AS 2006 3445
Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Decisione n. RC-1/11 della Conferenza delle Parti concernente l'adozione dell'allegato VI
Traduzione1
Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi2 pericolosi nel commercio internazionale Decisione n. RC-1/11 della Conferenza delle Parti concernente l’adozione dell’allegato VI
Adottata il 24 settembre 2004 in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti Entrata in vigore per la Svizzera l’11 gennaio 20063
La Conferenza delle Parti decide di adottare l’allegato VI della Convenzione di Rotterdam4 che illustra la procedura di arbitrato di cui all’articolo 20 paragrafo 2 (a) della Convenzione e la procedura di conciliazione di cui all’articolo 20 paragrafo 6 della Convenzione.
Allegato VI Composizione delle controversie A. Regolamento di arbitrato La procedura di arbitrato di cui all’articolo 20 paragrafo 2 (a) della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale si svolge nel seguente modo:
Art. 1 1. Qualsiasi Parte può ricorrere all’arbitrato conformemente all’articolo 20 della Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte in causa. La notifica è accompagnata dalla domanda corredata dai documenti giustificativi e indica l’oggetto dell’arbitrato, in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpreta- zione o applicazione è controversa. 2. La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dell’articolo 20. La notifica scritta della Parte
1 Dal testo originale francese (RO 2006 3445).
2 Adeguamento al testo italiano della Conv. nella versione approvata dalla Comunità europea (Dec. 2003/106/CE, del Consiglio, del 19 dic. 2002; GU L 63 del 6 mar. 2003, p. 27). L’adeguamento ha effetto in tutto il testo della Conv. 3 Cfr. l’art. 22 della Conv. di Rotterdam concernente le prescrizioni particolari relative all’entrata in vigore. 4 RS 0.916.21
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Conv. di Rotterdam. Dec. n. RC-1/11 RU 2006
richiedente è accompagnata dalla domanda e dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.
Art. 2 1. In caso di controversie fra due Parti viene istituito un tribunale arbitrale composto di tre membri. 2. Ciascuna Parte in causa nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano a loro volta di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del tribunale. Il presidente del tribunale non deve essere cittadino di una delle Parti in causa, né avere la sua dimora abituale sul territorio di una di tali Parti, né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi già occupato della causa ad altro titolo. 3. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. 4. I posti vacanti sono coperti secondo le modalità previste per la nomina iniziale. 5. Qualora le Parti non si accordino sull’oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, sarà quest’ultimo a determinarlo.
Art. 3 1. Se entro due mesi dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica dell’arbitrato una delle Parti in causa non ha nominato un arbitro, l’altra Parte può informare il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designerà un arbitro entro un nuovo termine di due mesi. 2. Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro non è stato designato il presi- dente del tribunale arbitrale, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4 Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e al diritto internazionale.
Art. 5 A meno che le Parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
Art. 6 Su richiesta di una delle Parti, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.
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Art. 7 Le Parti in causa agevolano il compito del tribunale arbitrale e in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse: a) forniscono al tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e b) lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di racco- gliere la loro testimonianza.
Art. 8 Le Parti e gli arbitri hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti del tribunale arbitrale.
Art. 9 Salvo che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circo- stanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le Parti. Il tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
Art. 10 Ogni Parte avente, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse d’ordine giuridico suscettibile di essere leso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.
Art. 11 Il tribunale arbitrale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali diret- tamente legate all’oggetto della controversia.
Art. 12 Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 13 1. Qualora una delle Parti non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l’altra Parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle Parti non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al proce- dimento. 2. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il tribunale arbitrale accerta che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
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Art. 14 Il tribunale arbitrale pronuncia la sua decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, salvo che ritenga necessario prolungare tale termine per una durata non superiore a cinque mesi.
Art. 15 La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve limitarsi all’oggetto della contro- versia e deve essere motivata. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipa- to alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o un’opinione divergente.
Art. 16 La sentenza è vincolante per le Parti in causa. L’interpretazione della Convenzione data nella sentenza è vincolante anche per ogni Parte interveniente ai sensi dell’articolo 10, nella misura in cui la decisione riguarda questioni per le quali interviene la Parte. La sentenza è inappellabile, salvo che le Parti in causa abbiano previamente convenuto una procedura d’appello.
Art. 17 Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le Parti vincolate dalla decisione definitiva ai sensi dell’articolo 16 per quanto concerne l’interpretazione o l’esecu- zione di detta decisione può essere sottoposta da una di tali Parti al tribunale arbitra- le che ha pronunciato la decisione definitiva.
B. Regolamento di conciliazione La procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 6 della Convenzio- ne si svolge nel seguente modo:
Art. 1 1. Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di concilia- zione conformemente all’articolo 20 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.
2. Salvo che le Parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è
composta da cinque membri, di cui due nominati da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.
Art. 2 In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomina- no i propri membri della commissione di comune accordo.
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Art. 3 Se entro due mesi dalla ricezione da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all’articolo 1 le Parti non hanno nominato nessun membro, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una Parte, alla nomina dei membri entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4 Se entro due mesi dalla nomina del quarto membro della commissione di concilia- zione non è stato designato il presidente della commissione, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla nomina del presiden- te entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 5
1. Salvo che le Parti in causa convengano diversamente, la commissione di conci-
liazione stabilisce le proprie norme di procedura. 2. Le Parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l’obbligo di salva- guardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Art. 6 Le decisioni della commissione di conciliazione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 7 Entro dodici mesi dalla sua istituzione, la commissione di conciliazione presenta un rapporto con le sue raccomandazioni per la composizione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.
Art. 8 In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.
Art. 9 Le spese della commissione sono sostenute dalle Parti in causa secondo le propor- zioni da esse convenute. La commissione tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
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