singoli utilizzatori a impiegare sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2 per verificarne l’idoneità. La validità dell’autorizzazione deve essere limitata ad un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga.

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3.3 Impiego per la manutenzione invernale delle strade ad

opera dei servizi pubblici

1 Se opportuno, le strade innevate devono essere sgombrate con mezzi meccanici

prima di impiegare prodotti disgelanti. 2 Per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici i prodotti disgelanti possono essere impiegati: a. solo se per lo spargimento meccanico sono utilizzati strumenti che coprono le superfici da trattare con una quantità costante per unità di superficie; b. solo a titolo preventivo in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti. 3 I Cantoni provvedono affinché per le strade, le vie e le piazze pubbliche vengano stabiliti i periodi, i luoghi e le modalità di impiego dei prodotti disgelanti oppure di altre procedure contro superfici ghiacciate e neve gelata.

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Allegato 2.8 (art. 3)

Pitture e lacche

1 Definizioni

1 Sono considerate pitture e lacche al cadmio le pitture e le lacche che contengono cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento. 2 Sono considerate pitture e lacche al piombo le pitture e le lacche che contengono piombo o composti del piombo e in cui il contenuto in massa di piombo è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al cadmio nonché di oggetti con esse trattati. 2 È vietata l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al piombo nonché di oggetti con esse trattati. 3 L’immissione sul mercato di imballaggi o parti di essi trattati con pitture o lacche al cadmio o al piombo è disciplinata dall’allegato 2.16 numero 4.

3 Deroghe

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di: a. pitture e lacche con un elevato tenore di zinco se il contenuto in massa di cadmio o composti contenenti cadmio è mantenuto al livello più basso pos- sibile e non supera lo 0,1 per cento di cadmio; b. oggetti trattati con pitture o lacche secondo la lettera a.

4 Disposizioni transitorie

1 Le pitture e le lacche al piombo come pure gli oggetti trattati con tali prodotti possono essere immessi sul mercato dal fabbricante ancora fino al 31 luglio 2006.

2 In deroga al capoverso 1, fino al 30 giugno 2007 il divieto di cui al numero 2

capoverso 2 non si applica: a. all’immissione sul mercato di pitture e lacche con stabilizzatori contenenti piombo (pitture protettive) per il trattamento di pezzi di ricambio per veicoli

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secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 200060, sui veicoli usati che rientrano nelle categorie M1 o N1 dell’allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 feb- braio 197061, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (veicoli); b. all’immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di pezzi di ricambio trattati con pitture protettive e destinati a veicoli secondo il capoverso 3 let- tera a.

3 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che:

a. contengono componenti trattati con pitture protettive e fabbricati prima del 1° agosto 2006; o b. contengono pezzi di ricambio trattati con pitture protettive e fabbricati prima del 1° luglio 2007.

60 GU L 269 del 21/10/2000, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2002/525/CE (GU L 170 del 29/6/2002, pag. 8). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch. 61 GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

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Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche

1 Definizione

Sono considerate materie plastiche al cadmio quelle contenenti cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

1 Sono vietati:

a. l’immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di oggetti composti in parte o interamente da materie plastiche al cadmio; b. la fabbricazione e l’importazione di materie plastiche espanse per la cui fab- bricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse; c. la fornitura e l’impiego di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5) e di oggetti conte- nenti tali materie plastiche espanse. 2 Per le confezioni spray destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l’allegato 2.12.

3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applica:

a. all’importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diver- samente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità; b. all’immissione sul mercato di casse per bevande per la produzione delle qua- li è stato impiegato per la maggior parte granulato usato proveniente da cas- se per bevande; c. l’immissione sul mercato di telai per finestre per la produzione dei quali è stato impiegato anche granulato usato proveniente da telai per finestre.

2 Su domanda motivata, l’UFAFP può concedere una deroga temporanea al divieto

di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a per altri casi analoghi a quelli contemplati al capoverso 1 lettera b o c.

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3 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, l’isolamento termico necessario non è possibile con altri materia- li. Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l’UFAFP emana racco- mandazioni sullo stato della tecnica all’attenzione delle autorità esecutive.

4 Su domanda motivata, l’UFAFP può concedere una deroga temporanea al divieto

di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b o c se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e b. non vengono impiegate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell’aria superiori a quelle necessarie secondo lo stato della tecnica.

4 Etichettatura particolare

1 I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informa- zioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente. 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

5 Obbligo di notifica

I fabbricanti di materie plastiche per la cui fabbricazione vengono impiegate sostan- ze stabili nell’aria devono comunicare annualmente entro il 31 marzo all’UFAFP: a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera duran- te l’anno precedente, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera; b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell’aria contenute nelle materie pla- stiche espanse fornite.

6 Disposizioni transitorie

1 Il divieto d’importazione di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applica all’importazione di: a. apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse con- tenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000; b. veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono stati fabbri- cati con clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4) nonché dei relativi pezzi di ricambio e accessori contenenti tali materie plastiche espanse se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994;

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c. materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con clorofluoro- carburi parzialmente alogenati e che servono per scopi di sicurezza se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000. 2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applica all’uso di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell’aria e di oggetti che contengono tali materie se dette materie plastiche e detti oggetti sono stati forniti prima del 1° gennaio 2004.

