AS 2005 5047
Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
del 26 ottobre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 22 della legge federale del 10 ottobre 19971 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro), ordina:
Capitolo 1: Tassa di sorveglianza Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio 1 L’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Autorità di controllo) riscuote una tassa di sorveglianza annuale: a. dagli organismi di autodisciplina riconosciuti; b. dagli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti. 2 La tassa di sorveglianza è composta da una tassa di base e da una tassa aggiuntiva.
3 La tassa è riscossa sulla base dei costi seguenti:
a. i costi generati all’Autorità di controllo dalla sorveglianza degli organismi di autodisciplina che non possono essere attribuiti a nessun organismo di auto- disciplina in particolare; b. i costi generati all’Autorità di controllo dalla sorveglianza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti che non possono essere attribuiti a nessun intermediario finanziario in particolare; c. i costi di funzionamento generale di cui all’articolo 4.
Art. 2 Base di calcolo Base di calcolo della tassa di sorveglianza è la fatturazione dei costi e delle presta- zioni, presentata nella documentazione complementare del conto di Stato dell’anno di calcolo.
RS 955.033.2 1 RS 955.0
2005-0565 5047
Tassa di sorveglianza ed emolumenti dell’Autorità di controllo RU 2005
Art. 3 Inizio e fine dell’assoggettamento 1 La tassa di sorveglianza è dovuta annualmente a partire dal rilascio dell’autorizza- zione o del riconoscimento. Se l’autorizzazione è rilasciata nel corso dell’anno di tassazione, la tassa per quell’anno è calcolata pro rata temporis. 2 Se il l’autorizzazione rilasciata a un organismo di autodisciplina o a un intermedia- rio finanziario direttamente sottoposto all’Autorità di controllo cessa nel corso del- l’anno di tassazione, la tassa per quell’anno è calcolata pro rata temporis.
Art. 4 Costi di funzionamento generale I costi di funzionamento generale comprendono tutte le spese assunte dall’Autorità di controllo nel quadro delle sue attività durante l’anno di calcolo, che possono essere imputate congiuntamente al gruppo degli organismi di autodisciplina e a quello degli intermediari finanziari direttamente e che non sono coperti dagli emo- lumenti previsti nel capitolo 2; tali costi comprendono in particolare le spese assunte per la sorveglianza del mercato, la preparazione della legislazione e la collaborazio- ne internazionale.
Art. 5 Ripartizione dei costi di funzionamento generale
1 I costi di funzionamento generale sono ripartiti nel modo seguente:
a. il 25 per cento è attribuito al gruppo degli intermediari finanziari direttamen- te sottoposti all’Autorità di controllo; b. il 75 per cento è ripartito tra il gruppo degli organismi di autodisciplina e quello degli intermediari finanziari direttamente sottoposti proporzionalmen- te alla quota rappresentata dagli organismi di autodisciplina rispetto all’Au- torità di controllo. 2 Il numero di organismi di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell’anno di calcolo.
Sezione 2: Organismi di autodisciplina
Art. 6 Principio I costi imputati agli organismi di autodisciplina comprendono: a. la parte dei costi di funzionamento generale secondo l’articolo 5; e b. i costi generati all’Autorità di controllo dalla sorveglianza degli organismi di autodisciplina che non possono essere attribuiti a nessun organismo di auto- disciplina in particolare.
Tassa di sorveglianza ed emolumenti dell’Autorità di controllo RU 2005
Art. 7 Tassa di base
1 La tassa di base ammonta al 25 per cento dei costi secondo l’articolo 6.
2 Essa è suddivisa in parti uguali tra tutti gli organismi di autodisciplina.
Art. 8 Tassa aggiuntiva
1 La tassa aggiuntiva ammonta al 75 per cento dei costi secondo l’articolo 6.
2 Sono determinanti per il calcolo della tassa aggiuntiva dovuta dall’organismo di autodisciplina: a. il numero di intermediari finanziari a esso affiliati; b. il suo ricavo lordo.
Art. 9 Numero di intermediari finanziari affiliati Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell’anno di calcolo.
