Lexipedia

AS 2007 4011

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera (Direttive per l'accreditamento)

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per l’accreditamento nel settore universitario in Svizzera (Direttive per l’accreditamento)

del 28 giugno 2007

La Conferenza universitaria svizzera (CUS), visto l’articolo 7 capoverso 2 della Convenzione del 14 dicembre 20001 tra la Con- federazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario, decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto delle direttive Le presenti direttive regolano le condizioni e la procedura di accreditamento delle istituzioni nel settore universitario e dei relativi cicli di studio.

Art. 2 Oggetto dell’accreditamento 1 Vengono accreditate istituzioni universitarie pubbliche o private operanti in Sviz- zera (accreditamento istituzionale) nonché singoli loro cicli di studio.

2 Un’istituzione può essere accreditata come:

a. università; b. istituzione universitaria; c. istituzione nel settore universitario che offre cicli di studio di bachelor; d. istituzione nel settore universitario che offre perfezionamento.

3 Come ciclo di studio può essere accreditato:

a. un ciclo di studio di bachelor; b. un ciclo di studio di master; c. un ciclo di studio di perfezionamento universitario (p.es. Master of Advan- ced Studies);

4 Possono essere accreditati anche programmi per dottorandi.

RS 414.205.3 1 RS 414.205

2007-1667 4011

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Art. 3 Condizioni per l’accreditamento istituzionale 1 Un’istituzione può essere accreditata come università se soddisfa i seguenti requi- siti minimi: a. Valgono le seguenti condizioni d’ammissione:

1. per l’accesso allo studio: di regola un attestato di maturità svizzero o

riconosciuto in tutta la Svizzera oppure una formazione riconosciuta come equivalente;

2. per l’accesso ai cicli di studio di master e di perfezionamento: di regola

un diploma di studio ottenuto presso una scuola universitaria oppure un diploma universitario riconosciuto come equivalente. b. L’istituzione offre una gamma di settori scientifici tale da consentire l’inter- disciplinarità e occupa collaboratori per un totale di almeno 100 posti di lavoro a tempo pieno, dei quali almeno un terzo dev’essere occupato da pro- fessori e professoresse impiegati in pianta stabile e a titolo principale. c. L’istituzione offre regolarmente cicli di studio di bachelor e di master. d. Conferisce dottorati. e. In media i professori e le professoresse dedicano alla ricerca almeno il

30 per cento dell’orario di lavoro.

f. Opera nel rispetto delle direttive di Bologna del 4 dicembre 20032 e le rela- tive raccomandazioni della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS). g. Soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 9 delle presenti direttive. 2 Un’istituzione può essere accreditata come istituzione universitaria se soddisfa i seguenti requisiti minimi: a. Valgono le seguenti condizioni d’ammissione:

1. per l’accesso allo studio: di regola un attestato di maturità svizzero o

riconosciuto in tutta la Svizzera oppure una formazione riconosciuta come equivalente;

2. per l’accesso ai cicli di studio di master e di perfezionamento: di regola

un diploma di studio ottenuto presso una scuola universitaria oppure un diploma universitario riconosciuto come equivalente. b. Offre regolarmente cicli di studio di bachelor, master o di perfezionamento propri oppure è integrata in cicli di studio di un’università riconosciuta. c. Per ogni ciclo di studio l’istituzione impiega per un totale di almeno due posti di lavoro a tempo pieno, professori e professoresse responsabili in pianta stabile e a titolo principale. d. In media i professori e le professoresse dedicano alla ricerca almeno il

30 per cento dell’orario di lavoro.