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Allegato 2.10 (art. 3)

Prodotti refrigeranti

1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata. 2 Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i pro- dotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4). 3 Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell’aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5). 4 La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata alla fornitura di impianti.

5 I climatizzatori fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

2 Fabbricazione, immissione sul mercato, importazione ed

esportazione

2.1 Divieti

1 Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’esportazione di: a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono; b. apparecchi e impianti che funzionano con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. 2 Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria: a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico; b. deumidificatori; c. climatizzatori; d. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore.

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2.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applicano alla fornitura, all’importazione e all’esportazione di apparecchi appartenenti a un’economia dome- stica. 2 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere a–c non si applicano alla fornitura e all’importazione di apparecchi appartenenti a un’economia domestica.

3 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b–d non si applicano se:

a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

4 Su domanda motivata, l’UFAFP può concedere deroghe temporanee ai divieti di

cui al numero 2.1 se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo, e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

2.3 Informazione degli acquirenti e dei tecnici specializzati

1 I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono infor- mare gli acquirenti, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, in almeno due lingue ufficiali, sul prodotto refrigerante contenuto nell’apparecchio. 2 Il fabbricante deve segnalare ai tecnici specializzati il tipo e la quantità del prodot- to refrigerante impiegato indicandoli in maniera inequivocabile sull’apparecchio o sull’impianto.

3 Le etichette di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere ben leggibili e durature.

2.4 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti

refrigeranti 1 I prodotti refrigeranti possono essere forniti soltanto a destinatari che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b concernenti l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. 2 Singole quantità superiori a 100 g di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell’aria possono essere fornite soltanto in contenitori riuti- lizzabili.

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3 Impiego

3.1 Obbligo di diligenza

Chi utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l’ambiente.

3.2 Ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo

strato di ozono

3.2.1 Divieto

È vietata la ricarica di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveri- scono lo strato di ozono.

3.2.2 Deroghe

Su domanda motivata, l’UFAFP può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se: a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e b. il richiedente inoltra un programma preciso e uno scadenzario in base ai qua- li intende attuare il divieto.

3.3 Obbligo d’autorizzazione per impianti stazionari con

prodotti refrigeranti stabili nell’aria 1 L’allestimento di impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrige- ranti stabili nell’aria è soggetto ad autorizzazione.

2 Un’autorizzazione è concessa se:

a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze o procedimenti alterna- tivi; e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni.

3 L’autorità che concede l’autorizzazione è:

a. l’autorità competente del Cantone; oppure b. l’autorità federale competente per gli impianti di cui al capoverso 1 utilizzati per la gestione di edifici o impianti la cui autorizzazione è di competenza della Confederazione; la partecipazione dell’UFAFP e dei Cantoni è disci- plinata dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della LPAmb.

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3.4 Controllo della tenuta stagna

1 I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodica- mente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna: a. apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria; b. impianti di refrigerazione e di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore e che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria.

2 Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare

l’apparecchio o l’impianto.

3.5 Registro di manutenzione

1 I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrige- ranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione. 2 Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell’apparecchio o dell’impianto. 3 Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manuten- zione, dopo ogni intervento o ogni manutenzione dell’apparecchio o dell’impianto, le seguenti indicazioni: a. la data dell’intervento o della manutenzione; b. una breve descrizione dei lavori eseguiti; c. il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.4; d. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante prelevato; e. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante introdotto nell’impianto; f. la ditta, il proprio nome e la propria firma.

4 Smaltimento

Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti contenenti prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.

5 Obbligo di notifica

1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto contenente più di 3 kg di

prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria deve notificarlo all’autorità cantonale o federale competente secondo il numero 3.3 capoverso 3.

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2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio; b. il tipo e l’ubicazione dell’impianto; c. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto; d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante. 3 Le ditte specializzate comunicano l’obbligo di notifica ai loro clienti in maniera adeguata.

6 Raccomandazioni

L’UFAFP emana raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive: a. sullo stato della tecnica di cui al numero 3.3 capoverso 2; b. sul controllo della tenuta stagna di cui al numero 3.4; c. sul registro di manutenzione di cui al numero 3.5.

7 Disposizioni transitorie

1 I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricari- ca di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2009. 2I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricari- ca di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014. 3 Gli apparecchi o gli impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluoro- carburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere immessi sul mercato nonché importati ed esportati a scopi privati. 4 Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005. 5 Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno perma- nentemente chiuso negli edifici abitativi, l’obbligo di autorizzazione di cui al nume- ro 3.3 entra in vigore il 1º gennaio 2007.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2005

Allegato 2.11 (art. 3)

Prodotti estinguenti

1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i pro- dotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4). 2 Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell’aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5). 3 La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti.

2 Immissione sul mercato e importazione a scopi privati

2.1 Divieto

L’immissione sul mercato e l’importazione a scopi privati di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria nonché di apparecchi o impianti contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.

2.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano: a. alla fornitura a scopo di riciclaggio; b. all’importazione di estintori a mano destinati all’uso personale nella propria autovettura; c. alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio; d. quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria; in altri casi analoghi l’UFAFP può concedere de- roghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.

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3 Esportazione

1 I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se il destinatario conferma all’esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per scopi per i quali lo stato della tecnica non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull’ubicazione, sul tipo e sull’impiego dell’impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati. 2 I rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere resi innocui, a essere smaltiti o a essere reimportati dopo il trattamento.

