AS 2006 1545
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
del 19 marzo 2006
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli
strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti degli strumenti per pesare a funzionamento automatico; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico; b. ai totalizzatori a funzionamento discontinuo (totalizzatori a tramoggia); c. ai totalizzatori a funzionamento continuo (pesatrici a nastro); d. alle pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari; e. alle pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali per pesare il carico totale in movimento, a condizione che le pese siano installate su un’area sorvegliata nella quale la velocità del veicolo è controllata.
RS 941.214
2005-1387 1545
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Art. 3 Unità Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico: a. milligrammo (mg); b. grammo (g); c. chilogrammo (kg); d. tonnellata (t).
Art. 4 Condizioni di riferimento, pesi campione 1 Per la determinazione dei risultati di misurazione al momento della valutazione della conformità o di una verificazione successiva, le condizioni di riferimento sono date dai seguenti valori: a. temperatura 20 °C; b. massa volumetrica convenzionale dei pesi campione 8000 kg/m3; c. massa volumetrica dell’aria 1,2 kg/m3. 2 I pesi o i carichi utilizzati per i controlli successivi non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo degli errori massimi tollerati dello strumento per pesare da controllare.
Art. 5 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, s’intende per: a. strumento per pesare: strumento di misurazione che determina la massa di un corpo in funzione della forza di gravità che agisce su quest’ultimo oppure che determina altre grandezze, quantità, parametri o proprietà caratteristiche connesse con la massa; b. strumento per pesare a funzionamento automatico: strumento che determina la massa di un prodotto senza l’intervento di un operatore e segue un pro- gramma predeterminato di processi automatici caratteristico di tale stru- mento; c. selezionatrice ponderale a funzionamento automatico: strumento per pesare automatico che determina la massa di carichi discreti, per esempio imballag- gi preconfezionati, o di singoli carichi di materiale sfuso; d. dosatrice ponderale di controllo a funzionamento automatico: selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che ripartisce gli oggetti di massa differente in uno o più sottoinsiemi in funzione del valore della differenza tra la massa dell’oggetto e un punto di selezione nominale; e. etichettatrice di peso: selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l’etichetta con l’indicazione del peso;
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f. etichettatrice di peso/prezzo: selezionatrice ponderale a funzionamento au- tomatico che appone ai singoli articoli l’etichetta con l’indicazione del peso e informazioni sul prezzo; g. totalizzatore a funzionamento discontinuo (totalizzatore a tramoggia): stru- mento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto sfuso dividendolo in carichi discreti. Le masse di ciascun carico di- screto sono determinate l’una dopo l’altra, i risultati della pesatura sommati e ciascun carico discreto è poi aggiunto alla quantità già pesata; h. totalizzatore a funzionamento continuo (pesatrice a nastro): strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto sfuso su un nastro trasportatore, senza ricorrere a una suddivisione sistemati- ca del prodotto e senza interrompere il movimento del nastro trasportatore; i. pesa a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari: strumento per pesare a funzionamento automatico dotato di un ricevitore di carico comprensivo di binari su cui transitano veicoli ferroviari; j. pesa a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali: strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa totale di un vei- colo stradale in movimento.