2 RS 414.205.1

Direttive per l’accreditamento RU 2007

e. Opera nel rispetto delle direttive di Bologna e delle relative raccomandazioni della CRUS. f. Soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 9 delle presenti direttive. 3 Un’istituzione può essere accreditata come istituzione nel settore universitario che offre cicli di studio di bachelor se soddisfa i seguenti requisiti minimi: a. Di regola per l’ammissione allo studio è necessario un attestato di maturità svizzero o riconosciuto in tutta la Svizzera oppure una formazione ricono- sciuta come equivalente. b. Per ogni ciclo di studio l’istituzione impiega per un totale di almeno un posto di lavoro a tempo pieno, professori e professoresse responsabili in pianta stabile e a titolo principale. c. L’istituzione offre regolarmente cicli di studio di bachelor. d. Dispone di un proprio budget per la ricerca, il quale consente ai professori e alle professoresse di svolgere un’attività di ricerca pari in media al 20 per cento dell’orario di lavoro. e. Opera nel rispetto delle direttive di Bologna e delle relative raccomandazioni della CRUS. f. Soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 9 delle presenti direttive. 4 Un’istituzione può essere accreditata come istituzione nel settore universitario che offre perfezionamento, se soddisfa i seguenti requisiti minimi: a. Di regola per l’ammissione allo studio è necessario un diploma di studio ottenuto presso una scuola universitaria oppure un diploma universitario riconosciuto come equivalente. b. Per ogni due cicli di studio l’istituzione impiega per un totale di almeno un posto di lavoro a tempo pieno, professori e professoresse responsabili in pianta stabile e a titolo principale. c. L’istituzione offre regolarmente cicli di studio per il perfezionamento uni- versitario che consentono di ottenere almeno 60 punti di credito ECTS. d. Dispone di un proprio budget per la ricerca, il quale consente ai professori e alle professoresse di svolgere un’attività di ricerca pari in media al 20 per cento dell’orario di lavoro, oppure i professori e le professoresse svolgono ricerca presso un’università in ragione di almeno il 30 per cento dell’orario di lavoro. e. Opera nel rispetto delle direttive di Bologna e delle relative raccomandazioni della CRUS. f. Soddisfa gli standard di qualità di cui all’articolo 9 delle presenti direttive.

5 Un’istituzione che offre cicli di studio di bachelor e di perfezionamento può

richiedere l’accreditamento in entrambe le categorie. 6 Istituzioni private abilitate a svolgere dottorati possono farsi accreditare solo come università o istituzione universitaria.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

7 In base alle seguenti direttive è da considerare professore o professoressa soltanto chi disponga di un’abilitazione o una qualifica equivalente. 8 La ricerca richiesta dai requisiti minimi dev’essere provata dall’istituzione per mezzo delle pubblicazioni di professori e professoresse. Le pubblicazioni devono avvenire in buona parte in organi di pubblicazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale, i quali svolgano un procedimento di selezione scientifico.

Art. 4 Preaccreditamento 1 Le istituzioni universitarie la cui attività non è ancora iniziata o è iniziata da poco possono richiedere solo un preaccreditamento. 2 Un preaccreditamento attesta il raggiungimento degli standard di qualità necessari per l’avvio dei cicli di studio universitari. 3 La procedura di preaccreditamento avviene secondo le stesse modalità della proce- dura di accreditamento. Gli standard di qualità sono applicati per analogia.

4 Il preaccreditamento scade dopo tre anni.

Art. 5 Condizioni per l’accreditamento di cicli di studio

1 I cicli di studio vengono accreditati a condizione che:

a. siano offerti da un’istituzione accreditata o riconosciuta in base alla legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università (LAU); e b. siano conformi alle direttive di Bologna. 2 I cicli di studio di perfezionamento universitario devono consentire di ottenere almeno 60 punti di credito ECTS. 3 I programmi per i dottorandi vengono accreditati soltanto se sono offerti da un’isti- tuzione accreditata o riconosciuta in base alla LAU.

Art. 6 Qualità della procedura di accreditamento 1 La procedura di accreditamento ed i relativi standard qualitativi sono conformi alle migliori procedure di accreditamento internazionali. 2 L’organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ) è responsabile dei necessari aggiornamenti periodici. Nella misura in cui tali adattamenti concernono le presenti direttive, l’OAQ presenta una relativa domanda alla CUS.

Art. 7 Disposizioni generali sulla procedura 1 Le procedure di accreditamento devono essere strutturate in modo che il carico per le università sia minimo. Le valutazioni interne delle università e le procedure di accreditamento devono essere il più possibile coordinate.

3 RS 414.20

Direttive per l’accreditamento RU 2007

2 Diverse domande di accreditamento per cicli di studio di ugual natura possono

essere esaminate nell’ambito di una procedura unica dallo stesso gruppo di esperti.