4 Impiego

Tranne che in caso di lotta contro gli incendi, è vietato immettere nell’ambiente i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria. Il divieto si applica in particolare a esercitazioni e prove.

5 Raccomandazioni

L’UFAFP pubblica per le autorità esecutive raccomandazionisull’esportazione e lo smaltimento corretto dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

6 Apparecchi e impianti contenenti prodotti estinguenti

che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria

6.1 Informazione dell’UFAFP

I detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all’UFAFP: a. il tipo e l’ubicazione degli apparecchi e degli impianti; b. la data dell’acquisto o dell’installazione; c. il tipo e la quantità del prodotto estinguente; d. il tipo dell’oggetto protetto; e. in caso di messa fuori esercizio degli apparecchi o degli impianti: la data della messa fuori esercizio e il destinatario del prodotto estinguente.

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6.2 Manutenzione

1I detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata ogni tre anni. 2 I detentori di impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appro- priata una volta all’anno.

7 Obbligo di notifica

1 Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell’aria, oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all’UFAFP per l’anno precedente: a. il tipo e il numero degli apparecchi e degli impianti forniti; b. la quantità di prodotto estinguente fornita con gli apparecchi; c. la quantità di prodotto estinguente fornita per essere impiegata negli appa- recchi e negli impianti; d. la quantità di prodotti estinguenti presa in consegna dal detentore in seguito alla messa fuori esercizio degli apparecchi e degli impianti; e. la quantità di prodotti estinguenti non più utilizzati inviata al trattamento; f. la quantità di prodotti estinguenti reimportata dopo un trattamento di rici- claggio all’estero (n. 2.2 lett. c).

2 Le indicazioni devono essere suddivise per:

a. apparecchi e impianti esistenti e nuovi; b. tipo di prodotto estinguente; c. tipo di trattamento. 3 Al più tardi al momento dell’esportazione, chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comunicare all’UFAFP la quantità esportata e fornirgli la conferma di cui al numero 3 capoverso 1.

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Allegato 2.12 (art. 3)

Confezioni spray

1 Definizioni

1 Le confezioni spray sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi. 2 Sono considerate sostanze combustibili le sostanze altamente infiammabili, facil- mente infiammabili o infiammabili ai sensi dell’articolo 4 lettere c–e dell’ordinanza del 18 maggio 200562 sui prodotti chimici (OPChim). 3 È considerata una produzione a scopi d’intrattenimento o decorazione in particola- re la produzione di: a. effetti metallici luccicanti; b. neve o brina artificiale; c. rumori indecenti; d. escrementi o puzzo per scherzi; e. suoni di corno per divertimenti; f. schiume e fiocchi che si volatilizzano; g. ragnatele artificiali.

2 Divieti

1 La fabbricazione e l’importazione a scopi privati o commerciali di confezioni spray che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5) sono vietate. 2 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di confezioni spray se esse: a. contengono cloruro di vinile; o b. contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrasse- gnate conformemente all’allegato 1 numero 2.1 OPChim con una delle seguenti frasi R:

62 RS 813.11; RU 2005 2721

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1. R 23, 2. R 26, 3. R 34, 4. R 35, 5. R 41. 3 Le confezioni spray per scopi d’intrattenimento e di decorazione che contengono sostanze infiammabili non possono essere fornite al grande pubblico.

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica. 2 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano alle confezioni spray contenenti sostanze stabili nell’aria impiegate per la produzione di schiume di mon- taggio o per la pulitura di impianti e apparecchi sotto tensione elettrica se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell’aria non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica; e c. sono impiegate soltanto sostanze stabili nell’aria il cui periodo medio di per- manenza nell’aria è il più breve possibile. 3 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni spray men- zionate nell’articolo 9a della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 197563, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, e conformi alle esigenze ivi elencate.

4 L’UFAFP, d’intesa con l’UFSP e su domanda motivata, può concedere a un fab-

bricante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 per confe- zioni spray contenenti sostanze stabili nell’aria e destinate a impieghi diversi da quelli menzionati nei capoversi 1 e 2 se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell’aria non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica; e c. sono impiegate soltanto sostanze stabili nell’aria il cui periodo medio di per- manenza nell’aria è il più breve possibile.

63 GU L 147 del 9/6/1975, pag. 40, modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28 gennaio 1994, pag. 28). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet:www. cheminfo.ch

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4 Etichettatura particolare

1 La quantità dei clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4), espressa in percentuale volumetrica, deve figurare sulle confezioni spray che contengono tali sostanze. 2 Sull’etichetta delle confezioni spray di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale». 3 Le indicazioni secondo i capoversi 1 e 2 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

5 Obbligo di notifica

Entro il 30 giugno di ogni anno, i fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell’aria e gli importatori di tali confezioni spray devono notificare all’UFAFP le quantità di ogni singola sostanza impiegate l’anno precedente; le indicazioni vanno suddivise secon- do le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d’impiego.

6 Raccomandazioni

L’UFAFP emana raccomandazioni sullo stato della tecnica all’attenzione delle autorità esecutive: a. per farmaci e dispositivi medici secondo il numero 3 capoverso 1: d’intesa con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e dopo aver consultato le cerchie interessate; b. per confezioni spray secondo il numero 3 capoverso 2: dopo aver consultato le cerchie interessate.

