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AS 2007 1819

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali

Ordinanza del DFF su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali

Modifica del 1° marzo 2007

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19961 su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 2b Sezione 1b: Restituzione dell’imposta a imprese di trasporto concessionarie

Art. 2b Restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali per veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente Per i veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto concessionaria ha diritto unicamente alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali.

Art. 2c Restituzione per veicoli dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente 1 Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono quei veicoli dotati di sistemi di filtri antiparticolato che soddisfano i criteri dell’Ufficio federale del- l’ambiente (UFAM) e dell’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). 2 Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono quei veicoli che: a. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a E+13/km nel ciclo di bus (p.es. ciclo urbano di Braun- schweig definito dall’Università Tecnica di Graz); o che

1 RS 641.612

2006-2572 1819

Agevolazioni fiscali e interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali RU 2007

b. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a 5*E+12 per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 2005/55/CE2.

3 Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente.

Quest’ultima può essere fornita analogamente a quella dell’osservanza sulle prescri- zioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) del 26 agosto 2005 sull’esonero dell’approvazione del tipo. 4 Per i veicoli EURO-4, EURO-5 ed EEV che non sono dotati di filtro antiparticola- to o di un sistema equivalente e la cui licenza di circolazione indica che sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007, si applicano le aliquote di favore più basse secondo l’allegato 1, voci di tariffa 2710.1911–1919. 5 Fino al 31 dicembre 2010 le aliquote di favore più basse secondo l’allegato 1, voci di tariffa 2710.1911–1919, valgono anche per: a. veicoli EURO-0 ed EURO-1 nonché veicoli EURO-2 messi in circolazione da più di dieci anni che non percorrono più di 15 000 chilometri all’anno e per i quali è presentata la prova che l’equipaggiamento a posteriori con filtro antiparticolato o un sistema equivalente non è tecnicamente possibile; b. veicoli EURO-2 messi in circolazione da meno di dieci anni e per i quali è presentata la prova che l’equipaggiamento a posteriori con filtro antipartico- lato o un sistema equivalente non è tecnicamente possibile.

II L’allegato 1 è modificato secondo l’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

1° marzo 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

2 Direttiva 2005/55/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 28 set. 2005 concernen- te il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

Agevolazioni fiscali e interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali RU 2007

Allegato 1 (art. 1)

Agevolazioni fiscali

Gruppo 1: Trasporti pubblici, Voci di tariffa 2710.1911, 1912, 1919

Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego

Imposta Supplemento fiscale

per 1000 l a 15 °C fr.

Gruppo 1: Trasporti pubblici 2710. …

1911 petrolio:

– utilizzato nei veicoli stradali con filtro antiparticolato o sistema equivalente ai sensi dell’articolo 2c 165.60 esente – altri 439.50 esente

1912 olio diesel:

– utilizzato nei veicoli stradali con filtro antiparticolato o sistema equivalente ai sensi dell’articolo 2c 172.80 esente – altri 458.70 esente

1919 oli di questa voce:

– utilizzati nei veicoli stradali con filtro antiparticolato o sistema equivalente ai sensi dell’articolo 2c 172.80 esente – altri 458.70 esente …

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