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AS 2006 2671

Ordinanza concernente il materiale bellico

Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Modifica del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 6 e 7

6 Non è riscosso alcun emolumento per:

a. il rifiuto di una domanda d’autorizzazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione; b. la proroga di un’autorizzazione; c. i controlli di cui all’articolo 19; d. le prestazioni di servizio, segnatamente le risposte a richieste di chiarimento, le ispezioni in aziende e le manifestazioni informative. 7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

20042 sugli emolumenti.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz