Lexipedia

AS 2006 4189

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Modifica del 2 ottobre 2006

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 16 aprile 20041 sugli strumenti per pesare a funziona- mento non automatico è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19772 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio

20063 sugli strumenti di misurazione;

in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

Art. 6 cpv. 2

2 Negli altri casi, gli strumenti per pesare della classe di precisione possono

essere utilizzati soltanto con l’autorizzazione dell’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale). L’Ufficio federale può accordare l’autorizzazione segnatamente nell’ambito della sorveglianza del traffico o del commercio di merci a buon mercato di grande consumo.

Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 10 cpv. 3 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco.

2006-1817 4189

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. O del DFGP RU 2006

Titolo prima dell’art. 15 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 15, 16 e 17 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 18 cpv. 1 1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c sono sottoposti periodicamente alla verifica- zione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza del 15 feb- braio 2006 sugli strumenti di misurazione.

Art. 21 Tasse per il controllo Se nell’ambito del controllo successivo (sorveglianza del mercato) o dell’ispezione generale constata un’infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza, l’autorità di controllo riscuote una tassa calcolata in base al tempo impiegato, conformemente all’ordinanza del 23 novembre 20056 sulle tasse di verificazione.

Art. 22 cpv. 1

1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono stati ammessi

secondo l’ordinanza del DFGP del 15 agosto 19867 sugli strumenti per pesare pos- sono ancora essere immessi sul mercato e presentati alla verificazione iniziale secon- do l’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misura- zione fino al 30 aprile 2009.

II

1. Sostituzione di espressioni

Nell’articolo 3 lettera d e nell’allegato 1 (numero 4.1 e tabella 3) l’espressione «limiti di tolleranza» è sostituita con l’espressione «errori massimi tollerati». Nell’articolo 5 capoverso 2 l’espressione «limite di tolleranza» è sostituita con l’espressione «errore massimo tollerato».

6 RS 941.298.1 7 RU 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. O del DFGP RU 2006

2. Allegato 3

L’allegato 3 della presente ordinanza è modificato come segue:

Procedure di valutazione della conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Numeri 1–4 rubriche

1 Esame del tipo (Modulo B)

2 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità

della produzione (Modulo D)

3 Verifica del prodotto (Modulo F)

4 Verifica dell’esemplare unico (Modulo G)

III La presente modifica entra in vigore il 30 ottobre 2006.

2 ottobre 2006 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. O del DFGP RU 2006