Lexipedia

AS 2005 5255

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Modifica del 22 dicembre 2004

Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 20051

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche è modificata come segue:

Inserire dopo il titolo prima dell’articolo 11 Art. 10a Cerchia di persone aventi diritto all’indennità Le indennità di cui agli articoli 11, 12 e 15 sono versate esclusivamente a esaminato- ri e coesaminatori: a. che al di fuori di un mandato d’insegnamento o di un altro rapporto d’im- piego partecipano agli esami federali e valutano i risultati presso un istituto di formazione; b. per i quali l’obbligo di partecipazione agli esami e di valutazione dei risultati non costituisce espressamente parte del mandato d’insegnamento o del rap- porto d’impiego.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche | Lexipedia | Lexipedia