Art. 6 Requisiti essenziali 1 Le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico devono soddisfare i requi- siti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. 2I totalizzatori a funzionamento discontinuo (totalizzatori a tramoggia) devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e agli allegati 1 e 3 della presente ordinanza. 3 I totalizzatori a funzionamento continuo (pesatrici a nastro) devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e agli allegati 1 e 4 della presente ordinanza. 4 Le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari devono soddi- sfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e agli allegati 1 e 5 della presente ordinanza. 5 Le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazio- ne e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Art. 7 Procedure per l’immissione sul mercato La conformità degli strumenti per pesare a funzionamento automatico ai requisiti essenziali secondo l’articolo 6 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione:
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a. per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico meccanici:
1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità
al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (mo- dulo D);
2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effet- tuate sul prodotto finale (modulo E);
3. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
4. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del pro-
cesso di produzione (modulo D1;
5. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu-
lo F1;
6. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto
(modulo G);
7. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e
sull’esame del progetto (modulo H1; b. per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico elettromeccanici:
1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità
al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (mo- dulo D);
2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effet- tuate sul prodotto finale (modulo E);
3. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
4. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto
(modulo G);
5. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e
sull’esame del progetto (modulo H1; c. per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico elettronici o conte- nenti software, tranne le pese a ponte a funzionamento automatico per veico- li stradali:
1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modu- lo D);
2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
3. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto
(modulo G);
4. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e
sull’esame del progetto (modulo H1;
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d. per pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali: ammissio- ne ordinaria e verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 8 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico devono essere presentati a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. 2 La verificazione successiva degli strumenti per pesare a funzionamento automatico deve avvenire: a. ogni sei mesi per le etichettatrici di peso e le etichettatrici di peso/prezzo; b. ogni anno per le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico eccetto gli strumenti per pesare di cui a la lettera a; c. ogni due anni per:
1. i totalizzatori a funzionamento discontinuo (totalizzatori a tramoggia);
2. i totalizzatori a funzionamento continuo (pesatrici a nastro);
d. ogni anno per le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali; e. ogni anno per le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferro- viari.
3 Trattandosi di pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari,
l’utilizzatore può completare la verificazione successiva con una procedura di con- trollo ai sensi dell’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e dell’allegato 7 della presente ordinanza. In tal modo il termine per la verificazione successiva può essere prolungato fino a tre anni al massimo.
Art. 9 Obblighi dell’utilizzatore Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile: a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli strumenti per pesare; b. della manutenzione degli strumenti per pesare e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.
Art. 10 Errori massimi tollerati in caso di controlli In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazio- ne, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti per pesare negli allegati 2–6 della presente ordinanza.
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Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFGP del 15 agosto 19864 sugli strumenti per pesare è abrogata.
Art. 12 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva.
2 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico che sono stati ammessi
secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
3 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico che sono stati immessi sul
mercato senza verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per cinque anni a decorrere della messa in servizio o della revisione, ma al massimo fino al 31 dicembre 2011, senza essere sottoposti a verificazione. Possono essere verificati, se al momento della verificazione soddisfa- no le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
19 marzo 2006 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher
4 RU 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119
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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1)
Requisiti essenziali specifici degli strumenti per pesare a funzionamento automatico
1 Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento come segue:
1.1 Per il misurando:
il campo di misurazione in termini di portata massima e minima.
1.2 Per le grandezze d’influenza dell’alimentazione elettrica:
in caso di alimentazione in corrente alternata: tensione di alimentazione nominale in corrente alternata o limiti dell’alimentazione in corrente alterna- ta; in caso di alimentazione in corrente continua: tensione di alimentazione nominale e minima in corrente continua o limiti dell’alimentazione in cor- rente continua.
1.3 Per le grandezze d’influenza meccanica e climatica:
salvo specificazione diversa negli allegati 2–5, il campo minimo delle tem- perature è di 30 °C. Gli ambienti meccanici non sono suddivisi in classi secondo l’allegato 1 numero 1.3.2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Per gli strumen- ti sottoposti a particolari sollecitazioni meccaniche, per esempio strumenti incorporati in veicoli, il fabbricante definisce le condizioni meccaniche d’impiego.
1.4 Per altre grandezze d’influenza (se del caso):
la o le velocità di funzionamento; le caratteristiche del prodotto da pesare.
2 Effetto tollerato dei disturbi – Ambiente elettromagnetico
Le prestazioni richieste e il valore di variazione critico figurano nei pertinen- ti allegati 2, 3, 4 o 5 per ogni tipo di strumento.
3 Idoneità
3.1 Si devono prevedere provvedimenti per limitare gli effetti dell’inclinazione, del caricamento e della velocità di funzionamento, tali che, nel corso del normale funzionamento, gli errori massimi tollerati siano rispettati. 3.2 Si devono prevedere dispositivi per il trasporto dei beni atti a garantire che lo strumento rispetti, nel corso del normale funzionamento, gli errori massi- mi tollerati.