3 Una procedura di accreditamento in Svizzera può essere collegata con l’accre-

ditamento in un altro Paese oppure con un’altra agenzia di accreditamento inter- nazionale.

Art. 8 Settori sottoposti ad esame e standard 1 Nella procedura di accreditamento, l’insegnamento e la ricerca sono esaminati in base agli standard stabiliti alla cifra II nel quadro di settori di esame determinati. La decisione di accreditamento si basa sulla valutazione globale. 2 Le istituzioni sono esaminate in base agli standard di qualità di cui all’articolo 9. In questa procedura possono essere esaminati a titolo di esempio anche singoli standard di qualità applicabili ai cicli di studio secondo l’articolo 10. 3 D’intesa con l’OAQ gli esperti decidono quali standard debbano essere analizzati approfonditamente presso l’istituzione o il ciclo di studi da esaminare.

II. Standard di qualità

Art. 9 Standard di qualità per le istituzioni Settore d’esame: strategia, organizzazione e gestione della qualità dell’istituzione 1.01 L’istituzione universitaria s’è data un piano direttivo accessibile al pubblico che espone gli obiettivi della formazione e della ricerca ed individua la posi- zione dell’istituzione nel contesto accademico e sociale. Dispone di un piano strategico. 1.02 L’istituzione ha stabilito i processi, le competenze e le responsabilità deci- sionali. Il personale scientifico partecipa ai processi decisionali concernenti l’insegnamento e la ricerca. Gli studenti partecipano ai processi decisionali concernenti la formazione ed hanno la possibilità di esprimere la propria opinione. 1.03 L’istituzione dispone del personale, delle strutture e delle risorse finanziarie e materiali che le permettono di realizzare i suoi obiettivi in base al suo piano strategico.

1.04 La provenienza dei mezzi finanziari e le condizioni ad essi connesse sono

trasparenti e non limitano la libertà decisionale dell’istituzione per quanto concerne insegnamento e ricerca.

1.05 L’istituzione dispone di un sistema di garanzia della qualità.

1.06 L’istituzione dispone di una commissione incaricata delle questioni in mate- ria di parità dei sessi oppure assicura l’accesso ad una tale commissione.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Settore d’esame: offerta di studi

2.01 L’istituzione dispone di un’offerta di studi che conduce all’ottenimento di

diplomi accademici o professionali con obiettivi di formazione determinati. Essa si integra nelle offerte di formazione universitaria esistenti o le comple- ta efficacemente. 2.02 L’istituzione partecipa allo scambio nazionale e internazionale di studenti, docenti e personale scientifico. 2.03 L’istituzione ha stabilito le condizioni per l’ottenimento di attestazioni e di diplomi accademici e ne sorveglia il rispetto.

2.04 L’istituzione valuta le informazioni raccolte periodicamente sui propri

diplomati.

Settore d’esame: ricerca

3.01 Le attuali attività di ricerca dell’istituzione concordano con il suo piano

strategico e corrispondono agli standard internazionali. 3.02 L’istituzione garantisce l’integrazione delle conoscenze scientifiche attuali nella formazione.

Settore d’esame: personale scientifico

4.01 Le procedure di selezione, di nomina e di promozione del personale scienti-

fico sono regolamentate e comunicate pubblicamente. Per quanto concerne il corpo insegnante si tiene conto sia delle competenze didattiche che delle qualifiche scientifiche.

4.02 L’istituzione regola l’aggiornamento ed il perfezionamento didattico e

professionale del personale scientifico.

4.03 L’istituzione persegue una politica durevole delle nuove leve.

4.04 L’istituzione assicura consulenza per quanto concerne le questioni di piani- ficazione della carriera.

Settore d’esame: personale amministrativo e tecnico

5.01 Le procedure di selezione e di promozione del personale amministrativo e

tecnico sono regolamentate e comunicate pubblicamente. 5.02 L’istituzione garantisce l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale amministrativo e tecnico.

Settore d’esame: studenti 6.01 Le condizioni e le procedure d’ammissione per i cicli di studio dell’istitu- zione sono dichiarate e fondate.

