AS 2006 3091
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di modernizzazione del collegamento ferroviario ParigiAinGinevra/nord dell'Alta Savoia
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di modernizzazione del collegamento ferroviario Parigi–Ain–Ginevra/nord dell’Alta Savoia
Concluso il 25 agosto 2005 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, denominati qui di seguito: le parti contraenti, vista la Convenzione del 5 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità2, entrata in vigore il 28 marzo 2003, denominata qui di seguito: la Convenzione bilaterale del 5 novem- bre 1999, visto il decreto federale svizzero del 4 ottobre 19913 sul transito alpino, vista la modifica del 20 marzo 19984 del decreto federale svizzero concernente la costruzione di una ferrovia transalpina, visto il decreto federale svizzero dell’8 marzo 20055 concernente il credito d’im- pegno per la prima fase del raccordo alla rete ad alta velocità, vista la legge federale del 18 marzo 20056 sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, vista la legge francese n. 97-135 del 13 febbraio 1997 «Loi portant création de l’établissement public Réseau ferré de France (RFF) en vue du renouveau du trans- port ferroviarie», visto il decreto francese n. 97-444 del 5 maggio 1997 «Décret relatif aux missions et aux statuts de RFF», vista la legge francese n. 85-704 del 12 luglio 1985 «Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée», desiderosi di migliorare i collegamenti ferroviari tra la Svizzera e la Francia e di sviluppare così condizioni propizie a un aumento del traffico ferroviario,
RS 0.742.140.334.972
1 Dal testo originale francese (RO 2006 3091).
2 RS 0.742.140.334.97 3 RS 742.104 4 RU 1999 769 5 FF 2005 4637 6 RS 742.140.3
2005-2262 3091
Partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di modernizzazione RU 2006 del collegamento ferroviario Parigi–Ain–Ginevra/nord dell’Alta Savoia. Acc. con la Francia
desiderosi di agevolare il trasporto viaggiatori tra i grandi agglomerati urbani della Svizzera, da un lato, e della Francia, dall’altro, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Conformemente alla Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999, l’obiettivo del presente accordo è di definire gli impegni reciproci delle parti contraenti per quanto concerne le modalità di finanziamento e di esecuzione dei lavori di modernizzazione della linea che va da Bourg-en-Bresse a Bellegarde-sur-Valserine (detta «linea dell’Haut-Bugey»), in vista del miglioramento del collegamento ferroviario Parigi– Ain–Ginevra/nord dell’Alta Savoia.
Art. 2 1. Il programma il cui finanziamento è disciplinato dal presente accordo comprende il rinnovo dei binari, l’elettrificazione della linea, interventi ai punti d’incrocio, la sistemazione delle fermate, la creazione della stazione di Nurieux e il rinnovo del marciapiede TGV della stazione di Bellegarde, l’installazione di un sistema di segnalazione moderno come pure lavori di adattamento di opere di costruzione e di impianti di sicurezza. Il progetto è descritto in dettaglio in una Convenzione di finanziamento e di realizzazione dei lavori conclusa tra Réseau ferré de France (RFF) e SNCF e le parti che finanziano il programma previsto.
2. I tracciati risultanti dalla realizzazione del programma di modernizzazione
dell’infrastruttura e di miglioramento dell’esercizio permetteranno di prevedere, sulla relazione Parigi–Ain–Ginevra, un guadagno di tempo complessivo fino a
30 minuti.
3. RFF e SNCF sono i committenti per le prestazioni e i lavori concernenti gli
impianti di loro proprietà.
4. L’attuazione delle misure previste al paragrafo 1 sottostà alla legislazione
francese.
5. La pubblicazione delle gare d’appalto per i lavori menzionati al paragrafo 1
avviene contemporaneamente in Svizzera e in Francia. La procedura d’attribuzione garantisce la parità di trattamento tra le imprese site in Svizzera e in Francia.
Art. 3 1. Il costo dei lavori è stimato dai committenti a 303 milioni di euro (tasse escluse), in base alla situazione economica del giugno 2004. 2. In base al numero di collegamenti della Svizzera previsti nello studio relativo al progetto preliminare sommario (PPS), che saranno realizzati progressivamente, la parte svizzera si impegna ad accordare a RFF e a SNCF un contributo forfetario a fondo perso per un importo globale di 110 milioni di euro, il cui saldo è assunto
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dall’insieme dei cofinanziatori francesi. La Convenzione di finanziamento e di realizzazione definisce le modalità di versamento tra le parti che finanziano il pro- gramma previsto. 3. Le spese effettive assunte dalla parte francese saranno ripartite tra i diversi cofi- nanziatori francesi interessati, secondo le modalità illustrate nella Convenzione di finanziamento e di realizzazione. Nell’ambito della Convenzione di finanziamento e di realizzazione prevista a questo scopo, la parte francese si fa garante della copertu- ra della totalità delle spese spettanti ai finanziatori che partecipano, oltre alle due parti, alla copertura dei costi. 4. Tuttavia, nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali, il presente accordo non è applicato e deve essere rinegoziato.
Art. 4 1. È istituito un comitato di monitoraggio internazionale incaricato di sorvegliare l’avanzamento dei lavori, che si riunirà ogni semestre. Tale comitato è composto di rappresentanti delle due parti contraenti della Convenzione di finanziamento e di realizzazione come pure di rappresentanti delle imprese ferroviarie interessate e degli altri gestori dell’infrastruttura, in qualità di osservatori. Esso è presieduto dal Prefetto della Regione Rodano-Alpi ed elabora le proposte di decisione da sottoporre al comitato direttivo. La riunione del comitato può essere richiesta da una delle parti contraenti. 2. Il Comitato direttivo previsto nella Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999 è informato regolarmente sull’avanzamento dei lavori dal comitato di monitoraggio e dal committente. Nell’ambito del presente accordo, il Comitato direttivo è il solo organo abilitato a prendere decisioni con un impatto finanziario sull’operazione. Tali decisioni devono essere rispettate dagli attori interessati.
Art. 5 1. Ogni controversia tra le parti contraenti in merito all’applicazione o all’inter- pretazione del presente accordo è sottoposta al Comitato direttivo istituito dalla Convenzione bilaterale del 5 novembre 1999. Quest’ultimo si adopera per comporre la controversia. 2. Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle parti contraenti. 3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale. 4. Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna parte contraente può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia di procedere alle nomine necessarie.
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5. Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le parti contraenti.
Art. 6 1. Il presente accordo entra in vigore non appena le parti contraenti hanno recipro- camente notificato l’adempimento delle procedure interne richieste a questo scopo.
2. Il presente accordo decade al momento del saldo dei versamenti dovuti.
Fatto a Parigi, il 25 agosto 2005, in due esemplari originali in lingua francese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica francese: Moritz Leuenberger Dominique Perben