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3.3 Ogni interfaccia di comando deve essere chiaramente suddivisa e riconosci-
bile per l’operatore. 3.4 L’integrità del visualizzatore (qualora ve ne sia uno) deve essere verificabile da parte dell’operatore.
3.5 Si deve prevedere un adeguato dispositivo di azzeramento per garantire che
lo strumento rispetti, nel corso del normale funzionamento, gli errori massi- mi tollerati.
3.6 Ogni risultato che esula dal campo di misurazione deve essere indicato come
tale, sempre che la stampa sia possibile.
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Allegato 2 (art. 6 cpv. 2)
Requisiti specifici delle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico
1 Classi di precisione
1.1 Gli strumenti sono suddivisi, secondo le indicazioni del fabbricante, in
categorie principali designate con: X o Y.
1.2 Tali categorie principali sono a loro volta suddivise in quattro classi di
accuratezza che sono specificate dal fabbricante: XI XII XIII XIV; o Y(I) Y(II) Y(a) Y(b).
2 Strumenti della categoria X
2.1 La categoria X si applica agli strumenti impiegati per verificare gli imbal-
laggi preconfezionati realizzati conformemente ai requisiti della Direttiva 75/106/CEE del Consiglio del 19 dicembre 19745 per il riavvicinamento del- le legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e della Direttiva 76/211/ CEE del Consiglio del 20 gennaio 19766 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
2.2 Le classi di precisione sono integrate da un fattore (x) che quantifica lo
scarto tipo massimo tollerato, come specificato al numero 4.2. Il fabbricante specifica il fattore (x) che deve essere ≤ 2 e corrispondere alla formula 1 × 10k, 2 × 10k o 5 × 10k, dove k è un numero intero negativo op- pure zero.
3 Strumenti della categoria Y
La categoria Y si applica a tutte le altre selezionatrici ponderali a funziona- mento automatico.
5 GU L 42 del 15.02.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva
89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18). 6 GU L 46 del 21.02.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’Accordo SEE.
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4 Errori massimi tollerati
4.1 Errore medio degli strumenti della categoria X ed errori massimi tollerati degli strumenti della categoria Y Tabella 1
Carico netto (m) Errori massimi Errori massimi per divisione di verifica (e) tollerati (medi) tollerati
XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b) X Y
0 < m ≤ 50 000 0<m≤ 5 000 0<m≤ 500 0<m≤ 50 ± 0,5 e ± 1,0 e
50 000 < m ≤ 200 000 5 000 < m ≤ 20 000 500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 ± 1,0 e ± 1,5 e
200 000 < m 20 000 < m ≤ 100 000 2 000 < m ≤ 10 000 200 < m ≤ 1 000 ± 1,5 e ± 2,0 e
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4.2 Scarto tipo
Il valore massimo tollerato per lo scarto tipo di uno strumento della classe X(x) è il prodotto del fattore (x) per il valore della tabella 2.
Tabella 2
Carico netto (m) Scarto tipo massimo tollerato per la classe X(1)
m≤ 50 g 0,48 %
50 g < m ≤ 100 g 0,24 g
100 g < m ≤ 200 g 0,24 %
200 g < m ≤ 300 g 0,48 g
300 g < m ≤ 500 g 0,16 %
500 g < m ≤ 1 000 g 0,8 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g 0,08 %
10 000 g < m ≤ 15 000 g 8g
15 000 g < m 0,053 %
Per le classi XI e XII, x deve essere < 1. Per la classe XIII, x deve essere ≤ 1. Per la classe XIV, x deve essere > 1.
4.3 Divisione di verifica per strumenti a campo di pesatura unico
Tabella 3
Classi di accuratezza Divisione di verifica Numero delle divisioni di verifica n = Max/e Valore minimo Valore massimo
XI Y(I) 0,001 g ≤ e 50 000 – XII Y(II) 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 0,1 g ≤ e 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 5g≤e 500 10 000 XIV Y(b) 5g≤e 100 1 000
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4.4 Divisione di verifica per strumenti a più campi di pesatura
Tabella 4
Classe di accuratezza Divisione di verifica Numero delle divisioni di verifica n = Max/e
Valore minimo7 Valore massimo n = Maxi/e(i+1) n = Maxi/ei
XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 – XII Y(II) 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 100 100 000 0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 100 10 000 500 10 000 XIV Y(b) 5 g ≤ ei 100 1 000 dove: i = 1, 2, … r i = numero del campo di pesatura parziale; r = numero totale dei campi di pesatura parziali.