6.02 La parità dei sessi è realizzata.

6.03 L’istituzione osserva lo sviluppo delle prestazioni e la durata dello studio degli studenti.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

6.04 Il rapporto numerico tra il personale e gli studenti deve essere tale da garan- tire un’assistenza che consenta il raggiungimento degli obiettivi di forma- zione dell’istituzione e delle sue subunità. 6.05 L’istituzione provvede al funzionamento di un servizio di consulenza per gli studenti e per gli interessati agli studi ed intraprende misure che consentono agli studenti di determinare periodicamente la loro posizione.

Settore d’esame: infrastrutture 7.01 L’istituzione dispone di un’infrastruttura che permette la realizzazione dei suoi obiettivi a medio e a lungo termine.

Settore d’esame: cooperazione 8.01 L’istituzione stabilisce dei contatti a livello nazionale ed internazionale. Promuove la collaborazione con altre istituzioni del settore universitario, col settore professionale e gli attori rilevanti nella società.

Art. 10 Standard di qualità per i cicli di studio Settore d’esame: esecuzione e obiettivi di formazione

1.01 L’offerta di studi è disponibile regolarmente.

1.02 I cicli di studio mirano ad obiettivi di formazione corrispondenti al piano

direttivo ed al piano strategico dell’istituzione.

Settore d’esame: organizzazione interna e misure di garanzia della qualità 2.01 L’istituzione ha stabilito i processi, le competenze e le responsabilità deci- sionali e tutte le persone coinvolte ne sono informate. 2.02 È assicurata la partecipazione attiva del personale scientifico e degli studenti ai processi decisionali concernenti insegnamento e studio.

2.03 I cicli di studio sono sottoposti a misure di assicurazione della qualità.

L’istituzione impiega i risultati per l’elaborazione periodica dell’offerta di cicli di studio. Settore d’esame: curriculum e metodi di formazione 3.01 Il ciclo di studi dispone di un piano di studi strutturato. Esso corrisponde all’attuazione coordinata della Dichiarazione di Bologna nelle università svizzere.

3.02 L’offerta di studi copre gli aspetti principali della disciplina. Permette

l’acquisizione di metodi di lavoro scientifici ed assicura l’integrazione delle conoscenze scientifiche. I metodi d’insegnamento e di valutazione sono definiti in funzione degli obiettivi di formazione. 3.03 Le condizioni per l’ottenimento di attestazioni e di diplomi accademici sono regolamentate e pubblicate.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Settore d’esame: corpo insegnante

4.01 L’insegnamento è impartito da docenti dotati di competenza didattica e

scientifica. 4.02 La ponderazione delle attività d’insegnamento e delle attività di ricerca dei docenti è definita.

4.03 È garantita la mobilità dei docenti.

Settore d’esame: studenti

5.01 Le condizioni d’ammissione allo studio o ai cicli di studio sono comunicate

pubblicamente.

5.02 La parità dei sessi è realizzata.

5.03 La mobilità degli studenti è possibile e viene promossa grazie al ricono-

scimento di prestazioni di studio interuniversitarie nonché interdisciplinari.

5.04 Si provvede ad un’adeguata assistenza degli studenti.

Settore d’esame: equipaggiamento e locali 6.01 Il ciclo di studio è dotato di risorse sufficienti per l’attuazione degli obiettivi. Tali risorse sono disponibili a lungo termine.

Art. 11 Standard di qualità specifici Gli standard di qualità di cui agli articoli 9 e 10 possono essere completati da stan- dard specifici (p.e. specifici della professione, della disciplina o del diploma). Essi devono essere approvati dalla CUS.

Art. 12 Standard di qualità specifici per la formazione in medicina umana presso le istituzioni universitarie svizzere

Settore d’esame «istituzioni»: strategia, organizzazione e gestione della qualità dell’istituzione 1.01 Le linee guida e gli obiettivi di formazione garantiscono una formazione che consente ai futuri medici il perfezionamento nei settori specialistici.

1.02 La facoltà assicura una sufficiente formazione clinico-pratica.

Settore d’esame «istituzioni»: offerta di studi 2.01 L’offerta di studi comprende una sufficiente formazione medico-scientifica e clinico-pratica, in base alla quale i diplomati sono in grado di assumere responsabilità clinica. Sono assicurati contatti coi pazienti adeguati ai diversi livelli della formazione.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Settore d’esame «istituzioni»: personale scientifico 3.01 La scelta del personale scientifico si basa sulle qualifiche scientifiche, sulle competenze didattiche e sull’attività clinica della candidata o del candidato. 3.02 La facoltà persegue una politica del personale che garantisce l’equilibrio tra l’attività di insegnamento e le funzioni di ricerca e servizio.

Settore d’esame «istituzioni»: studenti 4.01 La disponibilità di posti di studio è definita in tutte le fasi del ciclo di studi.

Settore d’esame «istituzioni»: cooperazione 5.01 La facoltà tiene contatti con le istituzioni e gli organi amministrativi della sanità.

Settore d’esame «cicli di studio»: curriculum e metodi di formazione 6.01 La facoltà stabilisce il contenuto, l’entità e l’ordine di successione degli studi. Disciplina segnatamente la ponderazione della promozione della salute, della medicina preventiva e della riabilitazione nonché l’integrazione della medicina complementare. I cicli di studio forniscono sia conoscenze di base che conoscenze e capacità cliniche. 6.02 I cicli di studio si orientano agli obiettivi contenuti nel catalogo svizzero degli obiettivi didattici (Swiss Catalogue of Learning Objectives for Under- graduate Medical Training)4. 6.03 I cicli di studio insegnano in tutte le loro parti i principi della metodologia scientifica e della «Evidence Based Medicine». Promuovono il pensiero ana- litico e critico. 6.04 I cicli di studio hanno un rapporto definito con il successivo perfezionamento.

6.05 Il curriculum ed i metodi di formazione promuovono l’autoresponsabilità

degli studenti e li preparano ad un apprendimento continuo sotto la propria responsabilità.

6.06 Le conoscenze, i concetti ed i metodi delle scienze biomediche necessari

all’apprendimento ed all’applicazione della scienza medica sono integrati nei cicli di studio.

6.07 Le conoscenze delle scienze del comportamento e delle scienze sociali e

pedagogiche, nonché le basi giuridiche della sanità necessarie per la comu- nicazione, per le decisioni cliniche e per l’agire nel rispetto dei principi etici sono integrati nei cicli di studio.

6.08 L’impiego delle tecnologie informatiche e di comunicazione è parte inte-

grante della formazione. 6.09 La prassi della valutazione delle prestazioni è in armonia con gli obiettivi didattici e promuove l’apprendimento. Gli esami contengono diversi ele- menti del curriculum.

4 http://www.smifk.ch

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Standard WFME Per il resto l’accreditamento, conformemente all’articolo 6 capoverso 1 delle Diret- tive per l’accreditamento, si orienta agli standard di qualità ed alla prassi di accre- ditamento della World Federation of Medical Education (Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality Improvement).5

III. Procedura

Art. 13 Struttura della procedura di accreditamento La procedura di accreditamento consiste in una valutazione effettuata a tre livelli: a. primo livello: autovalutazione dell’unità da accreditare. b. secondo livello: valutazione esterna: verifica del rispetto degli standard di qualità, visita sul posto da parte di un gruppo di esperti indipendenti. c. terzo livello: decisione di accreditamento da parte della CUS.

Art. 14 Presentazione della richiesta da parte di istituzioni pubbliche

1 Le richieste di accreditamento possono essere presentate da:

a. direzioni delle scuole universitarie e delle istituzioni universitarie pubbliche; b. collettività responsabili del finanziamento delle scuole universitarie e delle istituzioni universitarie pubbliche.

2 Le richieste di accreditamento devono essere presentate all’OAQ.

Art. 15 Accreditamento di istituzioni pubbliche 1 Le istituzioni pubbliche che hanno superato una procedura di verifica conforme- mente alle direttive del 7 dicembre 20066 per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere, possono essere accreditate dalla CUS come università o isti- tuzione universitaria in base a questa procedura.

2 Su richiesta dell’OAQ e dopo aver sentito la CRUS, la CUS può decidere che per

l’accreditamento istituzionale nella procedura di cui al capoverso 1 vengano svolti ulteriori esami in base a standard di qualità secondo le presenti direttive. 3 Nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 1 delle direttive del 10 dicembre 20027 sulla procedura di riconoscimento del diritto ai sussidi giusta la legge sull’aiuto alle unier- sità, l’accreditamento può essere concesso per una durata inferiore a quella prevista dall’articolo 30 delle presenti direttive.

5 http://www.wfme.org (WFME Global Standards)

6 RS 414.205.2

7 http://www.sbf.admin.ch

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Art. 16 Esame preliminare di richieste di accreditamento istituzionale private 1 Le richieste di accreditamento istituzionale presentate da istituzioni private sono sottoposte ad un esame preliminare da parte dell’OAQ.

2 L’esame preliminare si svolge sulla documentazione presentata dal richiedente.

3 Si considera superato l’esame preliminare se l’istituzione:

a. è una persona giuridica con sede in Svizzera; b. soddisfa le condizioni relative alla propria categoria di cui all’articolo 3 (esclusi gli standard di qualità di cui all’art. 9); c. dà prova di disporre di risorse di personale, locali ed equipaggiamenti adeguate per l’insegnamento e la ricerca universitari e di sufficienti mezzi finanziari per garantire l’esercizio.

4 L’OAQ stende un rapporto sui risultati dell’esame preliminare.

5 Se l’esame preliminare è superato, l’OAQ avvia la procedura di accreditamento,

previa stipula di un accordo contrattuale con l’istituzione circa le condizioni dell’accreditamento e in particolare i costi della procedura.

Art. 17 Scadenze e procedure in corso

1 Unarichiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento.

L’OAQ la inserisce nel suo piano di lavoro.

2 Si deve considerare che possono passare fino a sei mesi prima dell’avvio della

procedura di accreditamento. 3 L’OAQ pubblica sul suo sito Internet un elenco delle procedure di esame prelimi- nare e di accreditamento in corso.

IV. Autovalutazione

Art. 18 1 L’unità universitaria da accreditare effettua un’autovalutazione sotto la propria responsabilità. Concorda con l’OAQ le relative modalità d’analisi. 2 Le scadenze dell’autovalutazione sono concordate con l’OAQ. Il rapporto di auto- valutazione e la relativa documentazione devono pervenire all’OAQ almeno quattro settimane prima della scadenza fissata per la valutazione esterna (visita da parte del gruppo di esperti). 3 Per la considerazione di procedure di valutazione effettuate dall’università stessa e di valutazioni o accreditamenti da parte di terzi vale l’articolo 24.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

V. Valutazione da parte di esperti indipendenti

Art. 19 Gruppo di esperti Le valutazioni esterne si basano sull’autovalutazione. Esse vengono effettuate da un gruppo di esperti composto di regola da tre a cinque membri. La responsabilità di tale gruppo è assunta da una persona che dispone di conoscenze approfondite del settore da accreditare e se possibile di esperienza in materia di procedure di accre- ditamento o di valutazione.

Art. 20 Scelta degli esperti 1 La scelta degli esperti è effettuata non appena è stata presa la decisione di accetta- zione nella procedura di accreditamento. 2 Specialisti consultati dall’OAQ in Svizzera e all’estero propongono gli esperti. Il consiglio scientifico dell’OAQ sceglie i membri del gruppo tra le persone che figu- rano su questa lista. Facendo valere motivi fondati, l’unità da accreditare può richie- dere il rifiuto di singoli esperti.

3 Per la scelta si devono adottare i seguenti criteri:

a. La maggioranza del gruppo è costituita da scienziati qualificati dotati di un’esperienza didattica attestata (peers). Essi possono essere affiancati da altri esperti (p.e. specialisti in didattica, in garanzia della qualità, in settori professionali, nella formazione a distanza) nonché da rappresentanti della cerchia di studenti. b. Gli esperti devono essere indipendenti e poter giudicare in maniera impar- ziale. c. La maggioranza degli esperti svolge la sua attività professionale all’estero. d. Almeno un esperto deve avere buone conoscenze del sistema di formazione svizzero. Di regola almeno due esperti hanno buone conoscenze della lingua d’insegnamento dell’unità da accreditare. e. In caso di accreditamento di cicli di studio, le diverse discipline che li com- pongono devono essere rappresentate adeguatamente nel gruppo di esperti. f. In caso di accreditamento di istituzioni, almeno un esperto deve disporre di esperienza nella conduzione di unità accademiche di importanza corrispon- dente a quella dell’unità da accreditare.

