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AS 2006 3

Ordinanza sulle poste

Ordinanza sulle poste (OPO)

Modifica del 16 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulle poste del 26 novembre 20031 è modificata come segue:

Art. 1 lett. h Nella presente ordinanza si intende per: h. invii della posta-lettere rapida: gli invii per il cui trasporto viene pagato un prezzo 3 volte superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato;

Art. 2 cpv. 1 1 I servizi riservati comprendono il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso non eccedente 100 grammi.

Art. 3 Servizi non riservati I servizi non riservati comprendono: a. il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso eccedente 100 grammi; b. il trasporto di invii della posta-lettere a destinazione dell’estero; c. il trasporto di pacchi indirizzati fino a 20 kg; d. il trasporto di giornali e periodici in abbonamento; e. le operazioni di versamento e pagamento e la girata.

1 RS 783.01

2005-2404 3

Ordinanza sulle poste RU 2006

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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