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AS 2007 1307

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa)

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa)

del 28 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Destinazione La presente ordinanza si propone di proteggere il pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle manifestazioni che si svolgono all’interno di edifici oppure all’aperto, in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori prodotti o amplificati per via elettroacustica o in cui vengono generati raggi laser.

2 Essa non si applica agli infrasuoni ed agli ultrasuoni.

3 Alle manifestazioni militari in presenza di pubblico civile si applica la legge mili- tare del 3 febbraio 19952.

Art. 3 Informazione 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa sugli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser e raccomanda provvedimenti atti a ridurre i rischi per la salute.

2 L’Ufficio federale è coadiuvato dai Cantoni.

RS 814.49

2002-2391 1307

Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser RU 2007

Sezione 2: Stimoli sonori

Art. 4 Livello sonoro Per livello sonoro si intende il livello sonoro medio Leq calcolato su 60 minuti ed espresso in dB(A) .

Art. 5 Limitazione delle emissioni 1 Chi organizza manifestazioni è tenuto a limitare le emissioni sonore in modo che durante tutta la durata della manifestazione le immissioni prodotte dalla medesima non superino il livello sonoro di 93 dB(A). 2 Se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 6 o 7, sono ammesse manife- stazioni che producono immissioni più elevate. 3 Nelle manifestazioni destinate esclusivamente a bambini o giovani di età inferiore ai 16 anni non sono ammesse immissioni superiori a 93 dB(A).

Art. 6 Manifestazioni con un livello sonoro compreso tra 93 dB(A) e

96 dB(A)

Chi organizza manifestazioni con un livello sonoro compreso tra 93 dB(A) e

96 dB(A) deve provvedere affinché:

a. le emissioni sonore siano limitate in modo che le immissioni non superino il livello sonoro di 96 dB(A); b. durante tutta la manifestazione non sia superato il livello massimo LAFmax di

125 dB(A);

c. nel settore di ingresso il pubblico sia avvisato in modo ben visibile del fatto:

1. che il livello sonoro massimo è di 96 dB(A),

2. che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati e che il peri-

colo aumenta con la durata dell’esposizione; d. sia offerto gratuitamente al pubblico un dispositivo di protezione dell’udito conforme alla norma EN3 24869-1:1992-104; e e. durante la manifestazione il livello sonoro sia controllato mediante un dispo- sitivo di misurazione conforme al numero 2.1 dell’allegato.

3 Comitato Europeo di Normalizzazione.

4 EN 24869-1, edizione 1992 (ISO 4869-1: 1990), Acustica – Protezione dell’udito. Parte 1: Metodo soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora. Questa norma tecnica può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinata a pagamento presso il Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o all’indirizzo Internet www.snv.ch.

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Art. 7 Manifestazioni con un livello sonoro compreso tra 96 dB(A) e

100 dB(A)

1 Chi organizza manifestazioni di una durata massima di tre ore con un livello sono- ro compreso tra 96 dB(A) e 100 dB(A) deve provvedere affinché: a. le emissioni sonore siano limitate in modo che le immissioni non superino il livello sonoro di 100 dB(A); b. nel settore di ingresso il pubblico sia avvisato in modo ben visibile del fatto che il livello sonoro massimo è di 100 dB(A); e c. siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 lettere b, c numero 2, d ed e. 2 Chi organizza manifestazioni di una durata superiore a tre ore con un livello sonoro compreso tra 96 dB(A) e 100 dB(A) deve provvedere affinché: a. siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1; b. il livello sonoro sia registrato per tutta la durata della manifestazione mediante un dispositivo elettronico di controllo del suono conforme al numero 1.3 dell’allegato; c. i dati inerenti il controllo del suono nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro ai sensi del numero 1.1 cpv. 2 dell’allegato siano conservati per 30 giorni e, se richiesti, inoltrati all’autorità esecutiva; e d. sia messa a disposizione del pubblico una zona di recupero e la sua ubica- zione sia segnalata in modo ben visibile nel settore di ingresso.

3 Le zone di recupero devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. il livello sonoro non può superare gli 85 dB(A); b. coprono almeno il 10 per cento delle superfici destinate alla permanenza del pubblico nel corso della manifestazione; c. devono essere contrassegnate in modo ben visibile per il pubblico ed essere liberamente accessibili durante la manifestazione.

Art. 8 Obbligo di notifica 1 L’organizzatore deve notificare per iscritto all’autorità esecutiva, con almeno 14 giorni di anticipo, lo svolgimento di manifestazioni giusta gli articoli 6 e 7. La notifica deve contenere informazioni su: a. luogo di svolgimento e tipo di manifestazione; b. livello sonoro massimo; c. data, ora d’inizio e durata della manifestazione; d. nome e indirizzo dell’organizzatore; e. nome del responsabile e indicazione di come sia reperibile durante la mani- festazione;

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f. l’eventuale applicazione del metodo speciale di misurazione e di calcolo di cui al numero 1.4 dell’allegato. 2 Per le manifestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2 va anche inoltrato un piano del luogo di svolgimento, in cui figurano la posizione e le dimensioni della zona di recupero nonché le relative segnalazioni.