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Allegato 2.13 (art. 3)

Additivi per combustibili

1 Definizione

Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.

2 Etichettatura particolare

1 Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un’apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l’olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono: a. composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro); o b. sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a com- bustione alimentati a gasolio. 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e dura- tura.

3 Aggiunta a combustibili

Per l’aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 198564 contro l’inquinamento atmosferico.

64 RS 814.318.142.1

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Allegato 2.14 (art. 3)

Condensatori e trasformatori

1 Definizioni

1 I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti sono condensatori e trasfor- matori che contengono: a. sostanze aromatiche alogenate quali i bifenili policlorurati (PCB), i diarilal- cani alogenati o i benzeni alogenati; oppure b. sostanze o preparati che contengono a loro volta, come impurità, più di

500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze

aromatiche polialogenate. 2 I condensatori con data di fabbricazione 1982 o antecedente sono considerati come contenenti inquinanti fino a quando il proprietario non prova il contrario.

2 Divieti

1I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti non possono essere né immessi sul mercato né importati per scopi privati.

2 È inoltre vietato l’impiego di:

a. condensatori contenenti inquinanti con un peso complessivo superiore a

1 kg;

b. trasformatori contenenti inquinanti.

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Allegato 2.15 (art. 3, 16)

Pile e accumulatori

1 Definizioni

1 Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili. 2 Sono considerate accumulatori le fonti di corrente elettrica che trasformano diret- tamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule ricaricabili. 3 Sono considerati piccoli accumulatori gli accumulatori che hanno un peso inferiore a 1 kg.

4 Sono considerati oggetti con pile o accumulatori fissi gli oggetti dai quali

l’utilizzatore può difficilmente estrarre le pile o gli accumulatori in essi contenuti.

2 Divieti

2.1 Mercurio e cadmio in pile e accumulatori

1 I seguenti tipi di pile e accumulatori non possono essere immessi sul mercato dal produttore se il loro tenore di mercurio o cadmio supera i seguenti valori massimi:

Tipo Percentuale massima in massa

Mercurio Cadmio

Pile zinco-carbone 0,0005 0,015 Pile alcali-manganese 0,0005 –

2 Il fabbricante non può immettere sul mercato tipi di pile e accumulatori a bottone con un contenuto in massa di mercurio superiore al 2 per cento.

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2.2 Accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici

1 È vietata l’immissione sul mercato di accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 200065, relativa ai veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M1 o N1 dell’allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 197066, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 2 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di veicoli elettrici nuovi secondo il capoverso 1 con accumulatori al nichel-cadmio.

2.3 Oggetti con pile o accumulatori fissi

Gli oggetti con pile o accumulatori fissi non possono essere immessi sul mercato se le pile o gli accumulatori hanno un contenuto in massa superiore allo 0,0005 per cento di mercurio, allo 0,0005 per cento di cadmio o allo 0,1 per cento di piombo.

3 Deroghe

1 I divieti di cui ai numeri 2.1–2.3 non si applicano all’importazione se le merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità. 2 Il divieto di cui al numero 2.3 non si applica agli oggetti con pile e accumulatori fissi se: a. è usuale o prevista una sostituzione da parte del commercio specializzato; oppure b. la protezione dell’utilizzatore o un interesse preponderante al buon funzio- namento dell’oggetto richiede pile o accumulatori fissi e contenenti, per quanto possibile, quantità minime di mercurio, cadmio o piombo. Si appli- cano le disposizioni di cui all’allegato II della direttiva 91/157/CEE, del Consiglio, del 18 marzo 199167, relativa alle pile e agli accumulatori conte- nenti sostanze pericolose.

65 GU L 269 del 21/10/2000, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2002/525/CE della Commissione, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29/6/2002, pag. 81). I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch. 66 GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

67 GU L 78 del 26/3/1991, pag. 38.

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4 Informazione

4.1 Etichettatura particolare e istruzioni per l’uso

1 Sulle pile e sugli accumulatori deve essere indicato il nome del fabbricante o il marchio registrato secondo la legge del 28 agosto 199268 sulla protezione dei marchi o l’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, rivisto a Stoc- colma il 14 luglio 196769. 2 Sulle pile e sugli accumulatori con un contenuto in massa superiore allo 0,025 per cento di cadmio o allo 0,4 per cento di piombo o che contengono più di 25 milli- grammi di mercurio per cellula devono essere apposte in modo duraturo indicazioni supplementari relative al tenore di metalli pesanti e allo smaltimento. In merito a tali indicazioni si applicano le disposizioni della direttiva 93/86/CEE della Commissio- ne, del 4 ottobre 199370, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. 3 Le prescrizioni concernenti l’etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle pile e agli accumulatori a bottone forniti senza imballaggio. Per le pile e gli accumulatori forniti in imballaggi le relative indicazioni devono essere apposte sull’imballaggio. 4 Se le pile o gli accumulatori sono forniti in imballaggi, le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte anche sull’imballaggio; fanno eccezione gli imballaggi trasparenti attraverso i quali le etichette apposte sulla pila o sull’accu- mulatore sono completamente visibili e leggibili. 5 In caso di oggetti con pile o accumulatori fissi, le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere contenute per analogia nelle istruzioni per l’uso.