Art. 10 Ricavo lordo
1 Il ricavo lordo comprende tutte le entrate da forniture e prestazioni secondo
l’articolo 663 del Codice delle obbligazioni2, dedotto il ricavo: a. dai corsi di formazione offerti dagli organismi di autodisciplina; e b. dalle revisioni ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, quando la revi- sione dell’intermediario finanziario affiliato all’organismo di autodisciplina è affidata a una società di revisione esterna e fatturata tramite l’organismo di autodisciplina. 2 È determinante il risultato ottenuto all’ultima chiusura dei conti dell’anno prece- dente l’anno di tassazione. Per gli organismi di autodisciplina che sono stati ricono- sciuti nel corso dell’anno di tassazione, è determinante la prima chiusura dei conti. 3 Per gli organismi di autodisciplina che non tengono una contabilità separata della loro attività quale organismo di autodisciplina, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante l’onere lordo invece del ricavo lordo.
2 RS 220
Tassa di sorveglianza ed emolumenti dell’Autorità di controllo RU 2005
Art. 11 Calcolo La tassa aggiuntiva è calcolata secondo la formula seguente: ⎛ Fi 3⎞ ⎛ Be 1⎞ Tassa aggiuntiva = ⎜⎜ ⋅ ⎟⎟ + ⎜⎜ ⋅ ⎟⎟ ⎝ Σ FiSRO 4 ⎠ ⎝ Σ BeSRO 4 ⎠ Fi: Numero di intermediari finanziari affiliati all’organismo di autodisciplina ΣFiSRO: Somma di tutti gli intermediari finanziari affiliati a qualsiasi organismo di auto- disciplina Be: Ricavo lordo dell’organismo di autodisciplina ΣBeSRO: Somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina
Sezione 3: Intermediari finanziari direttamente sottoposti
Art. 12 Principio I costi imputati agli intermediari finanziari direttamente sottoposti comprendono: a. la parte dei costi di funzionamento generale secondo l’articolo 5; e b. i costi generati all’Autorità di controllo dalla sorveglianza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti che non possono essere attribuiti a nessun intermediario finanziario in particolare.
Art. 13 Tassa di base L’ammontare della tassa di base dipende dal ricavo lordo dell’intermediario finan- ziario. Essa ammonta a: a. 500 franchi per un ricavo lordo inferiore o uguale a 20 000 franchi; b. 1000 franchi per un ricavo lordo da 20 001 a 500 000 franchi; c. 2500 franchi per un ricavo lordo da 500 001 a 5 milioni di franchi; d. 5000 franchi per un ricavo lordo superiore ai 5 milioni di franchi.
Art. 14 Ricavo lordo 1 Il ricavo lordo è definito conformemente all’articolo 3 lettera b dell’ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 20023 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD). 2 Il ricavo lordo delle imprese commerciali è definito conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OAP-LRD.
3 RS 955.20
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Art. 15 Tassa aggiuntiva 1 La tassa aggiuntiva copre i costi definiti all’articolo 12 che non sono coperti dalla tassa di base. 2 Sono determinanti per il calcolo della tassa aggiuntiva dovuta da ogni intermedia- rio finanziario direttamente sottoposto: a. il suo ricavo lordo; b. il numero dei suoi collaboratori che esercitano un’attività sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro (collaboratori LRD); c. il numero delle sue relazioni d’affari continue secondo l’articolo 3 lettera d OAP-LRD4. 3 Gli intermediari finanziari il cui ricavo lordo non supera 20 000 franchi non paga- no la tassa aggiuntiva.
Art. 16 Principi di calcolo e valori medi 1 Il numero di collaboratori LRD e il numero delle relazioni d’affari continue sono determinati il 31 dicembre dell’anno di calcolo. 2 È determinante il risultato ottenuto all’ultima chiusura dei conti dell’anno prece- dente l’anno di tassazione. Per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che hanno ottenuto l’autorizzazione nel corso dell’anno di tassazione, è determinante la prima chiusura dei conti. 3 Per i tre elementi di calcolo di cui all’articolo 15 capoverso 2 sono applicabili i valori medi seguenti: a. ricavo lordo:
1. 250 000 franchi per un ricavo lordo sino a 500 000 franchi,
2. 2,75 milioni di franchi per un ricavo lordo da 500 001 a 5 milioni di
franchi,
3. 10 milioni di franchi per un ricavo lordo superiore a 5 milioni di fran-
chi; b. collaboratori LRD:
1. 3 per un numero di collaboratori LRD da 1 a 5,
2. 28 per un numero di collaboratori LRD da 6 a 50,
3. 100 per un numero di collaboratori LRD superiore a 50;
c. relazioni d’affari continue:
1. 25 per un numero di relazioni d’affari continue da 0 a 50,
2. 275 per un numero di relazioni d’affari continue da 51 a 500,
3. 1 000 per un numero di relazioni d’affari continue superiore a 500.