Art. 21 Doveri degli esperti Con gli esperti si concludono contratti di mandato retti dal diritto privato nei quali sono fissate le prestazioni loro richieste dall’OAQ. In particolare gli esperti sono tenuti ad effettuare una visita sul posto (art. 22) ed a collaborare all’allestimento del rapporto (art. 23).

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Art. 22 Visita da parte del gruppo di esperti 1 Prima della visita gli esperti prendono conoscenza dell’autovalutazione. La visita sul posto dura di regola due giorni. Durante la visita gli esperti conducono colloqui con tutte le persone ed i gruppi importanti per l’unità da accreditare.

2 La valutazione esterna è accompagnata da un collaboratore dell’OAQ con voto

consultivo.

Art. 23 Rapporto degli esperti 1 Il responsabile del gruppo risponde della redazione del rapporto. Si appoggia alla guida elaborata dall’OAQ e si basa sull’autovalutazione nonché sui settori d’esame e standard contenuti nelle presenti direttive. Il rapporto termina con un giudizio rela- tivo all’accreditamento ed eventualmente con suggerimenti miranti al miglioramento della qualità. Devono essere riportate anche le particolarità ed i punti di forza dell’unità valutata.

2 Il rapporto viene approvato a maggioranza dal gruppo di esperti. Al più tardi

quattro settimane dopo la fine della visita, il gruppo invia il rapporto e gli eventuali voti di minoranza all’istituzione in questione: essa ha la possibilità di prendere posizione entro due settimane. Al più tardi otto settimane dopo la fine della visita, il gruppo di esperti presenta il rapporto all’OAQ, in una versione eventualmente cor- retta in base alla presa di posizione dell’istituzione.

Art. 24 Considerazione di valutazioni effettuate da parte di terzi I risultati delle autovalutazioni o delle valutazioni esterne che sono state effettuate al di fuori dell’ambito della procedura svizzera di accreditamento possono essere presi in considerazione, a condizione che tali valutazioni non siano state svolte da più di tre anni e che i metodi e gli standard adottati corrispondano a quelli contenuti nelle presenti direttive. Lo stesso vale per le procedure di accreditamento svolte da agen- zie di accreditamento straniere/internazionali.

VI. Decisioni di accreditamento

Art. 25 Preparazione della decisione di accreditamento 1 L’OAQ considera l’autovalutazione, il rapporto degli esperti e la presa di posizione del richiedente. Su tale base il direttore stende un rapporto all’attenzione della CUS con la proposta relativa all’accreditamento.

2 Prima di depositare il rapporto alla CUS lo presenta al consiglio scientifico.

3 Se l’OAQ ha raccomandato alla CUS di non accettare la richiesta di accredita-

mento, indica in un rapporto le relative ragioni.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Art. 26 Decisioni

1 La CUS decide sull’accreditamento.

2 Sono possibili le seguenti decisioni di accreditamento:

a. preaccreditamento; b. accreditamento senza oneri; c. accreditamento con oneri; d. accreditamento respinto. 3 La CUS decide di non accettare le richieste di accreditamento di istituzioni private che non hanno superato l’esame preliminare.

Art. 27 Accreditamento con oneri

1 Se entro un termine ragionevole si può porre rimedio alle carenze costatate è

accordato un accreditamento con oneri. 2 L’istituzione richiedente deve provare di essere in grado di adempiere agli oneri entro il termine stabilito.

3 Una volta scaduto il termine stabilito, l’OAQ verifica l’adempimento.

4 Se entro i termini gli oneri non sono stati adempiuti, la CUS su proposta dell’OAQ decide di prorogare i termini, di adeguare gli oneri, oppure di abrogare l’accre- ditamento.

Art. 28 Nuova domanda in seguito a un esame preliminare con esito negati- vo o a una decisione di accreditamento negativa 1 In seguito a un esame preliminare con esito negativo o ad una decisione di accredi- tamento negativa si può presentare una nuova domanda al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della decisione della CUS. 2 Lo stesso termine vale nel caso in cui un’istituzione ritiri la sua domanda di accre- ditamento dopo aver preso conoscenza del rapporto degli esperti. In questo caso il termine si calcola a partire dalla data di ritiro della domanda.

