AS 2007 3895
Accordo del 20 dicembre 1976 tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA) per determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale di questa organizzazione in Svizzera
Accordo del 20 dicembre 1976 tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA) per determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale di questa organizzazione in Svizzera
RS 0.192.122.748; RU 1989 1505
Modifica dell’Accordo Conclusa mediante scambio di lettere dei giorni 9 e 19 dicembre 1997 Entrata in vigore il 19 dicembre 1997
Traduzione1
International Air Transport Ginevra, 19 dicembre 1997 Association (IATA) Montréal/Genèva Route de l’Aéroport 33 Ginevra Signor Ambasciatore Mathias Krafft Direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale degli affari esteri Palazzo federale – Ala ovest Berna
Signor Direttore, Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 9 dicembre 1997, il cui tenore è il seguente:
«A nome del Consiglio federale, ho l’onore di proporle l’emendamento, mediante l’articolo seguente (art. 5bis), dell’Accordo concluso il 20 dicembre 1976 tra il Con- siglio federale e l’Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA) per determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale di questa organizzazione in Svizzera:
1. I membri del personale dell’Associazione che non sono cittadini svizzeri e bene- ficiano delle esenzioni fiscali previste dall’articolo 5 del presente Accordo non sono soggetti alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul
1 Dal testo originale francese (RO 2007 3895).
2007-1912 3895
Statuto fiscale dei servizi e del personale in Svizzera. Acc. con la IATA RU 2007
regime delle indennità di perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbli- gatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 2. I membri del personale dell’Associazione che sono cittadini svizzeri sono obbli- gatoriamente soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1. L’Associazione deve conformarsi agli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla suddetta legislazione. 3. L’Associazione vigila affinché i membri del suo personale che non sono soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1 beneficino di una protezione sociale equivalente. La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approva- zione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e l’Associa- zione del Trasporto aereo internazionale (IATA) che emenda l’Accordo del 20 dicembre 1976 per determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale dell’Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA) in Svizzera. Tale Accordo, concluso in forma di scambio di lettere, entrerà in vigore alla data della Sua accettazione.»
Ho l’onore di informarla che a nome dell’Associazione del Trasporto aereo interna- zionale (IATA) approvo il contenuto della lettera che precede. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo in forma di scambio di lettere, che entra in vigore in data odierna. Gradisca, signor Direttore, l’espressione della mia alta considerazione.
Pierre J. Jeanniot, O.C. Direttore generale