4 RS 955.20
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Art. 17 Calcolo La tassa aggiuntiva è calcolata secondo la formula seguente: ⎛ K 1⎞ ⎛ K 1⎞ ⎛ K 1⎞ Tassa aggiuntiva = ⎜⎜ Befi ⋅ ⋅ ⎟ + ⎜ GwGMfi ⋅ ⋅ ⎟ + ⎜ dGfi ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ Σ Be 2 ⎟⎠ ⎜⎝ Σ GwGM 4 ⎟⎠ ⎜⎝ Σ dG 4 ⎟⎠
Befi: valore medio del ricavo lordo del intermediario finanziario K: costi secondo l’articolo 15 ΣBe: somma dei valori medi dei ricavi lordi di tutti gli intermediari finanziari GwGMfi: valore medio del numero di collaboratori LRD dell’intermediario finanziario ΣGwGM: somma dei valori medi del numero di collaboratori LRD di tutti gli intermediari finanziari dGfi: valore medio del numero di relazioni d’affari continue dell’intermediario finanziario ΣdG: somma dei valori medi del numero di relazioni d’affari continue di tutti gli intermediari finanziari
Sezione 4: Procedura
Art. 18 Obbligo di fornire le indicazioni necessarie 1 Ogni organismo di autodisciplina è tenuto a fornire all’Autorità di controllo le indicazioni necessarie per la riscossione della tassa, segnatamente il numero di intermediari finanziari che gli sono affiliati e l’ammontare del suoi oneri lordi. Tali indicazioni devono essere fornite una volta all’anno, al più tardi alla fine del mese di giugno dell’anno di tassazione.
2 Ogni intermediario finanziario direttamente sottoposto è tenuto a fornire
all’Autorità di controllo le indicazioni necessarie per la riscossione della tassa, segnatamente il numero di collaboratori LRD che impiega, il numero di relazioni d’affari continue che intrattiene e l’ammontare del suo ricavo lordo. Tali indicazioni devono essere fornite una volta all’anno, al più tardi alla fine del mese di giugno dell’anno di tassazione.
3 Le indicazioni fornite devono essere conformi alla realtà.
4 Se le indicazioni richieste non sono fornite o non sono conformi alla realtà,
l’Autorità di controllo fissa l’ammontare della tassa valutando la situazione concreta. A tale essa può procurarsi le indicazioni necessarie nel quadro di una revisione o fondarsi su dati sperimentali.
Art. 19 Decisione
1 Perogni assoggettato l’Autorità di controllo emana una decisione che fissa
l’ammontare della tassa. 2 La procedura è disciplinata dalle disposizioni dell’organizzazione giudiziaria federale.
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Art. 20 Esigibilità e prescrizione Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti (OgeEm) concernenti l’esigibilità, il differimento, la riduzione e il condono della tassa nonché la prescrizione del credito.
Capitolo 2: Emolumenti
Art. 21 Principio L’Autorità di controllo percepisce emolumenti per le prestazioni fornite e per le decisioni prese nell’ambito della legge sul riciclaggio di denaro.
Art. 22 Ordinanza generale sugli emolumenti Sempreché la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si applica- no le disposizioni dell’OgeEm6.
Art. 23 Calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo e ammonta a
140–300 franchi l’ora. 2 Entro questi limiti, l’emolumento è determinato in funzione della classe salariale dell’impiegato che svolge la prestazione e dell’interesse della persona assoggettata.
3 Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare annualmente al rincaro le
aliquote degli emolumenti.
Art. 24 Estratti dal registro tenuto dall’Autorità di controllo 1 L’Autorità di controllo percepisce un emolumento di 40 franchi per il rilascio di un estratto scritto dal suo registro.
2 Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare annualmente al rincaro le
aliquote degli emolumenti.
Art. 25 Supplemento Se, a richiesta, la prestazione o la decisione è effettuata o emanata d’urgenza o all’infuori delle normali ore di lavoro, l’Autorità di controllo può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.
5 RS 172.041.1 6 RS 172.041.1
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Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 16 marzo 19987 sulle tasse dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata.
Art. 27 Disposizioni transitorie La tassa di sorveglianza secondo la presente ordinanza è percepita per la prima volta presso gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sot- toposti per l’anno di tassazione 2006 sulla base dell’esercizio 2005.
Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
26 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RU 1998 912, 2002 203