4.2 Punti vendita e pubblicità

1 Nei punti vendita in cui vengono forniti pile e accumulatori deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che: a. le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile e accumulatori; b. il punto vendita riprende le pile e gli accumulatori usati; e c. sulle pile e sugli accumulatori viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento. 2 La pubblicità per le pile e per gli accumulatori deve attirare l’attenzione del con- sumatore sull’obbligo della riconsegna delle pile e degli accumulatori usati.

68 RS 232.11 69 RS 0.232.112.3

70 GU L 264 del 23 ottobre 1993, pag. 51.

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5 Obbligo di riconsegna e di ripresa

5.1 Obbligo di riconsegna

I consumatori devono riconsegnare le pile e gli accumulatori usati a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati oppure nell’ambito delle apposite raccolte di pile e accumulatori.

5.2 Obbligo di ripresa

1 I commercianti che forniscono pile o accumulatori con un peso fino a 5 kg devono riprendere gratuitamente dai consumatori tutte le pile e tutti gli accumulatori di questo tipo.

2 I commercianti che forniscono pile e accumulatori con un peso superiore a 5 kg

devono riprendere dai consumatori i tipi di pile e di accumulatori che figurano nel loro assortimento. 3 Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei commercianti e dei consumatori.

6 Prescrizioni particolari per i piccoli accumulatori al

nichel-cadmio

6.1 Determinazione di un obiettivo per il tenore di cadmio nei

rifiuti urbani 1 La media calcolata su tre anni consecutivi del tenore di cadmio dei piccoli accumu- latori al nichel-cadmio nei rifiuti urbani non dovrà superare i 3000 chilogrammi all’anno. 2 Il tenore di cadmio secondo il capoverso 1 è calcolato moltiplicando per il fattore 0,16 (misura per il contenuto medio di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel- cadmio) la quantità dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio fornita nell’anno di riferimento, previa detrazione della quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio riciclata o esportata. La base di calcolo è costituita dalle quantità comunicate secon- do il numero 8 capoversi 1 e 2.

3 L’UFAFP valuta ogni anno se è possibile raggiungere l’obiettivo previsto dal

capoverso 1.

6.2 Emanazione di prescrizioni sulla riscossione di un

deposito 1 Se risulta evidente che è impossibile raggiungere l’obiettivo previsto dal nume- ro 6.1 capoverso 1, il DATEC può ordinare ai fabbricanti e ai commercianti di riscuotere un deposito al momento della fornitura di piccoli accumulatori al nichel- cadmio.

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2 Se ordina la riscossione di un deposito, il DATEC prescrive quanto segue:

a. l’ammontare del deposito si basa sul peso dei piccoli accumulatori al nichel- cadmio:

1. 3 franchi fino a un peso di 50 g,

2. 5 franchi fino a un peso di 100 g,

3. 10 franchi fino a un peso di 250 g,

4. 20 franchi fino a un peso di 1 kg;

b. l’UFAFP può esentare per un certo periodo dall’obbligo di riscuotere un deposito i fabbricanti e i commercianti che assicurano con altre misure un tasso di recupero pari ad almeno l’80 per cento in massa; c. l’ammontare del deposito riscosso deve essere indicato sul piccolo accumu- latore al nichel-cadmio o in un’altra forma adeguata; d. al momento della ripresa di piccoli accumulatori al nichel-cadmio soggetti a deposito, i fabbricanti e i commercianti devono restituire il deposito in tutti i punti vendita nei quali forniscono tali accumulatori; se sospendono la forni- tura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio soggetti a deposito, tale obbli- go sussiste ancora per cinque anni.

3 Se ordina la riscossione di un deposito, il DATEC può prescrivere che l’UFAFP

incarichi un’organizzazione privata idonea di tenere una cassa di compensazione dei depositi (cassa) e che eserciti la vigilanza su di essa. In tal caso prescrive anche quanto segue: a. il fabbricante deve consegnare alla cassa le eventuali eccedenze risultanti dalla riscossione dei depositi; b. la cassa deve utilizzare le eccedenze soprattutto per coprire le perdite dei fabbricanti e dei commercianti derivanti dalla restituzione dei depositi e per promuovere il recupero dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio sigillati; c. il fabbricante deve trasmettere alla cassa tutti i dati necessari per la compen- sazione dei depositi; d. la cassa deve fornire all’UFAFP tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

7 Tassa di smaltimento anticipata

7.1 Obbligo della tassa

1 I fabbricanti che forniscono pile, accumulatori o oggetti con pile o accumulatori fissi destinati a essere impiegati in Svizzera devono versare per tali pile o accumula- tori (pile o accumulatori soggetti a tassa) una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall’UFAFP. Sono esentati dalla tassa le pile e gli accumulatori con un peso superiore a 5 kg.

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7.2 Ammontare della tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile e accumulatori soggetti a tassa. Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività di cui al numero 7.4.

7.3 Obbligo di notifica e scadenza

1 Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all’organizzazione, di regola a scadenza mensile secondo le prescrizioni da essa emanate, la quantità di pile e di accumulatori soggetti a tassa forniti, suddivisi secondo i criteri determinanti per stabilire l’ammontare della tassa. 2 L’organizzazione fattura alle parti assoggettate alla tassa l’ammontare della tassa per le pile e gli accumulatori forniti. La tassa è esigibile non appena la fattura per- viene alle parti assoggettate. Il termine di pagamento è di 30 giorni. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

7.4 Impiego della tassa

L’organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per le seguenti attività: a. la raccolta e il trasporto di pile e accumulatori; b. il riciclaggio delle pile e degli accumulatori secondo lo stato della tecnica, purché esista una prova di tale riciclaggio; c. l’informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile e accumulatori, per la quale può essere impiegato non più del 15 per cento degli introiti annui della tassa; d. le sue attività nell’ambito del mandato conferitole dall’UFAFP; e. gli oneri amministrativi dell’UFAFP derivanti dall’attuazione delle disposi- zioni di cui al numero 7.