Art. 29 Atto di accreditamento In caso di decisione positiva di accreditamento con o senza oneri viene consegnato un certificato firmato dall’OAQ e dalla CUS che comprova il raggiungimento degli standard di qualità (certificato di qualità).

Art. 30 Durata di validità dell’accreditamento

1 L’accreditamento senza oneri vale sette anni.

2 Lo stesso vale per l’accreditamento con oneri, a condizione che questi ultimi siano adempiuti entro i termini.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Art. 31 Informazione circa modifiche e revoca

1 L’istituzione deve comunicare all’OAQ ogni modifica fondamentale effettuata

all’interno dell’istituzione o dei cicli di studio accreditati. 2 Se dopo l’accreditamento risulta che le condizioni dell’accreditamento non siano più soddisfatte e se in seguito ad avvertimento le carenze non vengono colmate, la CUS può revocare l’accreditamento su domanda dell’OAQ.

VII. Emolumenti, confidenzialità e protezione dei dati, rimedi giuridici

Art. 32 Costi e regolamentazione degli emolumenti 1 I costi per l’accreditamento di istituzioni pubbliche vengono sostenuti dall’OAQ nell’ambito del suo budget. Sono escluse le spese per le autovalutazioni che devono essere sostenute dall’unità sottoposta alla procedura. 2 L’accreditamento di istituzioni private è soggetto a emolumenti in base all’arti- colo 23 capoverso 3 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario. Gli emolumenti devono coprire le spese. Le informazioni dettagliate sui costi sono contenute nel regolamento sugli emolumenti. 3 All’apertura della procedura l’istituzione privata deve corrispondere un acconto pari al 50 per cento del preventivo di costo. Un secondo acconto pari al 50 per cento del preventivo di costo deve essere fatto pervenire all’OAQ alla consegna del rap- porto di autovalutazione. Nel caso in cui i pagamenti non avvengano entro i termini, l’OAQ interrompe la procedura e in particolare non effettua la visita sul posto. 4 I richiedenti sono tenuti a pagare i costi aggiuntivi di accertamenti che esulino dai limiti di una normale procedura di accreditamento, specie se tali accertamenti sono necessari poiché i richiedenti hanno fornito informazioni sbagliate o fuorvianti o hanno richiesto verifiche in merito a punti non pertinenti per la decisione di accre- ditamento.

Art. 33 Confidenzialità, informazione e pubblicazione 1 Tutte le persone ed i gruppi partecipanti all’accreditamento trattano in maniera confidenziale le informazioni sull’unità accreditata. 2 I responsabili dell’unità da accreditare o accreditata sono messi a conoscenza del rapporto degli esperti e del rapporto conclusivo dell’OAQ. 3 Sui siti internet della CUS e dell’OAQ è pubblicato un elenco delle decisioni di accreditamento positivo. D’intesa con la direzione delle istituzioni è inoltre pub- blicato sul sito internet dell’OAQ il rapporto degli esperti ed il rapporto conclusivo della procedura di accreditamento.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Art. 34 Protezione dei dati Per la procedura di accreditamento sono applicabili le disposizioni della legge fede- rale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.

Art. 35 Rimedi giuridici I rimedi giuridici sono disciplinati nell’articolo 9 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario.

Art. 36 Procedura amministrativa In assenza di altre regolamentazioni all’interno delle presenti direttive sono appli- cabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

VII. Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione del diritto previgente Le direttive della CUS del 16 ottobre 200310 per l’accreditamento nel settore uni- versitario in Svizzera sono abrogate.

Art. 38 Disposizioni transitorie Le procedure in corso da più di tre mesi prima dell’entrata in vigore delle presenti direttive sono svolte in base al diritto previgente. D’intesa con i richiedenti tali procedure possono essere svolte in base al nuovo diritto.

Art. 39 Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1° settembre 2007.

28 giugno 2007 In nome della Conferenza universitaria svizzera: Il presidente, Charles Kleiber Il segretario generale, Nivardo Ischi

8 RS 235.1 9 RS 172.021 10 Queste direttive non erano pubblicate nella RU e nella RS. Per la fase di transizione possono essere consultate al sito: www.cus.ch

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Direttive per l’accreditamento RU 2007

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera (Direttive per l'accreditamento) | Lexipedia | Lexipedia