Art. 9 Determinazione delle immissioni 1 I metodi di misurazione e di calcolo per la determinazione delle immissioni sono stabiliti nell’allegato. 2 Gli strumenti di misurazione utilizzati dagli organizzatori devono rispondere ai requisiti di cui al numero 2.1 dell’allegato.

Sezione 3: Raggi laser

Art. 10 Principio

1 Chi organizza manifestazioni che prevedono l’impiego di impianti laser deve

installare ed utilizzare questi impianti in modo che: a. siano rispettati i requisiti della direttiva tecnica IEC5 60825-3:1995-12 sulla sicurezza degli impianti laser6; b. non producano immissioni nocive per il pubblico.

2 In particolare occorre:

a. provvedere gli impianti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 di un interrut- tore d’emergenza di facile impiego in grado di interrompere immediatamen- te il raggio laser; b. fissare gli impianti laser in modo tale che non possano essere spostati da eventi quali i movimenti del pubblico, urti o folate di vento; c. evitare assolutamente, durante la manifestazione, di sottoporre gli impianti laser a riparazioni o ad altre manipolazioni quali la modifica delle imposta- zioni o la correzione della traiettoria dei raggi. 3 Sono ritenute nocive le immissioni che superano i valori massimi ammissibili di irradiazione per i raggi laser agenti direttamente sulla retina oculare conformemente alla norma IEC 60825-1:2001-08 sulla sicurezza degli impianti laser7.

5 International Electrotechnical Commission (Commissione elettrotecnica internazionale). 6 IEC 60825-3, edizione 1995, Sécurité des appareils à laser. Partie 3: Guide pour les manifestations et spectacles utilisant des lasers (soltanto in francese e in inglese). 7 IEC 60825-1, edizione 2001: Safety of laser products. Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide. Questa norma tecnica può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinata a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch.

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4 Non sono ritenute nocive le immissioni di impianti laser, i cui raggi non attraver- sano né direttamente né indirettamente il settore destinato al pubblico; è considerato tale lo spazio fino a 3 metri al di sopra e fino a 2,5 metri a lato delle superfici desti- nate allo stazionamento del pubblico.

Art. 11 Obbligo di notifica 1 L’organizzatore deve notificare per iscritto all’autorità esecutiva, con almeno 14 giorni di anticipo, lo svolgimento di manifestazioni in cui sono impiegati impian- ti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4. 2 Per la notifica vanno in particolare forniti le informazioni e i documenti seguenti:

a. luogo di svolgimento e tipo di manifestazione; b. data, ora d’inizio e durata della manifestazione; c. nome e indirizzo dell’organizzatore; d. luogo e ora dell’utilizzazione degli impianti laser; e. classificazione degli impianti laser che si intendono utilizzare; f. indicazione se durante la manifestazione il settore destinato al pubblico sia attraversato direttamente o indirettamente da raggi laser; g. piano del luogo di svolgimento in cui sono indicati il settore destinato al pubblico e tutte le distanze di sicurezza; h. nome del responsabile e indicazione di come sia reperibile durante la mani- festazione.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 12 Autorità esecutiva I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

Art. 13 Esame delle notifiche L’autorità esecutiva verifica la completezza delle notifiche. Se constata la mancanza di informazioni o documenti, esorta l’organizzatore a fornirli immediatamente.

Art. 14 Misurazioni e controlli 1 L’autorità esecutiva procede a controlli casuali nel corso di manifestazioni per verificare se siano rispettati l’obbligo di notifica, i livelli sonori determinanti e gli altri requisiti giusta gli articoli 5, 6, 7 e 10. 2 Gli strumenti di misurazione utilizzati dalle autorità esecutive devono soddisfare ai requisiti di cui al numero 2.2 dell’allegato.

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Art. 15 Provvedimenti 1 Se dalla notifica risulta in anticipo evidente che i requisiti di questa ordinanza non saranno rispettati, l’autorità esecutiva ordina i provvedimenti necessari o vieta lo svolgimento della manifestazione. 2 Se dalle misurazioni o dai controlli effettuati durante la manifestazione risulta che sono superati i livelli sonori applicabili o non sono adempiuti gli obblighi in materia di protezione del pubblico, l’autorità esecutiva intima al responsabile della manife- stazione di rispettare le limitazioni delle emissioni applicabili o di prendere i neces- sari provvedimenti. 3 In caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità esecutiva può ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione delle emissioni sonore.

Art. 16 Spese Chi organizza manifestazioni sopporta le spese delle misurazioni, dei controlli e delle prestazioni speciali dell’autorità esecutiva.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 24 gennaio 19968 sugli stimoli sonori ed i raggi laser è abrogata.

