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AS 2006 5349

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 30 novembre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è mo- dificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200, 1702.3029, 3038 e 1702.3048

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo

1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione 22.29

11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta di mannite, sorbite,

12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido

99 99 gluconico

1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 31.68

11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti

12 00 o di coloranti

1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 4.94

30 29 puro o no

30 38

1702. Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza ––.70

30 48 nutritiva per i batteri

nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici

1 RS 631.146.31

2006-3106 5349

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.

30 novembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz