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AS 2006 1423

Ordinanza concernente l'entrata in vigore anticipata dell'articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali

Ordinanza concernente l’entrata in vigore anticipata dell’articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali

del 12 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali, ordina:

Articolo unico 1 L’articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali entra in vigore il 2 maggio 2006.

2 Il tenore dell’articolo 6 capoverso 3 è il seguente2:

3 Il Consiglio federale può altresì stabilire i requisiti in materia di formazio- ne e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 FF 2006 315 2 Questa disposizione della LF del 16 dic. 2005 sulla protezione degli animali totalmente riveduta non si integra correttamente nella sistematica della LF del 9 mar. 1978 sulla pro- tezione degli animali (RS 455) attualmente in vigore. Per questa ragione l’art. 6 cpv. 3 fi- gurerà in un allegato della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali.

2006-0930 1423

Entrata in vigore anticipata dell’articolo 6 capoverso 3 RU 2006 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali

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