5 Campo di misurazione
Nello specificare il campo di misurazione degli strumenti per pesare della classe Y, il fabbricante considera che la portata minima non deve essere in- feriore ai valori seguenti: classe Y(I): 100 e classe Y(II): 20 e per 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, e 50 e per 0,1 g ≤ e classe Y(a): 20 e classe Y(b): 10 e strumenti utilizzati per la cernita, p. es. 5e smistamento postale o di rifiuti:
6 Regolazione dinamica
6.1 Il dispositivo di regolazione dinamica deve funzionare nel campo di carico
specificato dal fabbricante. 6.2 Una volta installato, il dispositivo di regolazione dinamica che compensa gli effetti dinamici del carico in movimento non deve poter funzionare fuori del campo di carico e deve poter essere protetto.
7 Per i = r si applicano le corrispondenti colonne della tabella 3, sostituendo e con er.
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7 Prestazione sotto l’effetto di grandezze d’influenza
e disturbi elettromagnetici
7.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono i seguenti:
7.1.1 Per gli strumenti della categoria X:
– in caso di funzionamento automatico, si applicano i valori delle tabel- le 1 e 2; – in caso di pesatura statica in funzionamento non automatico, si applica- no i valori della tabella 1.
7.1.2 Per gli strumenti della categoria Y:
– in caso di funzionamento automatico, per ciascun carico si applicano i valori della tabella 1; – in caso di pesatura statica in funzionamento non automatico, si applica- no i valori della tabella 1 indicati per la categoria X. 7.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è pari a una divisione di verifica.
7.3 Campo di temperatura:
– per le classi XI e Y(I) il campo minimo è di 5 °C; – per le classi XII e Y(II) il campo minimo è di 15 °C.
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 3)
Requisiti specifici dei totalizzatori a funzionamento discontinuo (totalizzatori a tramoggia)
1 Classi di accuratezza
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti quattro classi di accuratezza: 0,2 0,5 1 2
2 Errori massimi tollerati
Tabella 1
Classe di accuratezza Errori massimi tollerati del carico totalizzato
0,2 ± 0,10 % 0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,50 % 2 ± 1,00 %
3 Divisione di totalizzazione
La divisione di totalizzazione (dt) deve essere dell’ordine di: 0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max.
4 Carico totalizzato minimo (Σmin)
Il carico totalizzato minimo (Σmin) non deve essere inferiore né alla quantità per la quale gli errori massimi tollerati sono pari alla divisione di totalizza- zione (dt) né al carico minimo specificato dal fabbricante.
5 Dispositivo di azzeramento
Gli strumenti che non eseguono la taratura del peso dopo ogni rimozione del carico devono disporre di un dispositivo di azzeramento. Il funzionamento automatico si deve interrompere, se l’indicazione di zero varia di: – 1 dt sugli strumenti con dispositivo di azzeramento automatico; – 0,5 dt sugli strumenti con dispositivo di azzeramento semiautomatico o non automatico.
6 Interfaccia con l’operatore
Le regolazioni e la funzione di reinizializzazione da parte dell’operatore devono essere bloccati durante il funzionamento automatico.
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7 Stampa
Negli strumenti provvisti di stampante, la reinizializzazione deve essere bloccata finché la stampa del totale sia stata completata. In caso di interru- zione del funzionamento automatico, deve aver luogo la stampa del totale.
8 Prestazione sotto l’effetto di grandezze d’influenza e disturbi
elettromagnetici
8.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono specificati
nella tabella 2. Tabella 2
Carico (m) Errori massimi tollerati per divisione di totalizzazione (dt)
0<m≤ 500 ± 0,5 dt
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 dt
2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 dt
8.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è pari a una divisione di totalizzazione per indicazione di peso e per totale memorizzato.