7.5 Finanziamenti a terzi

1 Chi rivendica dei finanziamenti da parte dell’organizzazione per le attività di cui al numero 7.4 deve inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda. 2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attivi- tà in modo economico e appropriato. Può condurre accertamenti atti a verificare tali presupposti.

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3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 7.4

lettere a–c sulla base dei mezzi disponibili.

7.6 Organizzazione

1 L’UFAFP incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della

tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l’importazione, la vendita o il riciclaggio di pile o accumulatori. 2 L’UFAFP stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un con- tratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto. 3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti. 4 L’organizzazione deve garantire che sia rispettato il segreto d’affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

7.7 Vigilanza sull’organizzazione

1 L’UFAFP vigila sull’organizzazione. Può impartire istruzioni all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa. 2 L’organizzazione deve fornire all’UFAFP tutte le informazioni necessarie e garan- tirgli la consultazione degli atti. 3 Essa deve inoltrare all’UFAFP, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell’anno precedente. In tale rapporto devono figurare in partico- lare: a. il consuntivo annuale; b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione; c. la quantità delle pile e degli accumulatori soggetti a tassa forniti nell’anno precedente, elencati secondo i criteri determinanti per stabilire l’ammontare della tassa, nonché il tasso di ripresa delle pile e degli accumulatori soggetti alla tassa. d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari. 4 L’UFAFP pubblica il rapporto; sono fatte salve le informazioni che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.

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7.8 Procedura e rimedi giuridici

1 Sulledomande concernenti i finanziamenti a terzi, l’organizzazione statuisce

mediante decisione. 2 Contro le decisioni dell’organizzazione può essere presentato ricorso alla Commis- sione dei ricorsi in materia di prodotti chimici.

8 Obblighi di notifica

1 Entro il 30 aprile di ogni anno i fabbricanti devono notificare all’UFAFP le quanti- tà di pile e di accumulatori soggetti a tassa forniti per il consumo nazionale nell’anno precedente (n. 7.1 cpv. 1). Le notifiche devono essere strutturate secondo le direttive dell’UFAFP, in particolare in base al tipo di pile e accumulatori e agli inquinanti. 2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 non devono essere notificate se sono già state notificate conformemente al numero 7.3 capoverso 1. 3 I destinatari autorizzati a prendere in consegna pile e accumulatori in virtù di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 198671 sul traffico dei rifiuti speciali devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno: a. all’UFAFP: le quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio usati che hanno riciclato ed esportato nell’anno precedente; b. all’organizzazione: le quantità di pile e accumulatori soggetti a tassa che hanno riciclato ed esportato nell’anno precedente.

9 Compiti particolari dei Cantoni

I Cantoni provvedono affinché le prescrizioni del numero 4.2 siano osservate.

10 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 entra in vigore il 1° agosto 2006.

2 In deroga al capoverso 1, il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 non si applica agli accumulatori al nichel-cadmio che vengono immessi sul mercato come pezzi di ricambio per veicoli elettrici secondo il capoverso 3. 3 Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli elettrici immes- si per la prima volta sul mercato prima del 1° agosto 2006.

71 RS 814.610

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4 Entro il 31 dicembre 2005, gli accumulatori al piombo fino a un peso di 5 kg

devono: a. essere ripresi conformemente alle disposizioni del numero 5.2 capoverso 2; b. essere esentati dalla tassa di smaltimento anticipata di cui al numero 7.1 capoverso 1.

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

1 Cromo(VI) in cementi

1.1 Principio

Il cemento e i preparati contenenti cemento che, dopo l’idratazione, presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso non possono essere né immessi sul mercato né impiegati.

1.2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano all’immissione sul mercato a scopo di impiego o per l’impiego in processi monitorati, chiusi e completamente automa- tizzati, nonché in processi durante i quali il cemento e i preparati che lo contengono entrano in contatto esclusivamente con le macchine e non sussiste un pericolo di contatto con la pelle.

1.3 Etichettatura particolare

1 Il cemento e i preparati contenenti cemento che presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura «Contiene cro- mo(VI). Può provocare reazioni allergiche». 2 L’etichetta di cui al capoverso 1 non può essere impiegata se, a causa della presen- za di altri componenti, i preparati contenenti cemento sono classificati come sensibi- lizzanti ai sensi dell’articolo 5 lettera f dell’ordinanza del 18 maggio 200572 sui prodotti chimici (OPChim) e devono essere contrassegnati con la frase R 43 con- formemente alle disposizioni dell’allegato 1 numero 2.1 OPChim. 3 Per i cementi o i preparati contenenti cemento che contengono agenti riducenti è necessario indicare sull’imballaggio: a. la data d’imballaggio; b. in quali condizioni e per quanto tempo possono essere stoccati senza che il tenore di cromo(VI) solubile superi lo 0,0002 per cento della massa anidra del cemento stesso.

