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AS 2006 3711

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Modifica del 30 agosto 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 24a capoversi 7 e 8, 26 capoverso 3 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge),

Art. 8 cpv. 1 lett. f 1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 della legge sono tenuti a comunicare spontaneamente al SAP informazioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti: f. atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 17a Messa al sicuro, confisca e distruzione di materiale di propaganda 1 L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda, lo trasmette senza indu- gio al SAP e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte. 2 Il materiale di propaganda è confiscato se l’incitamento alla violenza è concreto e serio. 3 Il materiale confiscato è distrutto, salvo se può essere impiegato a scopi d’istru- zione.

2006-1888 3711

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2006

Titolo prima dell’art. 21a Sezione 5a: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 21a Comportamento violento 1 Un comportamento violento e gli atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona ha commesso o incitato a commettere: a. reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)3; b. danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP; c. coazione ai sensi dell’articolo 181 CP; d. incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP; e. esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP; f. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP; g. sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP; h. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP. 2 È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando in stadi o padiglioni sportivi, armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici.

Art. 21b Prova del comportamento violento 1 Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell’articolo 21a:

a. pertinenti sentenze giudiziarie o denunce della polizia; b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’amministra- zione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive; c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società spor- tive; d. comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia. 2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 21c Interdizione di accedere a un’area 1 La decisione d’interdizione d’accesso a un’area stabilisce la durata dell’inter- dizione e l’area interdetta. La decisione è accompagnata da una piantina in cui sono indicati esattamente i luoghi interessati dall’interdizione e le relative aree interdette.

3 RS 311.0

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2006

2 Se la decisione è pronunciata dall’autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti, quest’ultima informa senza indugio l’autorità competente del Cantone di domicilio della persona interessata. 3 Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l’articolo 21b.

Art. 21d Aree interdette 1 I Cantoni informano il SAP delle aree interdette sul loro territorio allegando le relative piantine. Il SAP stabilisce la scala delle piantine. 2 Il SAP allestisce un elenco di tutte le aree interdette e lo aggiorna in base alle informazioni dei Cantoni.

Art. 21e Divieto limitato di lasciare la Svizzera

1 Al SAP compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera. La

decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interes- sati.

2 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento

ufficiale che ne fanno parte.

3 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di

manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se: a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera; b. risulta già registrata in HOOGAN (art. 21h) in base alle informazioni dei servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure c. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero. 4 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva. 5 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un’interdizione di accedere a un’area ai sensi dell’articolo 24c capoverso 2 della legge, sussistono se una persona: a. secondo le informazioni di servizi di polizia stranieri ha commesso atti vio- lenti all’estero; e b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero e risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva. 6 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato in RIPOL (art. 351bis CP4), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti auto- rità doganali e di polizia straniere.

4 RS 311.0

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2006

Art. 21f Obbligo di presentarsi alla polizia 1 Si deve presumere che misure diverse dall’obbligo di presentarsi alla polizia non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifesta- zioni sportive (art. 24d cpv. 1 lett. b della legge), segnatamente se: a. le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona interessata che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure b. misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti vio- lenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domici- lio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio. 2 Se la persona soggetta all’obbligo di presentarsi alla polizia, per motivi importanti e giustificabili non è in grado, conformemente all’articolo 24d capoverso 2 della legge, di presentarsi presso il servizio competente (posto di polizia), lo comunica senza indugio a quest’ultimo informandolo sul luogo in cui si trova. L’autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo indicato dalla persona interessata sono esatti. 3 Il posto di polizia informa senza indugio l’autorità che ha pronunciato l’obbligo di presentarsi alla polizia se le persone interessate si sono presentate o meno.

Art. 21g Fermo preventivo di polizia 1 Sono considerate manifestazioni sportive nazionali ai sensi dell’articolo 24e capo- verso 1 lettera a della legge, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali orga- nizzazioni. 2 Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell’articolo 24e capoverso 1 lettera a della legge segnatamente i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 123 numero 2, 129,

144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP5.

3 L’autorità competente del luogo di domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l’inizio e la durata del fermo preventivo. 4 I Cantoni designano l’istanza giudiziaria competente per l’esame della legalità del fermo preventivo di polizia. 5 Con la decisione s’informa la persona interessata del suo diritto di far verificare la legalità della privazione della libertà (art. 24e cpv. 5 della legge).

6 Il posto di polizia designato per l’esecuzione del fermo preventivo informa

l’autorità di decisione dell’esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l’informazione avviene senza indugio.

5 RS 311.0

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2006

Titolo prima dell’art. 21h Sezione 5b: Sistema d’informazione elettronico HOOGAN

Art. 21h Dati contenuti nel sistema d’informazione elettronico 1 Nel sistema d’informazione elettronico sulle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (HOOGAN) sono registrati i dati delle persone: a. contro cui è stato pronunciato un divieto di accedere a stadi e che hanno fat- to ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive; oppure b. contro cui sono state adottate misure ai sensi degli articoli 24b–24e della legge.

2 Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono inoltre registrate le aree

interdette definite dai Cantoni.

Art. 21i Accesso al sistema d’informazione elettronico HOOGAN 1 Il Dipartimento disciplina i diritti d’accesso dei servizi dell’Ufficio federale al sistema d’informazione elettronico HOOGAN. Il capo del SAP decide in merito alle richieste individuali. 2 Il Dipartimento fissa le premesse per il collegamento delle autorità doganali, degli organi cantonali competenti e del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale).

Art. 21k Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive 1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di queste manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. 2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in rela- zione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. È consentito trattare i dati in un sistema elettronico d’identificazione delle persone. 3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione, cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione. 4 Il SAP disciplina in un apposito regolamento l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2006

Art. 21l Trasmissione dei dati ad autorità straniere 1 Il SAP e il Servizio centrale sono autorizzati a trasmettere dati personali alle auto- rità doganali straniere e alle autorità straniere che sono responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

2 Il SAP e il Servizio centrale coordinano la trasmissione dei dati.

3 La trasmissione ad autorità straniere è registrata.

4 Per il resto alla trasmissione dei dati si applica l’articolo 20 capoverso 4.

Art. 21m Durata di conservazione e cancellazione dei dati I dati personali sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza dell’ultima misura pronunciata, ma al più tardi dieci anni dopo la loro registrazione.

Art. 21n Disposizioni organizzative La sicurezza dei dati trattati è retta per analogia dagli articoli 21-24 dell’ordinanza del 30 novembre 20016 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del 30 agosto 2006 1 I dati contenuti nelle collezioni di dati dei Cantoni o delle federazioni sportive al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 agosto 2006 sono trasferiti nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN, se soddisfano i presupposti di cui all’articolo 24a capoversi 1 e 2 della legge. 2 Entro il 30 giugno 2007 l’autorità cantonale competente definisce i luoghi in cui avvengono regolarmente importanti manifestazioni sportive nonché le relative aree interdette e li comunica al SAP, allegando un piano.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Numero 6 lettera a nuovo comma … a. Organi delle guardie di confine e delle dogane: – messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandisti- ci e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o oggetti,

6 RS 120.3

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. O RU 2006

Numero 9 nuovo comma … – messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o oggetti.

III

1 La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 Gli articoli 21c, 21e e 21f sono validi fino al 31 dicembre 2009.

30 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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