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AS 2007 4445

Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru

Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru (Ordinanza sulle gru)

Modifica del 5 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 settembre 19991 concernente la sicurezza nell’uso delle gru è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza stabilisce quali misure vadano prese per garantire la sicu- rezza dei lavoratori nell’uso delle gru.

Art. 2 Gru 1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza apparecchi di sollevamento dalle caratteristiche seguenti: a. la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno

40 000 Nm;

b. il dispositivo di sollevamento è a motore; c. il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso oriz- zontale.

2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:

a. autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari e sollevatori telescopici muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio supe- riore ai 22 m; b. gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automon- tanti; c. altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru su binari e sollevatori telescopici privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m.

1 RS 832.312.15

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Ordinanza sulle gru RU 2007

3 Non sono considerati gru:

a. gli apparecchi destinati al sollevamento di persone; b. le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equi- paggiate per effettuare movimenti di terra.

Art. 3 rubrica, cpv. 1 e 3 lett. c Libretto della gru e dichiarazione di conformità

1 Per ogni gru deve essere tenuto un libretto. Le gru messe in funzione dopo il

31 dicembre 1996 devono inoltre essere munite di una dichiarazione di conformità del produttore ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 12 giugno 19952 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici. Tali documenti devono essere conservati in modo da poter essere visionati su richiesta dall’organo d’esecuzione (organo d’esecuzione) competente ai sensi degli articoli 47–51 OPI3. 3 Nel libretto della gru devono essere riportati in ordine cronologico e con data, nome e firma in calce: c. le ubicazioni e le relative configurazioni (stati d’impiego), tranne che per le autogru di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a e le gru di carico montate su camion, le gru su binari e i sollevatori telescopici di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c;

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 I lavori di sollevamento mediante autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da persone che dispongono di una delle patenti seguenti: a. patente di gruista; b. patente di allievo gruista per il periodo di selezione, se l’allievo è accom- pagnato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale; c. patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione, se l’allievo è sorve- gliato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale. 3 Non è necessaria alcuna patente per i lavori di sollevamento eseguiti durante corsi di base ed esami.

Art. 8 lett. b Concerne solo il testo francese.

2 RS 819.11 3 RS 832.30

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Art. 9 Rilascio della patente di allievo gruista

1 La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:

a. hanno compiuto 17 anni; b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d’entrata ai sensi dell’articolo 72 OPI4. 2 Le persone che sono prese in considerazione per seguire una formazione di gruista e la cui attitudine all’incarico va presa in esame ricevono una patente di allievo gruista per il periodo di selezione. Tale patente è rilasciata su domanda una sola volta ed è limitata a due mesi. 3 Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all’articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. Tale patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a 10 mesi. Se l’esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell’esame. 4 La patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione può inoltre essere pro- lungata adeguatamente, su domanda scritta e motivata, in caso di malattia, infor- tunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

Art. 10 lett. c La patente di gruista della categoria A o B è rilasciata alle persone che: c. hanno assolto con successo la formazione di gruista di cui all’articolo 12 oppure una formazione equivalente.

Art. 12 In generale 1 La formazione necessaria per ottenere una patente di gruista comprende un corso di base e un esame. 2 Chi è titolare di una patente di gruista di una categoria può accedere all’esame per ottenere una patente di un’altra categoria senza frequentare nuovamente il corso di base.

Art. 13 Corsi di base ed esami

1 I corsi di base e gli esami vertono sui seguenti temi:

a. per la categoria di gru A: montaggio di autogru sul luogo di lavoro e loro uti- lizzazione; b. per la categoria di gru B: utilizzazione di gru a torre; c. fissaggio del carico (teoria e pratica);

4 RS 832.30

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d. norme di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da rispettare nell’utilizzazione di gru; e. diritti e obblighi dei gruisti; f. controllo e manutenzione delle gru da parte del gruista.

2 L’esame può essere ripetuto due volte.

Art. 14 Riconoscimento di corsi di base ed esami 1 I centri di formazione che garantiscono di essere in grado di rispettare durevol- mente i requisiti di cui all’articolo 13 possono far riconoscere i loro corsi di base e i loro esami dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). 2 Inoltrano all’INSAI una domanda scritta, formulata in una delle lingue ufficiali svizzere, nella quale figurano le informazioni seguenti: a. quali sono i segmenti di formazione offerti e per quali categorie di gru; b. il programma didattico e il regolamento dei corsi di base; c. le materie di esame e il regolamento degli esami; d. le qualifiche dei formatori; e. le qualifiche degli esperti d'esame; f. l’organizzazione e il finanziamento dei corsi di base e degli esami. 3 Se constata che le condizioni non sono più soddisfatte, l’INSAI può revocare il riconoscimento. 4 L’INSAI tiene una lista, pubblicamente accessibile, dei corsi di base e degli esami riconosciuti.

Art. 15 cpv. 3 Concerne solo il testo francese.

Art. 16 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b Concerne solo il testo francese.

Art. 18a Direttive della commissione di coordinamento Per l’applicazione della presente ordinanza, la commissione di coordinamento di cui all’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana le direttive ai sensi dell’articolo 52a OPI5.

5 RS 832.30

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Art. 20 cpv. 2

2 Chi ha ottenuto una patente di gruista riconosciuta da un’autorità comunale o

cantonale o un attestato equivalente prima del 1° luglio 2000 può chiedere all’INSAI una patente di gruista della categoria A o B. È fatto salvo l’articolo 10 lettera b.

Art. 21 cpv. 1 e 2 Concerne solo il testo francese.

Art. 21a Disposizione transitoria alla modifica del 5 setetmbre 2007 Per le gru cingolate, le gru rimorchio, le gru su binari e i sollevatori telescopici muniti di argano, nonché le gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore a 22 m, a partire dal 1° gennaio 2010 si applicano i requisiti di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 15 capoverso 3.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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