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Allegato 4 (art. 6 cpv. 4)
Requisiti specifici dei totalizzatori a funzionamento continuo (pesatrici a nastro)
1 Classi di accuratezza
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti tre classi di accuratezza: 0,5 1 2
2 Campo di misurazione
2.1 Il fabbricante specifica il campo di misurazione, il rapporto fra il carico netto minimo sulla cellula di pesatura e il carico massimo così come il carico minimo totalizzato.
2.2 Il carico minimo totalizzato Σmin non deve essere inferiore a:
– 800 d nella classe 0,5; – 400 d nella classe 1; – 200 d nella classe 2. Dove d rappresenta la divisione di totalizzazione del dispositivo di totalizza- zione generale.
3 Errori massimi tollerati
Tabella 1
Classe di accuratezza Errori massimi tollerati per il carico totalizzato
0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,5 % 2 ± 1,0 %
4 Velocità del nastro trasportatore
Il fabbricante specifica la velocità del nastro trasportatore. Per le pesatrici a nastro a velocità fissa e le pesatrici a nastro a velocità variabile con controllo manuale della velocità, la velocità non deve differire di più del 5 % dal valo- re nominale. Il prodotto da misurare non deve avere una velocità diversa da quella del nastro trasportatore.
5 Dispositivo di totalizzazione generale
Non deve essere possibile riazzerare il dispositivo di totalizzazione generale.
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6 Prestazione sotto l’effetto di grandezze d’influenza e disturbi
elettromagnetici 6.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono, per carichi non inferiori a Σmin, pari a 0,7 volte il pertinente valore della tabella 1, arro- tondato alla divisione di totalizzazione (d) più vicina. 6.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è, per un carico uguale a Σmin, pari a 0,7 volte il pertinente valore della tabella 1, indicato per la classe della pesatrice a nastro in questione, arrotondato alla divisione di totalizza- zione (d) superiore.
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Allegato 5 (art. 6 cpv. 5)
Requisiti specifici delle pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari
1 Classi di accuratezza
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti quattro classi di accuratezza: 0,2 0,5 1 2
2 Errori massimi tollerati
2.1 Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di un singolo
vagone merci o di un intero treno sono indicati nella tabella 1.
Tabella 1
Classe di accuratezza Errori massimi tollerati
0,2 ± 0,1 % 0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,5 % 2 ± 1,0 %
2.2 Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di vagoni merci
agganciati o sganciati sono pari al più elevato dei valori seguenti: – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione più vicina; – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione più vicina per un peso pari al 35 % del peso massimo del vagone (secondo iscrizione); – una divisione (d).
2.3 Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di un treno sono
pari al più elevato dei valori seguenti: – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione più vicina; – il valore calcolato in base alla tabella 1 per un singolo vagone con peso pari al 35 % del peso massimo del vagone (secondo iscrizione) molti- plicato per il numero di vagoni di riferimento (al massimo 10) del treno e arrotondato alla divisione più vicina; – una divisione (d) per ciascun vagone, ma al massimo 10 d.
2.4 Nella pesatura di vagoni agganciati, gli errori di un massimo del 10 % dei
risultati della pesatura ottenuti in uno o più passaggi del treno possono supe- rare gli errori massimi tollerati di cui al numero 2.2, ma non devono superare il doppio di tali errori massimi tollerati.
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3 Divisione (d)
Il rapporto tra la classe di accuratezza e la divisione è indicato nella tabel- la 2. Tabella 2
Classe di accuratezza Divisione (d)
0,2 d ≤ 50 kg 0,5 d ≤ 100 kg
1 d ≤ 200 kg
2 d ≤ 500 kg
4 Campo di misurazione
4.1 Il carico minimo non deve né essere inferiore a 1 t né essere superiore al
risultato della divisione del peso minimo del vagone per il numero delle pesature parziali.
4.2 Il peso minimo del vagone non deve essere inferiore a 50 d.
5 Prestazione sotto l’effetto di grandezze d’influenza e disturbi
elettromagnetici
5.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono indicati
nella tabella 3. Tabella 3
Carico (m) per divisioni di totalizzatore (d) Errori massimi tollerati
0<m≤ 500 ± 0,5 d
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 d
2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 d
5.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è pari a una divisione.