Art. 18 Disposizioni transitorie Le facilitazioni accordate formalmente secondo il previgente diritto restano valide al massimo per 2 anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RU 1996 807

Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser RU 2007

Allegato (art. 6 lett. e, 7 cpv. 2, art. 9, 14 cpv. 2)

Metodi di misurazione e di calcolo e requisiti per i dispositivi di misurazione

1 Metodi di misurazione e di calcolo

1.1 Principio

1 Le immissioni sonore sono determinate ad altezza d’orecchio nel punto dove il

pubblico è maggiormente esposto allo stimolo sonoro (luogo di determinazione). 2 Se il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione, le immissioni devono essere calcolate rispetto a quest’ultimo. Il luogo di misurazione, il luogo di determinazione e la differenza di livello sonoro tra i due luoghi vanno documentati per scritto. 3 Il livello sonoro è calcolato facendo la media su un’ora (livello sonoro continuo equivalente). Il calcolo della media inizia ad un qualsiasi momento della manifesta- zione e dura ininterrottamente per 60 minuti. Il livello sonoro continuo equivalente non può superare il livello sonoro massimo in nessun momento della manifestazio- ne.

1.2 Metodo di misurazione

Per la misurazione del livello sonoro, i dispositivi di misurazione vanno utilizzati con le seguenti impostazioni: a. ponderazione di frequenza A; b. ponderazione temporale Fast (F) (costante temporale tein = 125 ms).

1.3 Registrazione del livello sonoro

La registrazione del livello sonoro secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b deve rispondere ai seguenti requisiti: a. durante la manifestazione, il Leq deve essere registrato almeno ogni cinque minuti; b. i dati del controllo del livello sonoro devono essere registrati in forma elet- tronica.

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1.4 Metodo speciale di misurazione e di calcolo

1 Il livello sonoro è misurato presso il banco di missaggio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il banco di missaggio è situato nel settore destinato al pubblico, direttamente esposto agli stimoli sonori; b. gli altoparlanti per le frequenze alte e medie sono posizionati in modo da permettere un’esposizione uniforme del pubblico agli stimoli sonori; c. il microfono per il controllo del livello sonoro è fissato presso il banco di missaggio ad altezza d’orecchio; d. la differenza di livello sonoro tra il banco di missaggio (luogo di misurazio- ne) e il luogo di determinazione ai sensi del numero 1.1 capoverso 1 è stabi- lita mediante un segnale a banda larga ben definito (rumore rosa/rumore simulato da un programma conforme alla norma IEC-60268-19) o un altro metodo equivalente; e. il luogo di determinazione, la differenza di livello sonoro e il metodo vanno documentati per iscritto; f. il ricorso al metodo speciale di misurazione e di calcolo è stato notificato conformemente all’articolo 8. 2 In caso di ricorso a questo metodo di misurazione, il livello sonoro massimo auto- rizzato per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato presso il banco di missaggio, sommato alla differenza di livello sonoro, è inferiore o uguale al livello sonoro massimo.

2 Requisiti per i dispositivi di misurazione

2.1 Dispositivi di misurazione degli organizzatori

I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono rispondere ai seguenti requi- siti: a. permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, LA; b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio Leq.

9 IEC 60268-1, edizione 1985, Equipements pour systèmes électroacoustiques. Partie 1: Généralités (soltanto in francese e in inglese). Le norme tecniche menzionate in questo allegato possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinate a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1,

8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch.

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2.2 Dispositivi di misurazione delle autorità esecutive

1 Per misurare le immissioni sonore (art. 14 cpv. 2), le autorità esecutive devono utilizzare strumenti di misurazione e di taratura ammessi dall’Ufficio federale di metrologia (METAS) conformemente all’allegato 5 numero 1 dell’ordinanza del 15 febbraio 200610 sugli strumenti di misurazione e tarati da un ente riconosciuto da tale Ufficio.

2 Gli strumenti di misurazione sono ammessi se:

a. permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, LA; b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio Leq; c. la loro struttura e le loro caratteristiche metrologiche sono conformi allo stato della tecnica, segnatamente a quello indicato nelle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI, in inglese IEC)11 per gli apparecchi della classe 1. 3 Gli strumenti di taratura sono ammessi se la loro struttura e le loro caratteristiche metrologiche sono conformi allo stato della tecnica, segnatamente a quello indicato nelle raccomandazioni della CEI.

4 Gli strumenti di misurazione e di taratura devono essere

tarati dal METAS o da un ente autorizzato da tale Ufficio prima della loro messa in funzione e in seguito almeno una volta ogni 2 anni. 5 Gli strumenti di misurazione devono essere calibrati prima di ogni serie di misura- zioni.

10 RS 941.210 11 IEC 61672-1, edizione 2002, Electroacoustique – Sonomètres. Partie 1: Spécifications (soltanto in francese e in inglese; per i dispositivi di misurazione del livello sonoro). IEC 61260, edizione 1995, Electroacoustique – Filtres de bande d’octave et de bande d’une fraction d’octave (soltanto in francese e in inglese; per i filtri a bande di ottava e di terzi di ottava). IEC 60942, edizione 2003, Electroacoustique – Calibreurs acoustiques (soltanto in francese e in inglese; per i calibratori acustici).

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