4 Il numero 3 non si applica all’immissione sul mercato per impieghi secondo il

numero 1.2.

72 RS 813.11; RU 2005 2721

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5 Le etichette devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

2 Oggetti cadmiati

2.1 Definizione

Sono oggetti cadmiati: a. gli oggetti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche; b. gli oggetti che contengono componenti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche.

2.2 Divieto

La fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

2.3 Deroghe

1 Il divieto di immissione sul mercato contemplato al numero 2.2 non si applica:

a. agli oggetti d’antiquariato; b. all’importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diver- samente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità. 2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non viene applicato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2.2 non si applica: a. agli aeromobili, alle armi teleguidate, ai motori per battelli e ai loro compo- nenti; b. agli oggetti che devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione, in particolare ai contatti elettrici se ciò è necessario per motivi di affidabilità; c. ai pezzi di ricambio per oggetti cadmiati.

3 Su domanda motivata, l’UFAFP, d’intesa con l’UFSP, può ammettere deroghe per

altri oggetti se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo non cadmia- to; e b. non viene applicato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato.

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3 Cadmio in oggetti zincati

1 I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono provvedere affinché il contenuto in massa di cadmio nello zinco applicato non superi lo 0,025 per cento. 2 Il valore di cui al capoverso 1 è considerato rispettato se il tenore di cadmio della soluzione o della massa in fusione impiegata per la zincatura non è superiore ad esso. 3 Gli oggetti zincati possono essere importati per scopi professionali o commerciali solo se il tenore di cadmio nello zinco applicato non supera il valore massimo di cui al capoverso 1.

4 Il capoverso 3 non si applica all’importazione di oggetti zincati se sono solo

ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

4 Metalli pesanti in imballaggi

4.1 Definizioni

1 Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio e i loro composti nonché il cromo(VI). 2 Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci.

4.2 Divieto

Gli imballaggi o i componenti di imballaggi non possono essere immessi sul merca- to dal fabbricante se il loro tenore di metalli pesanti supera i 100 mg/kg.

4.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 4.2 non si applica:

a. agli imballaggi fabbricati interamente con cristallo al piombo; b. agli imballaggi fabbricati con altro vetro se il superamento del tenore di metalli pesanti di cui al numero 4.2 è riconducibile a materie prime seconda- rie e i metalli pesanti non sono stati aggiunti di proposito come componenti durante il processo di fabbricazione; c. alle capsule su bottiglie che contengono vino di un’annata anteriore al 1996; d. agli imballaggi in materie plastiche contenenti cadmio che soddisfano le condizioni di cui all’allegato 2.9 numero 3 capoverso 1 lettera b.

2 Su domanda motivata, l’UFAFP può accordare, d’intesa con l’UFSP, una deroga

per altri imballaggi. A tal fine tiene conto delle decisioni della Commissione basate

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sull’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 199473, sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio, come pure dello stato della tecnica.

5 Metalli pesanti in veicoli

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli gli autoveicoli e gli autoveicoli industriali leggeri secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 200074, relativa ai veicoli fuori uso, che sono catalogati alle classi M1 o N1 dell’allegato II paragrafo A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 197075, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

5.2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di materiali e componenti nuovi per veicoli che contengono piombo, cadmio o cromo(VI). 2 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di veicoli nuovi che contengono materia- li o componenti secondo il capoverso 1. 3 Per i componenti di veicoli trattati con pitture e lacche al cadmio o al piombo si applicano le disposizioni di cui all’allegato 2.8.

4 Per i componenti di veicoli fabbricati con materie plastiche contenenti cadmio

come pure per i componenti cadmiati o quelli zincati contenenti cadmio si applicano le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 e all’allegato 2.9. 5 Per le batterie per veicoli contenenti cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all’allegato 2.15.

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

a. ai materiali o ai componenti per veicoli se contengono piombo quale com- ponente delle seguenti leghe:

73 GU L 365 del 31/12/1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch. 74 GU L 269 del 21/10/2000, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2002/525/CE, della Commissione, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29/6/2002, pag. 81). 75 GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

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1. acciaio destinato alla lavorazione e acciaio zincato a caldo con un con-

tenuto in massa di piombo fino allo 0,35 per cento,

2. alluminio destinato alla lavorazione con un contenuto in massa di

piombo fino all’1 per cento,

3. lega di rame con un contenuto in massa di piombo fino al 4 per cento,

eccetto per l’impiego in guarnizioni dei freni,

4. cuscinetti e pistoni di piombo/bronzo;

b. ai seguenti materiali o componenti per veicoli contenenti piombo:

5. ammortizzatori,

6. componenti elettrici contenenti piombo legato in una matrice di vetro o

ceramica, esclusi il vetro delle lampade a incandescenza e lo smalto delle candele di accensione,

7. leghe per saldatura in circuiti stampati e altre applicazioni elettroniche;

c. frigoriferi ad assorbimento per camper contenenti cromo(VI) impiegato come sostanza anticorrosiva nel sistema di raffreddamento. 2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.

