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AS 2007 4291

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP)

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP)

del 24 agosto 2007

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali (LSUP); visto l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione intercantonale del 18 febbraio 19932 sul riconoscimento dei titoli di formazione; nell’intento di guidare congiuntamente lo sviluppo di cicli di studio master delle scuole universitarie professionali qualitativamente elevati e orientati verso le esigenze della pratica; preso atto della necessità di realizzare a livello svizzero soltanto un numero limitato di cicli di studio master, in considerazione dell’importanza del titolo di bachelor nel settore delle scuole universitarie professionali, convengono quanto segue:

Art. 1 Requisiti 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LSUP, a condizione che siano: a. di elevata qualità; b. concorrenziali; c. conformi al livello master; d. rispondenti a un bisogno; e. orientati verso la pratica; f. compatibili sul piano internazionale.

RS 414.713.1 1 RS 414.71 2 Non pubblicato nella RU. Il testo della Convenzione può essere richiesto presso la segreteria generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Zäringerstrasse 25, casella postale 5975, 3001 Berna, ed è consultabile sul sito www.edk.ch.

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Convenzione per i master alle SUP RU 2007

2 Per lo svolgimento dei cicli di studio master si applicano in particolare:

a. le disposizioni di diritto federale sulle scuole universitarie professionali; b. i requisiti menzionati nell’allegato della presente Convenzione.

Art. 2 Ripartizione dei compiti e coordinazione Le scuole universitarie professionali di diritto pubblico provvedono a una ripartizio- ne dei compiti e una coordinazione ottimali con altre scuole universitarie professio- nali o scuole universitarie.

Art. 3 Richiesta e autorizzazione 1 Su richiesta della scuola universitaria professionale, il DFE può autorizzare lo svolgimento di un ciclo di studio a titolo sperimentale e a termine, qualora esso soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1. 2 Se il ciclo di studio è accreditato, su richiesta della scuola universitaria professio- nale, il DFE può autorizzare a tempo indeterminato lo svolgimento di un ciclo di studio, qualora quest’ultimo continui a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 1. 3 Esso consulta previamente il Consiglio delle scuole universitarie professionali della CDPE e la Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali. In caso di richiesta da parte di scuole universitarie professionali private, consulta previamen- te anche il Cantone in cui esse hanno sede.

Art. 4 Diritto a percepire i sussidi Per i cicli di studio master autorizzati, le scuole universitarie professionali di diritto pubblico hanno diritto a percepire i sussidi giusta l’articolo 18 LSUP nonché l’ar- ticolo 4 capoversi 1 e 2 dell'Accordo intercantonale del 12 giugno 20033 sulle scuole universitarie professionali.

Art. 5 Procedura e rimedi giuridici 1 Il procedura si basa sulle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

2 Contro le decisioni del DFE può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale

amministrativo federale.

Art. 6 Validità ed entrata in vigore

1 La Convenzione diventa valida dopo la sua firma da parte del DFE e della CDPE.

2 Il DFE stabilisce l’entrata in vigore di concerto con la CDPE4.

3 Non pubblicato nella RU. Il testo della Convenzione può essere richiesto presso la segreteria generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Zäringerstrasse 25, casella postale 5975, 3001 Berna, ed è consultabile sul sito www.edk.ch.

4 Entrata in vigore decisa dal DFE il 24 ago. 2007 per il 1° ot. 2007.

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Art. 7 Scadenza La presente Convenzione scade alla fine del 2011.

24 agosto 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

8 agosto 2007 In nome della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE): La presidente, Isabelle Chassot Il segretario generale, Hans Ambühl

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Allegato (art. 1 cpv. 2 lett. b)

Requisiti richiesti per lo svolgimento di cicli di studio master

1 Numero minimo di studenti

1.1 I cicli di studio master presso le scuole universitarie professionali di diritto pubblico devono comprendere almeno 30 iscritti per anno di studio.

1.2 Per una volta sola è ammesso lo svolgimento con almeno 25 iscritti per anno

di studio. 1.3 I cicli di studio possono essere svolti con un numero di iscritti inferiore di quanto è menzionato alle cifre 1.1 e 1.2 solo in fondati casi eccezionali.

2 Estensione degli studi

2.1 I cicli di studio master devono comprendere 90 punti di credito secondo il

Sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti (European Credit Transfer System, ECTS). 2.2 Per motivi rilevanti, in particolare per il riconoscimento internazionale dei diplomi, i cicli di studio master possono comprendere fino a 120 punti di credito.

2.3 Un punto di credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore5.

3. Profili di competenze conformi al livello e rapporto con la ricerca

3.1 I cicli di studio master devono presentare profili di competenze specialistici e conformi al livello.

3.2 Essi devono ricollegarsi alle competenze acquisite al corrispondente livello

bachelor.

3.3 Si differenziano nettamente dai corrispondenti cicli di studio bachelor per

quanto concerne il livello di qualifica. I requisiti per il livello master devono essere definiti in modo chiaramente più impegnativo rispetto al livello bache- lor. I piani di studio del livello master non possono contenere elementi che ripetono contenuti del livello bachelor, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di elementi di natura ripetitiva (ad esempio: esercitarsi con uno strumento).

3.4 Deve essere comprovato il rapporto tra insegnamento e ricerca scientifica,

in particolare attraverso una configurazione dell’insegnamento e dell’apprendimento basato sulla ricerca.

5 Art. 2 cpv. 2 delle direttive del 5 dic. 2002 del Consiglio delle scuole universitarie profes- sionali sull’attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie pro- fessionali e le alte scuole pedagogiche (edizione del 1° apr. 2004). Non pubblicate nella RU. Le direttive possono essere ottenute presso l’Ufficio federale della formazione pro- fessionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna. Si trovano inoltre sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (www.edk.ch).

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4. Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione ai cicli di studio master assicurano la congruenza contenutistica tra le competenze iniziali richieste per il livello master e quelle acquisite a livello bachelor.

5. Strategia globale

I cicli di studio master devono essere inseriti nella strategia globale della scuola universitaria professionale, in particolare nella strategia d’insegnamento e di ricerca.

6. Priorità della ricerca

6.1 Nel campo specifico del ciclo di studio master, le scuole universitarie

professionali devono comprovare competenza di ricerca almeno di rilevanza nazionale nonché attività di ricerca adeguate, sostenibili e collegate con il mondo del lavoro e con altre istituzioni. 6.2 Oltre alla competenza didattica, i docenti devono disporre della competenza di ricerca nel campo specialistico scelto.

7. Ripartizione ottimale dei compiti e cooperazione

7.1 Nella strutturazione dei propri cicli di studio master, le scuole universitarie professionali di diritto pubblico devono dimostrare cooperazione e ripartizione dei compiti con altre scuole universitarie professionali o scuole universitarie, quando è prevedibile che se ne tragga un vantaggio finanziario o qualitativo. 7.2 Un vantaggio finanziario o qualitativo può risultare in particolare dalla fusione di attività didattiche o di ricerca, dallo sfruttamento comune delle stesse strutture didattiche o di ricerca oppure dalla connessione di competenze com- plementari sul piano didattico e della ricerca.

8. Coordinazione e definizione di poli specialistici a livello svizzero

Nella configurazione dei propri cicli di studio master, le scuole universitarie professionali di diritto pubblico seguono le raccomandazioni comuni emanate da Confederazione e Cantoni riguardo alle offerte di studi e alla definizione di poli specialistici nella ricerca.

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