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Allegato 6 (art. 6 cpv. 6)
Requisiti specifici delle pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali
1 Classi di accuratezza
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti sei classi di accuratezza: 0,2 0,5 1 2 5 10
2 Errori massimi tollerati
2.1 Pesatura dinamica
Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento sono i seguenti: – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione di verifica più vicina; – 1 d moltiplicato per il numero delle pesature della verificazione iniziale,
2 d moltiplicato per il numero delle pesature di un controllo durante
l’esercizio. Tabella 1
Classe di accuratezza Errori massimi tollerati per il peso del veicolo
0,2 ± 0,10 % 0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,50 % 2 ± 1,00 % 5 ± 2,50 % 10 ± 5,00 %
2.2 Pesatura statica
Gli errori massimi tollerati per la pesatura statica di carichi crescenti o decrescenti sono specificati nella tabella 2. Tabella 2
Classe di accuratezza Carico (m) in divisioni (d) Errori massimi tollerati
0,2 0,5 1 0 < m ≤ 500 ± 0,5 d
500 < m ≤ 2000 ± 1,0 d
2 000 < m ≤ 5000 ± 1,5 d
2 5 10 0 < m ≤ 50 ± 0,5 d
50 < m ≤ 200 ± 1,0 d
200 < m ≤ 1000 ± 1,5 d
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3 Divisione (d)
Per un dato procedimento di pesatura in movimento e una data combinazio- ne dei ricettori del carico, tutti i dispositivi di una pesa a ponte a funziona- mento automatico per veicoli stradali, che indicano o stampano il peso, devono avere la medesima divisione d. Il rapporto tra la classe di accuratezza, la divisione e il peso massimale del veicolo espresso in divisioni è indicato nella tabella 3. Tabella 3
Classe di accuratezza d (kg) Peso massimale del veicolo in divisioni d
Minimo Massimo
0,2 ≤ 5 0,5 ≤ 10 500 5000 1 ≤ 20
2 ≤ 50 5 ≤ 100 50 1000 10 ≤ 200
4 Carico minimo
Il carico minimo non deve essere inferiore al carico espresso in divisioni che figura nella tabella 4. Tabella 4
Classi di accuratezza Carico minimo in divisioni
0,2 0,5 1 50 2 5 10 10
5 Asse singolo o multiplo
Il carico di un asse singolo o multiplo può essere indicato o stampato soltan- to con un’annotazione supplementare poiché la verificazione dello strumento non si riferisce a tale risultato della pesatura.
6 Concordanza fra i dispositivi indicatori e stampanti
Per il medesimo carico e la stessa divisione, il peso indicato e il peso stam- pato non devono differire l’uno dall’altro.
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7 Condizioni di funzionamento nominali – limiti di temperatura
Le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali per pesare il carico totale in movimento devono soddisfare i pertinenti requisiti metrolo- gici e tecnici per temperature ambiente da –10 °C a +40 °C. Per utilizzazioni speciali, i limiti di temperatura possono tuttavia differire, a condizione che il campo delle temperature sia pari o superiore a 30 °C e sia indicato sulla tar- ghetta segnaletica.
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Allegato 7 (art. 8 cpv. 2)
Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione delle pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari Prolungamento del termine per la verificazione successiva
1 Quando due verificazioni successive di una pesa a ponte a funzionamento
automatico per veicoli ferroviari mostrano che tale pesa rispetta gli errori massimi tollerati, l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento può pro- lungare di tre anni al massimo il termine per la verificazione successiva.
2 In caso di prolungamento del termine per la verificazione successiva,
l’utilizzatore esegue egli stesso controlli annuali della stabilità di misurazio- ne della pesa.
3 In merito a tali controlli va redatto un verbale che deve essere presentato
all’organo esecutivo in occasione della prossima verificazione. 4 Se un controllo mostra che la pesa non rispetta gli errori massimi tollerati, il fatto deve essere immediatamente comunicato al competente organo esecu- tivo. La pesa deve essere sottoposta a regolazione e in seguito presentata all’organo esecutivo per la verificazione.
5 Se risulta troppo lungo, il termine per la verificazione successiva può essere
ridotto fino al termine minimo di un anno.
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