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AS 2006 741

Ordinanza che istituisce misure preventive urgenti destinate ad impedire l'introduzione della peste aviaria in Svizzera

Ordinanza che istituisce misure preventive urgenti destinate ad impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera

del 15 febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 10 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 170 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visto l’articolo 18 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari, ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria nel patrimonio avicolo svizzero.

Sezione 2: Misure

Art. 2 Divieto di detenzione dei volatili all’aperto 1 I volatili possono essere tenuti unicamente in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli. 2 Per volatili ai sensi della presente ordinanza si intendono i gallinacei (Galliformes), i palmipedi (Anseriformes) e i ratiti (Struthioniformes).

Art. 3 Deroghe Il veterinario cantonale può, caso per caso, autorizzare deroghe all’articolo 2 se: a. i requisiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 non possono essere soddisfatti a causa delle condizioni di detenzione attuali; b. il foraggiamento e l’abbeveraggio dei volatili avviene in luoghi non accessi- bili agli uccelli selvatici; e c. le anatre e le oche sono tenute separate dagli altri volatili.

RS 916.403.1

2006-0527 741

Misure preventive urgenti destinate ad impedire l’introduzione della peste aviaria RU 2006 in Svizzera

Art. 4 Visita clinica per il rilevamento della peste aviaria 1 Se, sulla base di una deroga, i volatili non sono tenuti esclusivamente in un sistema di stabulazione chiuso, i detentori devono sottoporli a una visita clinica veterinaria almeno ogni quindici giorni e tale visita deve essere certificata dal veterinario.

2 Il veterinario cantonale ordina la visita clinica regolare di tali effettivi.

Art. 5 Registrazione delle aziende detentrici di volatili 1 Chi detiene volatili deve annunciarsi entro una settimana dall’entrata in vigore della presente ordinanza al servizio designato dal veterinario cantonale. 2 I dati da registrare sono l’indirizzo e il tipo di azienda detentrice di volatili nonché il numero di animali e la specie.

3 Il capoverso 1 non si applica ai detentori di volatili che:

a. nel quadro della rilevazione dei dati riguardanti gli animali nel 2005, hanno notificato il proprio effettivo di volatili all’autorità cantonale d’esecuzione in materia di pagamenti diretti; b. nel quadro del divieto di detenzione all’aperto dei volatili decretato nel 2005, hanno notificato il proprio effettivo di volatili al servizio designato dal veterinario cantonale.

Art. 6 Divieto di caccia degli uccelli acquatici D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale di veterinaria può vietare la caccia degli uccelli acquatici.

Art. 7 Misure di lotta ordinarie Per il resto, la lotta alla peste aviaria è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.

Sezione 3: Pagamenti diretti

Art. 8 In applicazione dell’articolo 70a dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD), è ordinato ai Cantoni di rinunciare alla riduzione o al diniego di contributi se, conformemente alle prescrizioni ufficiali, i volatili non sono portati all’aperto. I gestori non devono presentare una domanda secondo l’articolo 70a capoverso 3 dell’OPD.

4 RS 916.401 5 RS 910.13

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Sezione 4: Etichettatura

Art. 9 La consegna di prodotti aviari provenienti da volatili tenuti in capannoni e muniti dell’indicazione «da animali tenuti all’aperto» o «bio» non può essere contestata dalle autorità cantonali d’esecuzione in virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza del 23 novembre 20056 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, se si garantisce che le informazioni circa il temporaneo divieto di tenere i volatili all’aperto sono rese note in altro modo.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 10 La presente ordinanza entra in vigore il 20 febbraio 2006.

15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 817.02

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