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AS 2006 3725

Ordinanza dell'UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

Ordinanza dell’UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

Modifica del 22 agosto 2006

L’Ufficio federale di veterinaria ordina:

I L’ordinanza dell’UFV (1/06) del 16 marzo 20061 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 frase introduttiva 3 Per quanto riguarda la Bulgaria e le regioni della Croazia in cui le autorità compe- tenti hanno ordinato misure di protezione equivalenti a quelle della decisione 2006/115/CE2 della Commissione, sono inoltre vietati l’importazione e il transito dei seguenti animali e prodotti animali:

II L’allegato 2 è modificato come segue: Stralciare Israele

III La presente modifica entra in vigore il 26 settembre 2006.

22 agosto 2006 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.40

2 GU L 48 del 18.2.2006, p. 28

2006-2210 3725

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica RU 2006

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