5.4 Etichettatura particolare

Sono da contrassegnare o rendere evidenti mediante altri mezzi: a. le batterie che contengono piombo o composti del piombo; b. gli ammortizzatori che contengono piombo o composti del piombo; c. i componenti elettrici (n. 5.3 lett. b n. 2) che contengono piombo legato nella matrice in vetro o ceramica e non sono impiegati come elementi piezoelettri- ci nei motori come pure le leghe per saldatura al piombo nei circuiti stampati e in altre applicazioni elettriche (n. 5.3 lett. b n. 3) che sono montate dal fab- bricante di veicoli durante la fabbricazione se la quantità di piombo supera nel complesso 60 grammi per ciascun veicolo; d. accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici; e. frigoriferi ad assorbimento per camper contenenti cromo(VI); f. lampade a incandescenza e illuminazioni di strumentazioni che contengono mercurio o composti di mercurio.

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6 Metalli pesanti in apparecchi elettrici ed elettronici

6.1 Definizioni

Sono considerate apparecchi elettrici ed elettronici: a. gli apparecchi di cui all’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 200376, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contemplati dall’allegato IA della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 200377, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (dir. 2002/96/CE); b. le lampade a incandescenza e le lampade per uso domestico.

6.2 Divieti

1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici nuovi nonché i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i mate- riali o i componenti da cui sono costituiti contengono piombo, cadmio o cromo(VI). 2 Per i componenti trattati con pitture o lacche contenenti cadmio o piombo si appli- cano le disposizioni di cui all’allegato 2.8.

3 Per i componenti costituiti da plastiche contenenti cadmio e per i componenti

cadmiati o contenenti cadmio si applicano le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 e all’allegato 2.9.

4 Per le pile contenenti cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui

all’allegato 2.15.

6.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici delle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all’allegato IA della direttiva 2002/96/CE.

2 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica inoltre:

a. ai materiali che contengono piombo quale componente delle seguenti leghe:

1. acciaio con un contenuto in massa di piombo fino allo 0,35 per cento,

2. alluminio con un contenuto in massa di piombo fino allo 0,4 per cento,

3. lega di rame con un contenuto in massa di piombo fino al 4 per cento;

76 GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19.

77 GU L 37 del 13/2/2003, pag. 24.

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b. e ai seguenti materiali o componenti contenenti piombo:

1. leghe per saldatura con un elevato punto di fusione, in particolare le-

ghe stagno-piombo con un contenuto in massa di piombo superiore all’85 per cento,

2. leghe per saldatura per server, sistemi di memorizzazione e sistemi

Storage-Array,

3. leghe per saldatura per infrastrutture di rete per trasmissioni, elabora-

zione dei segnali, trasferimento e gestione di reti nel settore delle tele- comunicazioni,

4. vetri di tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti,

5. componenti elettronici in ceramica come componenti piezoelettrici;

c. frigoriferi ad assorbimento contenenti cromo(VI) impiegato come sostanza anticorrosiva nel sistema di raffreddamento.

7 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1º gennaio 2007.

2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai materiali e ai compo- nenti per veicoli immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° agosto 2006. 3 In deroga al capoverso 2, il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neanche ai seguenti materiali o componenti per veicoli immessi per la prima volta sul mercato prima delle date summenzionate:

Materiali o componenti per veicoli nuovi come pezzi di ricambio

a. alluminio per scopi di trattamento con 1º luglio 2007 un contenuto in massa di piombo fino al 2 per cento b. elastomeri che contengono agenti 1º luglio 2007 vulcanizzanti o stabilizzatori contenenti piombo per applicazioni destinate alla gestione idraulica e alla trasmissione di potenza c. sedi di valvola contenenti piombo e 1º luglio 2007 destinati a tipi di motori che contengono piombo sviluppati prima del 1° luglio d. lampade a incandescenza e candele di 1º luglio 2007 accensione, il cui vetro o smalto contiene piombo e. dispositivi pirotecnici di sgancio che 1º luglio 2007 1º luglio 2007 contengono piombo

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Materiali o componenti per veicoli nuovi come pezzi di ricambio

f. strati protettivi contro la corrosione che 1º luglio 2007 1º luglio 2007 contengono cromo(VI) g. paste a strato spesso contenenti cadmio 1º luglio 2007

4 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti secondo i capoversi 2 e 3.

5 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica:

a. agli apparecchi elettrici ed elettronici e ai relativi pezzi di ricambio immessi per la prima volta sul mercato prima del 1º luglio 2006; b. ai pezzi di ricambio per apparecchi elettrici ed elettronici secondo la let- tera a.

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Allegato 2.17 (art. 3)

Materiali legnosi

1 Definizioni

1 Sono considerati materiali legnosi gli oggetti formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati. 2 È definito materia prima secondaria il legno usato (legname di scarto) impiegato per la fabbricazione di materiali legnosi.

2 Divieti

I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati: Sostanza Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) 2 Piombo (Pb) 90 Cadmio (Cd) 2 Mercurio (Hg) 0,4 Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8) 0,5 Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5) 3 Bifenili policlorurati 5

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano all’importazione di materiali legnosi se questi ultimi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

2 Su domanda motivata, l’UFAFP può accordare, d’intesa con l’UFSP, una deroga ai

divieti di cui al numero 2 se: a. i superamenti dei valori limite non sono riconducibili alla materia prima secondaria; e b. i materiali legnosi non contengono le sostanze elencate in quantità maggiori rispetto a quelle che, per ragioni tecniche, sono necessarie per la fabbrica- zione o servono per l’impiego previsto.

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4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) | Lexipedia | Lexipedia