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AS 2006 449

Risoluzione statutaria (2000) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (con All.)

Traduzione1

Risoluzione statutaria (2000) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2000 nel corso della 702a riunione dei Delegati dei Ministri2)

Il Comitato dei Ministri, sulla base degli articoli 15a e 16 dello Statuto3 del Consiglio d’Europa; vista la Risoluzione statutaria (94) 34 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa all’istituzione di un Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa; viste le proposte dell’Assemblea parlamentare relative a riforme istituzionali in seno al Consiglio d’Europa; tenuto conto delle proposte presentate dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d’Europa in merito alla riforma del suo Statuto e dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa in merito al rafforzamento statutario e alla revisione della Carta; consultate le organizzazioni rappresentative dei poteri locali e regionali d’Europa, segnatamente l’Assemblea delle regioni d’Europa e il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa, e tenuto conto del loro contributo in favore dello sviluppo della democrazia ai livelli regionale e locale; considerato che una delle basi di una società democratica è l’esistenza di una demo- crazia locale e regionale solida ed efficace, conforme al principio di sussidiarietà iscritto nella Carta europea dell’autonomia locale secondo il quale l’esercizio delle responsabilità pubbliche spetta di preferenza alle autorità che sono le più vicine ai cittadini, tenuto conto della portata e della natura dei compiti pubblici nonché delle esigenze d’efficacia e di economia; desideroso quindi di sostenere e sviluppare il ruolo delle collettività locali e regiona- li nel quadro istituzionale del Consiglio d’Europa; considerato che la creazione di un organo consultivo che rappresenta in modo auten- tico tanto le collettività locali quanto quelle regionali in Europa è stato approvato in via di principio dai capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa in occasione del Vertice di Vienna;

RS 0.192.030.23

1 Dal testo originale francese (RO 2006 449).

2 Lo stesso giorno, il Comitato dei Ministri ha adottato la Carta del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa che figura in allegato alla presente Risoluzione. Questo all. non è pubblicato nella RU. 3 RS 0.192.030 4 RU 1995 5260

2005-3407 449

Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa RU 2006

considerato che le disposizioni enunciate di seguito non sono incompatibili con lo Statuto del Consiglio d’Europa, decide quanto segue:

Art. 1 Il Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa (in seguito CPLRE) è l’organo di rappresentanza delle collettività locali e regionali. La sua composizione e le sue attribuzioni sono rette dai presenti articoli, dalla Carta adottata dal Comitato dei Ministri e dal regolamento interno adottato dal CPLRE.

Art. 2

1. Il CPLRE è un organo consultivo che ha come obiettivi:

a. di assicurare la partecipazione delle collettività locali e regionali alla realiz- zazione dell’ideale dell’unione d’Europa così come è definita nell’articolo 1 dello Statuto del Consiglio d’Europa, nonché la loro rappresentanza ed il loro impegno nei lavori del Consiglio d’Europa; b. di sottoporre al Comitato dei Ministri proposte al fine di promuovere la democrazia locale e regionale; c. di promuovere la cooperazione tra collettività locali e regionali; d. di mantenere, nell’ambito delle sue competenze, i contatti con le organizza- zioni internazionali, nel quadro della politica generale delle relazioni esterne del Consiglio d’Europa; e. di lavorare in stretta cooperazione con le associazioni democratiche naziona- li delle collettività locali e regionali da una parte e con le organizzazioni europee rappresentative delle collettività locali e regionali degli Stati mem- bri del Consiglio d’Europa d’altra parte. 2. Il Comitato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare consultano il CPLRE per le questioni suscettibili di mettere in causa le competenze e gli interessi essenziali delle collettività locali e/o regionali rappresentate dal CPLRE. 3. Il Congresso elabora regolarmente rapporti – Paese per Paese – sulla situazione della democrazia ai livelli locale e regionale in tutti gli Stati membri nonché negli Stati candidati all’adesione al Consiglio d’Europa e veglia, in particolare, affinché i principi della Carta europea dell’autonomia locale5 siano attuati in maniera efficace.

4. Le raccomandazioni e i pareri del CPLRE sono rivolti di caso in caso all’As-

semblea parlamentare e/o al Comitato dei Ministri. Le risoluzioni e gli altri testi adottati che non implicano un’eventuale azione da parte dell’Assemblea e/o del Comitato dei Ministri sono comunicati loro per informazione.

5 RS 0.102

Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa RU 2006

Art. 3 1. Salvo eccezioni previste dalla Carta, il CPLRE è composto di rappresentanti che dispongono di un mandato elettivo in seno ad una collettività locale o regionale. I membri sono designati secondo i criteri e la procedura stabiliti nella Carta adottata dal Comitato dei Ministri, ogni Stato ha particolarmente cura dell’equa rappresen- tanza delle differenti categorie delle sue collettività locali e regionali.

2. Ogni Stato membro ha diritto ad un numero di seggi al CPLRE uguale a quelli

che occupa all’Assemblea parlamentare. Ogni Stato membro può inviare un numero di supplenti uguale al numero dei rappresentanti, designati secondo i medesimi criteri e procedura. 3. Rappresentanti e supplenti sono inviati per la durata di due sessioni ordinarie del CPLRE e restano in funzione fino all’apertura della sessione seguente.

Art. 4 1. Il CPLRE tiene una sessione ordinaria ogni anno. Le sessioni ordinarie si tengono alla sede del Consiglio d’Europa, fatta salva la decisione contraria presa di comune accordo dal Congresso e dal Comitato dei Ministri. 2. Il CPLRE esercita le sue attribuzioni con il concorso di due camere: l’una rappre- sentativa delle collettività locali (in seguito «Camera dei poteri locali»), l’altra rappresentativa delle autorità regionali (in seguito «Camera delle regioni»). Il CPLRE può istituire, nei limiti delle risorse budgetarie attribuitegli e delle priorità del Consiglio d’Europa, gli organi seguenti: Ufficio, Commissione permanente, Commissioni statutarie e se del caso gruppi di lavoro ad hoc, necessari all’adem- pimento della sua missione. Il Congresso informa il Comitato dei Ministri sull’istitu- zione di dette Commissioni. L’Ufficio, la Commissione permanente e le Commis- sioni statutarie possono riunirsi in seno alla Camera soltanto in occasione delle riunioni plenarie di detti organi. Le questioni esaminate da un Commissione statuta- ria in seno alla Camera non possono venir trattate nella riunione plenaria di detta Commissione.

Art. 5 Il numero dei seggi in seno alle Commissioni statutarie è fissato dal Congresso nel suo regolamento interno in modo tale da garantire il principio secondo il quale ogni membro del Congresso ha diritto a un seggio in commissione.

Art. 6 1. Il presente testo sostituisce la Risoluzione statutaria (94) 3 relativa all’istituzione di un Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 14 gennaio 1994 nel corso della 506a riunione dei Delegati dei Ministri. 2. Il testo della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa, allegato alla presente Risoluzione statutaria, sostituisce il testo della Carta adottata dal Comi- tato dei Ministri il 14 gennaio 1994 nel corso della 506a riunione dei Delegati dei Ministri.

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