AS 2006 4287
Legge federale sulla protezione delle acque
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
Modifica del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, decreta:
I
La legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 15 rubrica e cpv. 1 primo periodo Costruzione e controllo di impianti e installazioni 1 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fatto- ria, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. …
Art. 19 cpv. 2 2 La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l’esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un’autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.
Art. 22 Esigenze generali 1 I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. Gli impianti di deposito che necessitano di un’autorizzazione (art. 19 cpv. 2) devono essere controllati almeno ogni dieci anni; a seconda del pericolo che costituiscono per le acque, il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli altri impianti devono essere controllati. 2 Negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta.
2004-2604 4287
Legge federale sulla protezione delle acque RU 2006
3 La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costitui- scono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica. 4 Chi fabbrica componenti di impianti deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica. 5 Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito conte- nenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest’ultimo. 6 I detentori di un impianto contenente liquidi che costituiscono un pericolo per le acque o le persone incaricate del suo esercizio o della sua manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevol- mente pretendere per combattere i rischi d’inquinamento delle acque. 7 I capoversi 2–5 non si applicano agli impianti non pericolosi per le acque o con un esiguo potenziale di pericolo.
Art. 23 e 26 Abrogati
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
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Legge federale sulla protezione delle acque RU 2006
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 FF 2006 3379
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